Spam sulle pec

In seguito a numerose segnalazioni e alle indagini effettuate dal Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, il Garante per la privacy ha constatato che una società – e un’associazione ad essa collegata – avevano reperito massivamente dal web gli indirizzi di posta elettronica certificata di liberi professionisti come avvocati, commercialisti, notai etc..

Tale società aveva in seguito inviato a quasi un milione di professionisti diverse e-mail a fini promozionali contenenti la notizia della pubblicazione di un bando di selezione per “consulente reputazionale”, l’invito a partecipare ad un webinar e articoli relativi alla società mittente.

Oltre all’evidente mancanza di consenso al trattamento del dato da parte degli interessati, considerato che a volte l’invio di e-mail promozionali continuava anche dopo che il destinatario si era formalmente opposto al trattamento, tali indirizzi PEC erano stati reperiti in modo del tutto illecito.

Infatti, la società aveva scaricato gli indirizzi in modo illecito da siti quali registroimprese.it, inipec.gov.it e dagli elenchi pubblicati da alcuni ordini provinciali violando la norma che stabilisce che l’estrazione di elenchi di indirizzi di posta elettronica certificata “è consentita alle solo pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza”.

Vane sono risultate le difese addotte dalla società, la quale sosteneva la natura “istituzionale” delle proprie comunicazioni. Il Garante ha infatti rilevato la funzione meramente promozionale delle stesse in quanto favorivano le attività dell’associazione connesse alla figura di “consulente reputazionale”, dovendo quindi sottostare a quanto previsto dal Codice Privacy e alle Linee guida del Garante stesso in materia di attività promozionale e contrasto allo spam.

Il Garante ha quindi vietato alla società, e all’associazione, la prosecuzione illecita del trattamento dei dati personali ordinandone l’immediata cancellazione, riservandosi ogni ulteriore decisione di natura sanzionatoria.

 

Scadenze fiscali aprile 2018

ENTRO IL 06          

  • COMUNICAZIONE DATI FATTURE (EX SPESOMETRO)/ invio telematico dei dati delle fatture ricevute ed emesse nel 2^ semestre 2017

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SPESOMETRO – scadenza e semplificazioni

SCADENZA INVIO SPESOMETRO II semestre 2017:

La scadenza per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro) del II semestre 2017 è stata fissata al 06.04.2018.

SEMPLIFICAZIONI

Sono state introdotte le seguenti semplificazioni nella compilazione delle comunicazioni dati fatture:

1. DOCUMENTO RIEPILOGATIVO

E’ stata ripristinata la possibilità di comunicare il documento riepilogativo per le fatture di importo inferiore a € 300, di cui all’art. 6 DPR n. 695/96, prevedendo la comunicazione dei seguenti dati:

  • partita IVA del cedente / prestatore per il documento riepilogativo delle fatture emesse;
  • partita IVA dell’acquirente / committente per il documento riepilogativo degli acquisti;
  • data e numero del documento riepilogativo;
  • ammontare dell’imponibile complessivo e dell’imposta complessiva, distinti secondo l’aliquota IVA applicata.

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ENASARCO – massimali e minimali per l’anno 2018

MASSIMALI PROVVIGIONALI ENASARCO PER L’ANNO 2018

L’importo dei massimali provvigionali  2018  per il calcolo dei contributi previdenziali, per gli agenti operanti come ditta individuale o società di persone, sono stabiliti nella misura seguente:

         Tipologia rapportoMASSIMALE PROVVIGIONALE 2018
 
MONOMANDATARIO                                €.  37.913
PLURIMANDATARIO                                €.  25.275

MINIMALI CONTRIBUTIVI PER L’ANNO 2018:

Gli importi dei minimali contributivi per il 2018, per gli agenti operanti come ditta individuale o società di persone, sono stabiliti nella misura seguente:

         Tipologia rapportoMINIMALE CONTRIBUTIVO 2018
 
MONOMANDATARIO                                €.  846
PLURIMANDATARIO                                €.  423

Si rammenta che per determinare i minimali contributivi vanno considerati il:

 

PRINCIPIO DI PRODUTTIVITA’, in base al quale il minimale contributivo è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno.

La maturazione di provvigioni anche per un solo trimestre, fa scattare l’obbligo di versamento del minimale anche con riferimento agli altri trimestri in cui il rapporto non ha prodotto provvigioni.

Se il rapporto di agenzia è rimasto “improduttivo” per tutto l’anno, il minimale contributivo non è dovuto.

PRINCIPIO DI FRAZIONABILITA’, in base al quale il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali.

 

Scadenze fiscali marzo 2018

ENTRO IL 7

  • CU/ invio telematico all’ Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente, autonomo provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2017

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Autovelox Albignasego: multa annullata

 

 

sentenza n. 162.18 Giudice di Pace di Padova

Aliquote Enasarco 2018

1) Aumento del contributo previdenziale dal 2018.

Con il nuovo regolamento ENASARCO l’aliquota per il calcolo del contributo previdenziale per gli agenti di commercio persone fisiche e per gli agenti società di persone per le provvigioni maturate dal 2018 diventa del 16%:

 

Contributo previdenziale 2018

Aliquota

16%

–         Di cui quota agente

8%

–         Di cui quota mandante

8%

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Scadenze fiscali febbraio 2018

ENTRO IL 16          

  • IVA / liquidazione gennaio 2018 e 4^ trimestre 2017 solo trimestrali speciali
  • RITENUTE D’ACCONTO / gennaio 2018
  • Contributi INPS dipendenti e collaboratori / gennaio 2018
  • Contributi INPS commercianti e artigiani / 4^ rata 2017

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Vademecum sull’utilizzo della PEC

La presente per informarvi che la casella di posta elettronica certificata PEC sta diventando uno strumento di notifica documentale sempre più utilizzato.

Ancora di più lo sarà dal 01.07.2018 con l’avvio della fattura elettronica FeB2B per i carburanti e dal 01.01.2019 generalizzata a tutte le ditte.

È pertanto indispensabile che prendiate visione del “Vademecum sull’utilizzo della PEC” predisposto dal

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=22abccf5-414a-4478-b416-7852b04499b6

 

Vi invitiamo pertanto a non sottovalutare la gestione di tale strumento e al riguardo vi forniamo le seguenti indicazioni:

1. È opportuno che si inizi ad indicare la PEC nella carta intestata e in tutti i documenti;

2. Tramite PEC possono arrivare le seguenti comunicazioni:

  • Comunicazioni dagli Uffici Pubblici (Ag. Entrate, Tribunale, Multe, Avvisi di accertamento, ecc.),
  • Comunicazioni dai Clienti, Fornitori, Dipendenti e soprattutto dai Legali di quest’ultimi,
  • FeB2B;

3. Il punto di arrivo delle PEC è la pagina web del vs. “Gestore” di posta elettronica certificata (legalmail, aruba, ecc.);

Aver previsto il rindirizzamento delle PEC al vs. Outlook non dà la certezza che tutte le PEC vi siano state recapitate;

È pertanto INDISPENSABILE che almeno una volta alla settimana venga effettuato un accesso diretto, utilizzando PASSWORD e USERID;

4. Verificare sempre che la propria casella PEC sia ancora capiente;

5. Ricordarsi di effettuare il rinnovo alla scadenza;

6. La posta elettronica certificata per mantenere il valore legale deve essere conservata digitalmente per 10 (dieci) anni. I Gestori PEC generalmente tengono i tracciati della posta fino ad un massimo di 30 mesi e non ha valore legale la semplice conservazione in un file del computer.

Vi consigliamo di verificare presso i vostri Gestori PEC i loro termini di conservazione e eventualmente di incaricare un “conservatore accreditato” per la conservazione digitale decennale della posta.

 

 

NON SONO PRATICHE CORRETTE:

 

L’archiviazione semplice delle PEC nel proprio computer o server.

In questo caso NON è garantito il valore legale in quanto non si è in presenza di conservazione a norma.

La stampa su carta e l’archiviazione fisica del documento.

La tradizionale conservazione della stampa del documento PEC NON garantisce la conformità all’originale informatico.

 

 

I modelli Intrastat dal 2018

Dal 1° gennaio 2018 non dovranno più essere presentati gli elenchi riepilogativi TRIMESTRALI, aventi periodi di riferimento da gennaio 2018, relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute.

Rimane invece l’obbligo della presentazione degli elenchi MENSILI relativi agli acquisti di beni e dei servizi ricevuti.

In particolare, i Modelli INTRA 2-bis (acquisti di beni) dovranno essere presentati con periodicità mensile se:

  • l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni è uguale o superiore a €. 200.000, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti e andrà presentato ai soli fini statistici e non ai fini fiscali;
  • l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni è inferiore a €. 200.000, in tutti e quattro trimestri precedenti non va presentato né ai fini statistici e né ai fini fiscali.

I Modelli INTRA 2-quater (acquisti di servizi) dovranno essere presentati con periodicità mensile se:

  • l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute è uguale o superiore a €. 100.000, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti e andrà presentato ai soli fini statistici e non ai fini fiscali;
  • l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute è inferiore a €. 100.000, in tutti e quattro trimestri precedenti non va presentato né ai fini statistici e né ai fini fiscali.

Inoltre, relativamente alla compilazione del campo “Codice Servizio” dei Modelli INTRA 2-quater e INTRA 1-quater è prevista una semplificazione, consistente nel ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto, con il passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre.

Si tenga presente che per effetto delle modifiche operate ai Modelli INTRASTAT, la verifica in ordine al superamento delle soglie deve essere effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni.

Pertanto per esempio, il superamento della soglia degli acquisti di beni non incide sulla periodicità in essere in quel momento dei servizi ricevuti.

Nella tabella che segue invece, si evidenziano, le novità relative ai Modelli INTRA 1-bis (cessioni di beni) e INTRA 1-quater (prestazioni servizi resi).

Si fa comunque presente che per le cessioni/prestazioni è rimasta la periodicità trimestrale mentre è variato l’obbligo di presentazione per la compilazione dei dati statistici.