OMAGGI A CLIENTI (PER LE IMPRESE)
A)
Omaggio a clienti di beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.
Trattamento ai fini IVA
Per
la detraibilità ai fini dell’Iva il trattamento fiscale è diverso a seconda del
costo dei beni:
- IVA detraibile per i beni di costo unitario (iva esclusa) non superiore ad
€. 50,00;
- IVA indetraibile per i beni di costo unitario (iva esclusa) superiore ad €. 50,00.
La relativa cessione, in entrambi i casi
costituisce una operazione “fuori campo IVA”.
Alla
consegna degli omaggi consigliamo di emettere un DDT (con causale “cessione
gratuita”) per vincere la presunzione
di cessione onerosa.
CESTE NATALIZIE A CLIENTI: le regole
esposte valgono anche nel caso che i beni omaggio siano costituiti da alimenti
e bevande e ceste natalizie. Il valore della cesta natalizia è dato dalla somma
del costo dei singoli beni che la compongono.
- Se la cesta natalizia è di valore inferiore a €. 50,00
l’iva è detraibile,
- Se la cesta natalizia è di valore superiore a €.
50,00 l’iva è indetraibile.
Trattamento ai fini IRES/IRPEF
I costi
sostenuti dall’impresa per l’acquisto di beni non commercializzati e/o
prodotti, da destinare ad omaggi, sono deducibili IRES/IRPEF se considerati
inerenti.
Ai fini del
costo sono interamente deducibili IRES/IRPEF i beni di costo unitario (iva
indetraibile inclusa) inferiore a €. 50,00.
Diversamente, se il valore unitario di acquisto dell’omaggio “inerente” è superiore ad €. 50,00 si configura l’ipotesi di spesa di rappresentanza. In quest’ultimo caso la deducibilità IRES/IRPEF è consentita in rapporto ai ricavi della gestione caratteristica dichiarati nell’anno con le seguenti percentuali:
Ricavi | % di deducibilità sui
ricavi |
Fino a euro 10.000.000 | 1,5% |
Per la parte eccedente i 10.000.000 e fino a
50.000.000 | 0,6% |
Oltre i 50.000.000 | 0,4% |
Trattamento ai fini IRAP
– Se l’IRAP è conteggiata col metodo “da bilancio” il
costo è deducibile (per soggetti IRES, imprese individuali e società di persone
in contabilità ordinaria che abbiano esercitato l’opzione per la determinazione
della base imponibile di cui all’art. 5 D. Lgs. 446/97).
– Se l’IRAP è determinata ai sensi dell’art. 5-bis D.
Lgs 446/97 le spese in esame sono indeducibili (per società di persone e ditte
individuali in semplificata, e per società di persone e ditte individuali in
ordinaria che non hanno esercitato l’opzione per la determinazione della base
imponibile col “metodo da bilancio”).
B) Omaggio a clienti di beni prodotti e commercializzati dall’impresa
Trattamento ai fini IVA
L’IVA
afferente l’acquisto di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente la cui
produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, è
detraibile indipendentemente dal valore
unitario del bene.
La
successiva cessione costituisce una
operazione imponibile e quindi deve essere assoggettata ad IVA con
l’aliquota propria del bene.
La
cessione gratuita di campioni di modico valore appositamente contrassegnati, in
maniera indelebile e non con un’etichetta, è invece un’operazione esclusa dal
campo di applicazione dell’IVA.
Si
possono seguire alternativamente, i seguenti comportamenti:
1
– emettere fattura, con
l’indicazione del valore del bene, della relativa imposta e dell’annotazione
che trattasi di “cessione gratuita con rivalsa di IVA” se il cliente
paga l’IVA, o “cessione senza rivalsa IVA” (art. 18 comma 3 DPR 633/72)
se il cliente non paga l’IVA. Nel caso non si eserciti la rivalsa dell’IVA l’importo
della stessa è totalmente indeducibile;
2
– emettere autofattura, per ogni
singola cessione o globale mensile, con l’indicazione del valore dei beni,
della relativa imposta e dell’annotazione che trattasi di “autofattura per
omaggio”;
3
– annotare, su un apposito registro degli omaggi, preventivamente numerato,
l’ammontare globale dei valori delle cessioni gratuite effettuate in ciascun
giorno con le relative imposte, distinte per aliquote.
Trattamento ai fini IRES/IRPEF
Il
trattamento ai fini IRES/IRPEF per i beni prodotti e/o commercializzati
dall’impresa è come quello indicato al punto A) per i beni non prodotti e non
commercializzati dall’impresa.
Trattamento ai fini IRAP
Il trattamento ai fini IRAP per i beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa è come quello indicato al punto A) per i beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.
PROSPETTO RIASSUNTIVO:
(*)
Salvo la scelta di non detrarre l’IVA sull’acquisto per non dover applicare
l’IVA sulla cessione.
C) Omaggio ai dipendenti delle imprese
Gli omaggi ai dipendenti comportano l’indetraibilità
dell’iva e la successiva cessione gratuita è esclusa da iva.
Il costo dei beni destinati ad omaggio dei dipendenti
sono comprese fra le prestazioni di lavoro art. 95 TUIR e sono deducibili ai
fini IRES/IRPEF.
Gli omaggi in denaro ai dipendenti concorrono, indipendentemente dall’ammontare, alla formazione del reddito imponibile in capo agli stessi.
Gli omaggi in natura concorrono alla formazione del
reddito dei dipendenti se di importo superiore a €. 258,23 nel periodo di
imposta.
CENA AZIENDALE – deducibilità ai fini IRES/IRPEF
Le spese per feste e ricevimenti
organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose sono
considerate:
- spese di rappresentanza se vengono
offerti a clienti, fornitori etc. In questo caso l’iva è indetraibile e il
costo è deducibile al 75% nei limiti proporzionati ai ricavi (1,5%, 0,6% o 0,4%);
- liberalità a favore dei dipendenti se vengono
offerti ai soli dipendenti. In questo caso l’iva è indetraibile e il costo è
deducibile al 75% nel limite del 5 ‰ dell’ammontare delle spese per prestazioni
di lavoro dipendente.
In entrambi i casi
è necessario indicare i nominativi dei partecipanti nella copia di cortesia dei
documenti di spesa.