I modelli Intrastat dal 2018

Dal 1° gennaio 2018 non dovranno più essere presentati gli elenchi riepilogativi TRIMESTRALI, aventi periodi di riferimento da gennaio 2018, relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute.

Rimane invece l’obbligo della presentazione degli elenchi MENSILI relativi agli acquisti di beni e dei servizi ricevuti.

In particolare, i Modelli INTRA 2-bis (acquisti di beni) dovranno essere presentati con periodicità mensile se:

  • l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni è uguale o superiore a €. 200.000, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti e andrà presentato ai soli fini statistici e non ai fini fiscali;
  • l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni è inferiore a €. 200.000, in tutti e quattro trimestri precedenti non va presentato né ai fini statistici e né ai fini fiscali.

I Modelli INTRA 2-quater (acquisti di servizi) dovranno essere presentati con periodicità mensile se:

  • l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute è uguale o superiore a €. 100.000, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti e andrà presentato ai soli fini statistici e non ai fini fiscali;
  • l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute è inferiore a €. 100.000, in tutti e quattro trimestri precedenti non va presentato né ai fini statistici e né ai fini fiscali.

Inoltre, relativamente alla compilazione del campo “Codice Servizio” dei Modelli INTRA 2-quater e INTRA 1-quater è prevista una semplificazione, consistente nel ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto, con il passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre.

Si tenga presente che per effetto delle modifiche operate ai Modelli INTRASTAT, la verifica in ordine al superamento delle soglie deve essere effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni.

Pertanto per esempio, il superamento della soglia degli acquisti di beni non incide sulla periodicità in essere in quel momento dei servizi ricevuti.

Nella tabella che segue invece, si evidenziano, le novità relative ai Modelli INTRA 1-bis (cessioni di beni) e INTRA 1-quater (prestazioni servizi resi).

Si fa comunque presente che per le cessioni/prestazioni è rimasta la periodicità trimestrale mentre è variato l’obbligo di presentazione per la compilazione dei dati statistici.

 

 

 

 

 

 

 

Principali novità introdotte dalla finanziaria 2018 (L. 27.12.2017 N. 205)

 

Di seguito vengono elencate alcune delle principali novità introdotte dalla “Legge di bilancio 2018” di cui all’oggetto.

 

ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE

Con decorrenza 01.07.2018 è disposta l’abrogazione della scheda carburante che non potrà più essere utilizzata come documento fiscale per certificare l’acquisto del carburante.

Pertanto per esercitare la detrazione dell’IVA e dedurre il costo di acquisto consigliamo di dotarsi di tessere magnetiche rilasciate dall’impianto stradale di distribuzione o direttamente dalla compagnia petrolifera che a fronte del rifornimento, anche occasionale, sarà obbligato a rilasciare la fattura elettronica a favore dei soggetti titolari di partita IVA.

Inoltre il pagamento del carburante dovrà essere effettuato soltanto con moneta elettronica (carte di credito, di debito o prepagate); non potrà più essere utilizzato denaro contante.

A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto poi un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dal 01.07.2018, mediante moneta elettronica.

Detto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il Mod. F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

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DIRITTO ALL’OBLIO

Il GDPR, con specifico riferimento alla libera circolazione dei dati personali, ha riconosciuto all’art. 17 il cosiddetto e tanto discusso diritto all’oblio.

Tale diritto presenta una particolarità: da una prima analisi intuitiva del significato, infatti, si potrebbe giungere ad un concetto errato e spropositato rispetto a quanto voluto dal legislatore comunitario.

Con diritto all’oblio, infatti, deve intendersi il diritto di un individuo di porsi nella condizione di non essere rintracciabile o, quantomeno, di non esserlo facilmente. Infatti, in una società come quella attuale, dove l’informatizzazione e la condivisione dei dati ha raggiunto livelli inimmaginabili, sarebbe alquanto difficile, se non utopico, pensare alla possibilità di ricorrere all’oblio totale. Continua a leggere