Inefficacia del trasferimento d’azienda familiare a terzi: attenzione al diritto di prelazione del familiare compartecipe

L’istituto dell’impresa familiare, disciplinato all’art. 230 bis c.c., viene introdotto con la riforma del diritto di famiglia per tutelare la posizione di coloro che, legati da vincoli di parentela o di affinità con l’imprenditore, prestano la loro attività lavorativa a favore dell’impresa.

Il comma 5 del suddetto articolo, riconosce ai partecipanti all’impresa familiare il diritto di prelazione in caso di divisione ereditaria e di trasferimento d’azienda, ossia il diritto di essere preferito ad altri a pari condizioni.

Proprio pochi giorni fa, in virtù di ciò, la Corte di Cassazione con sentenza n. 10147 del 2017 ha dichiarato l’inefficacia del trasferimento verso terzi dell’impresa familiare, in cui uno dei figli – collaboratore da 15 anni al lavoro familiare – non era stato messo nelle condizioni di esercitare il diritto di prelazione, consentendo al figlio estromesso, di esercitare il diritto al riscatto dell’azienda nei confronti dei cessionari ex articolo 732 c.c. Continua a leggere

Legge Cirinnà e diritti successori dei conviventi di fatto

Il convivente superstite non diventa erede, ma alla morte del convivente di fatto vanta tre diritti:

1) diritto di vivere nella casa già comune per 2 anni (tre se convive con figli minori) o per un tempo pari alla convivenza, se superiore, e comunque non oltre i cinque anni (diritto che viene meno in caso di nuova convivenza, unione civile o matrimonio o nel caso in cui cessi di vivere stabilmente nella casa comune);

2) facoltà di succedere al convivente di fatto nel contratto di locazione in essere;

3) diritto, in caso di morte del convivente per fatto illecito, al risarcimento del danno, secondo quanto riconosciuto in favore del coniuge (Ma paga l’imposta di successione nella misura dell’8% senza alcuna franchigia).

Scadenze fiscali maggio 2017

ENTRO IL 16          

  • IVA / liquidazione aprile 2017
  • IVA / liquidazione 1^ trimestre 2017
  • RITENUTE D’ACCONTO / aprile 2017
  • Contributi INPS dipendenti e collaboratori / aprile 2017
  • Contributi INPS commercianti e artigiani / 1^ rata 2017
  • Premio INAIL – autoliquidazione 2016/2017 – 2^ rata

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NUOVO LIMITE PER IL VISTO DI CONFORMITA’

Riduzione del limite per l’apposizione del visto di conformità:

La “manovra correttiva” D.L. 50/2017 ha ridotto da €. 15.000,00 a € 5.000,00 il limite di utilizzo del credito tributario che richiede il visto di conformità.

Per compensare in F24 importi superiori a €. 5.000,00 deve essere apposto il visto di conformità.

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