COMPENSAZIONE CREDITI FISCALI – NOVITA’ DAL 2020

COMPENSAZIONI CREDITI FISCALI

Il regime già utilizzato per la compensazione dei crediti IVA è stato esteso anche ai crediti relativi alle imposte sul reddito e all’IRAP.

La compensazione in F24 dei crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP maturati nel 2019, di importo superiore a €. 5.000,00, sarà subordinata ai seguenti adempimenti:

  • Apposizione del visto di conformità;
  • Presentazione delle dichiarazioni fiscali (comunque non prima del mese di maggio); decorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione si potrà usare il credito in compensazione.

SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

Anche per i soggetti non titolari di partita IVA diventa obbligatoria la presentazione del modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate per la compensazione dei crediti tributari.

NOVITA’ PER IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE NEGLI APPALTI

Il D.L. 124/2019 ha introdotto dal 01.01.2020 importanti novità per il versamento delle ritenute per alcune tipologie di appalti/subappalti.

APPALTATORI E SUBAPPALTATORI INTERESSATI

Sono interessati dalla nuova disciplina i soggetti che devono svolgere:

  •  una o più opere e/o uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a €. 200.000,00 (duecentomila/00) caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo dei beni strumentali del committente.

APPALTATORI E SUBAPPALTATORI ESONERATI

Sono esonerati i soggetti che certificano al committente entro la fine del mese precedente alla scadenza del versamento delle ritenute di possedere contestualmente i seguenti requisiti:

  • essere in attività da almeno tre anni, essere in regola con gli obblighi dichiarativi e aver effettuato versamenti di imposte non inferiori al 10% dell’ammontare dei ricavi risultanti dalle dichiarazioni;
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito per importi superiori a €. 50.000,00.

ADEMPIMENTI PER APPALTATORI/SUBAPPALTATORI INTERESSATI

  1. L’appaltatore/subappaltatore versa le ritenute relative ai lavoratori, detti importi NON POSSONO ESSERE COMPENSATI CON CREDITI FISCALI;
  2. Entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza deve inviare al committente:
  • Le deleghe di versamento;
  • L’elenco nominativo, con codice fiscale, dei lavoratori impiegati nell’appalto/subappalto nel mese precedente;
  • Le ore lavorate da ciascun percipiente e la retribuzione corrisposta per l’opera svolta;
  • Il dettaglio delle ritenute effettuate nei confronti dei lavoratori con separata indicazione di quelle relativa alla prestazione affidata dal committente.

ADEMPIMENTI PER I COMMITTENTI

Il committente che non riceve entro i 5 giorni i documenti deve:

  • Sospendere il pagamento all’appaltatore sino a concorrenza del 20% del valore o fino al valore delle ritenute comunicate e non versate;
  • Comunicare entro 90 giorni, all’Agenzia Entrate, l’omissione dell’appaltatore.

ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2019

A) – VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE AL 31.12.2019

Ai fini della redazione del bilancio dell’esercizio 2019 si rende necessaria la valutazione dei beni presenti in magazzino a fine esercizio.

E’indispensabile, pertanto, redigere l’inventario analitico dei beni in rimanenza con riferimento alla situazione esistente al 31.12.2019.

Nel dettaglio delle rimanenze è necessario evidenziare:

1. il codice del bene/prodotto;

2. la descrizione;

3. il criterio di valorizzazione riconosciuto dalla legislazione fiscale (costo specifico, costo medio ponderato, Fifo o Lifo).

I criteri consigliati dallo studio sono il costo specifico o il costo medio. Di seguito vi riportiamo un esempio di calcolo per il calcolo del costo medio ponderato della merce Y da indicare nel dettaglio delle rimanenze.

Per la valutazione di beni prodotti dall’impresa o per l’applicazione di altri criteri potete contattare lo Studio.

4. l’unità di misura;

5. le quantità in rimanenza;

6. il valore totale.

Esempio di dettaglio delle rimanenze:

CodiceDescrizione del beneCosto medio dell’anno o costo specificoUMQuantitàValore
……Merce Y……€. 12,50Kg.150€. 1.875,00
……Merce X……€. 6,50Mt.120€. 780,00
TOTALE€. 2.655,00

ESEMPIO DI COSTO MEDIO PONDERATO

Il metodo del costo medio ponderato consiste nell’applicare, a ciascuno scarico, un valore pari al prezzo medio ponderato d’acquisto.

Ipotizziamo di aver effettuato i seguenti acquisti:

in data 29.01.2019 – 100 unità di merce Y al prezzo di 15 euro l’una;

in data 26.04.2019 – 100 unità di merce Y al prezzo di 10 euro l’una;

In data 06.05.2019 si effettua una vendita di 50 unità di merce Y.

Determinazione del valore al 31.12.2019 da indicare nel dettaglio delle rimanenze.

       Merce Y scheda di movimenti dell’anno.

Data Quantità Prezzo unitario acquisto Prezzo totale
29/01 Acquisto +100 €. 15,00  €. 1.500,00
26/04 Acquisto +100 €. 10,00 €. 1.000,00
06/05 Vendita -50
31/12 150 €. 12,50 €. 1.875,00

Il prezzo medio di acquisto al 31.12.2019 si ottiene in questo modo (1.500 + 1.000) / 200 = €. 12,50

Il prezzo medio di 12,50 viene moltiplicato per la consistenza a fine anno: 12,50 x 150 = €. 1.875,00

B) – LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATORI E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI PER L’ANNO 2019

Al fine della deduzione per competenza dal reddito 2019, Vi invitiamo a liquidare i compensi agli amministratori ed ai collaboratori coordinati e continuativi delle società di capitali entro il 10.01.2020 (la legge prevede il 12, ma nel 2020 cade di domenica quindi è meglio anticipare).

Si precisa inoltre, che l’assegno staccato a favore dei suddetti soggetti deve essere anche incassato dagli stessi entro il 10.01.2020.

C) – DICHIARAZIONE PER USUFRUIRE DELLA RITENUTA D’ACCONTO DEL 23% SUL 20% DEI COMPENSI PROVVIGIONALI

Ritenuta ridotta – i soggetti che percepiscono provvigioni occasionali e/o abituali, e che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi (escluso l’amministratore), devono inviare una dichiarazione ai loro clienti per usufruire della riduzione della ritenuta di acconto del 23% sul 20%.

Durata – La dichiarazione deve essere inviata prima dell’emissione della fattura ed è valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti. La perdita dei requisiti deve essere comunicata tempestivamente alla controparte.

Invio – La dichiarazione deve essere inviata tramite raccomandata A/R o tramite PEC.

D) – CONTRIBUTO E DICHIARAZIONE PERIODICA AL CONAI PER L’ANNO 2019

I soggetti che hanno importato beni e/o effettuato acquisti intracomunitari di merci nell’anno 2019 devono inviare al CONAI la dichiarazione periodica se superano gli importi minimi di esenzione.

La dichiarazione deve essere inviata telematicamente ed è necessario registrarsi presso il sito del CONAI.

E) – SUPER E IPERAMMORTAMENTO 2019

Gli investimenti agevolabili con il super e/o l’iperammortamento si dovranno concludere entro il 31 dicembre 2019, o entro tale data ci dovrà essere l’accettazione dell’ordine con pagamento di un acconto del 20% (in questo caso gli investimenti dovranno concludersi entro il 30.06.2020 per il superammortamento ed entro il 31.12.2020 per l’iperammortamento).

DICHIARAZIONI DI INTENTO – NOVITA’ 2020

OBBLIGO DI INDICAZIONE IN FATTURA DEL NUMERO DI PROTOCOLLO DI RICEZIONE DELL’AGENZIA ENTRATE

Dal 01.01.2020 il fornitore che riceve la dichiarazione d’intento ha l’OBBLIGO di indicare in fattura il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione.

SEMPLIFICAZIONI

  1. E’ stato abolito l’obbligo di consegnare la dichiarazione d’intento al fornitore, ma di fatto la si dovrà consegnare con la ricevuta di presentazione da cui risulti il numero di protocollo da indicare in fattura.
  2. E’ stato abolito l’obbligo di numerazione e annotazione su apposito registro delle dichiarazioni d’intento emesse e/o ricevute (consigliamo di tenere volontariamente il registro).

SANZIONI

E’ stata introdotta la sanzione dal 100% al 200% dell’iva non applicata (oltre al pagamento dell’imposta), se il fornitore emette fattura senza iva in mancanza della prova della presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia Entrate.

DETRAZIONE IVA PER ACQUISTI A CAVALLO D’ANNO 2019/2020

La detrazione iva degli acquisti a cavallo d’anno segue regole diverse rispetto alle regole ordinarie.

Per detrarre l’iva nella liquidazione di dicembre 2019 è necessario che la fattura elettronica sia ricevuta entro il 31.12.2019.

Si rende quindi necessario sollecitare i vostri fornitori a inviare la fattura entro fine anno (tenendo conto che lo SDI può impiegare fino a 5 giorni per consegnare la fattura).

L’iva delle fatture di acquisto datate 2019, ma ricevute nel 2020, potrà essere detratta SOLO nel 2020.

SOCIETA’ E IMPRESE IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

I soggetti in contabilità semplificata che ricevono nel 2020 la fattura datata 2019 hanno un ulteriore danno: il costo NON potrà essere dedotto nel 2019, diventerà deducibile nel bilancio 2020.

OMAGGI NATALIZI A CLIENTI E DIPENDENTI

OMAGGI A CLIENTI (PER LE IMPRESE)

A) Omaggio a clienti di beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.

Trattamento ai fini IVA

Per la detraibilità ai fini dell’Iva il trattamento fiscale è diverso a seconda del costo dei beni:

  1. IVA detraibile per i beni di costo unitario (iva esclusa) non superiore ad €. 50,00;
  2. IVA indetraibile per i beni di costo unitario (iva esclusa) superiore ad €. 50,00.

La relativa cessione, in entrambi i casi costituisce una operazione “fuori campo IVA”.

Alla consegna degli omaggi consigliamo di emettere un DDT (con causale “cessione gratuita”) per vincere la presunzione di cessione onerosa.

CESTE NATALIZIE A CLIENTI: le regole esposte valgono anche nel caso che i beni omaggio siano costituiti da alimenti e bevande e ceste natalizie. Il valore della cesta natalizia è dato dalla somma del costo dei singoli beni che la compongono.

  • Se la cesta natalizia è di valore inferiore a €. 50,00 l’iva è detraibile,
  • Se la cesta natalizia è di valore superiore a €. 50,00 l’iva è indetraibile.

Trattamento ai fini IRES/IRPEF

I costi sostenuti dall’impresa per l’acquisto di beni non commercializzati e/o prodotti, da destinare ad omaggi, sono deducibili IRES/IRPEF se considerati inerenti.

Ai fini del costo sono interamente deducibili IRES/IRPEF i beni di costo unitario (iva indetraibile inclusa) inferiore a €. 50,00.

Diversamente, se il valore unitario di acquisto dell’omaggio “inerente” è superiore ad €. 50,00 si configura l’ipotesi di spesa di rappresentanza. In quest’ultimo caso la deducibilità IRES/IRPEF è consentita in rapporto ai ricavi della gestione caratteristica dichiarati nell’anno con le seguenti percentuali:

Ricavi % di deducibilità sui ricavi
Fino a euro 10.000.000 1,5%
Per la parte eccedente i 10.000.000 e fino a 50.000.000 0,6%
Oltre i 50.000.000 0,4%

Trattamento ai fini IRAP

– Se l’IRAP è conteggiata col metodo “da bilancio” il costo è deducibile (per soggetti IRES, imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria che abbiano esercitato l’opzione per la determinazione della base imponibile di cui all’art. 5 D. Lgs. 446/97).

– Se l’IRAP è determinata ai sensi dell’art. 5-bis D. Lgs 446/97 le spese in esame sono indeducibili (per società di persone e ditte individuali in semplificata, e per società di persone e ditte individuali in ordinaria che non hanno esercitato l’opzione per la determinazione della base imponibile col “metodo da bilancio”).

B) Omaggio a clienti di beni prodotti e commercializzati dall’impresa

Trattamento ai fini IVA

L’IVA afferente l’acquisto di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, è detraibile indipendentemente dal valore unitario del bene.

La successiva cessione costituisce una operazione imponibile e quindi deve essere assoggettata ad IVA con l’aliquota propria del bene.

La cessione gratuita di campioni di modico valore appositamente contrassegnati, in maniera indelebile e non con un’etichetta, è invece un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.

Si possono seguire alternativamente, i seguenti comportamenti:

1 – emettere fattura, con l’indicazione del valore del bene, della relativa imposta e dell’annotazione che trattasi di “cessione gratuita con rivalsa di IVA” se il cliente paga l’IVA, o “cessione senza rivalsa IVA” (art. 18 comma 3 DPR 633/72) se il cliente non paga l’IVA. Nel caso non si eserciti la rivalsa dell’IVA l’importo della stessa è totalmente indeducibile;

2 – emettere autofattura, per ogni singola cessione o globale mensile, con l’indicazione del valore dei beni, della relativa imposta e dell’annotazione che trattasi di “autofattura per omaggio”;

3 – annotare, su un apposito registro degli omaggi, preventivamente numerato, l’ammontare globale dei valori delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno con le relative imposte, distinte per aliquote.

Trattamento ai fini IRES/IRPEF

Il trattamento ai fini IRES/IRPEF per i beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa è come quello indicato al punto A) per i beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.

Trattamento ai fini IRAP

Il trattamento ai fini IRAP per i beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa è come quello indicato al punto A) per i beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.

PROSPETTO RIASSUNTIVO:

(*) Salvo la scelta di non detrarre l’IVA sull’acquisto per non dover applicare l’IVA sulla cessione.

C) Omaggio ai dipendenti delle imprese

Gli omaggi ai dipendenti comportano l’indetraibilità dell’iva e la successiva cessione gratuita è esclusa da iva.

Il costo dei beni destinati ad omaggio dei dipendenti sono comprese fra le prestazioni di lavoro art. 95 TUIR e sono deducibili ai fini IRES/IRPEF.

Gli omaggi in denaro ai dipendenti concorrono, indipendentemente dall’ammontare, alla formazione del reddito imponibile in capo agli stessi.

Gli omaggi in natura concorrono alla formazione del reddito dei dipendenti se di importo superiore a €. 258,23 nel periodo di imposta.

CENA AZIENDALE – deducibilità ai fini IRES/IRPEF

Le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose sono considerate:

  • spese di rappresentanza se vengono offerti a clienti, fornitori etc. In questo caso l’iva è indetraibile e il costo è deducibile al 75% nei limiti proporzionati ai ricavi (1,5%, 0,6% o 0,4%);
  • liberalità a favore dei dipendenti se vengono offerti ai soli dipendenti. In questo caso l’iva è indetraibile e il costo è deducibile al 75% nel limite del 5 ‰ dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

In entrambi i casi è necessario indicare i nominativi dei partecipanti nella copia di cortesia dei documenti di spesa.

Scadenze fiscali dicembre 2019

ENTRO IL 16  

  • IVA / liquidazione novembre 2019
  • RITENUTE D’ACCONTO / novembre 2019
  • Contributi INPS dipendenti e collaboratori / novembre 2019
  • IMU / saldo 2019
  • TASI / saldo 2019

ENTRO IL 27

  • IVA/ acconto 2019
  • INTRA/ invio telematico elenchi riepilogativi acquisti beni e/o servizi se superiori ai limiti di legge/ novembre 2019
  • INTRA/ invio telematico elenchi riepilogativi vendite beni e/o servizi/ novembre 2019

ENTRO IL 31 DICEMBRE

  • IVA / invio telematico “ESTEROMETRO”: Comunicazione fatture emesse e ricevute, nel mese di novembre 2019, a e da soggetti UE ed EXTRA UE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica e da bolletta doganale

DAL 01 GENNAIO 2020

  • Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate.

Vi segnaliamo, inoltre,  che è possibile consultare online dal portale dell’Amministrazione finanziaria il calendario delle scadenze tributarie per il mese di dicembre 2019 – esteso oppure con segnalazioni di ricerca per categoria contribuente, tipologia di scadenza, data – (http://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php?mesesel=12-2019).