NOVITA’ FATTURE ELETTRONICHE DAL 01.01.2021

Dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà i documenti strutturati con la nuova versione 1.6 del tracciato.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le fatture datate 2020 anche se spedite nel 2021 col vecchio tracciato saranno accettate dal sistema.

 

Vi riportiamo di seguito le nuove specifiche tecniche e vi invitiamo a contattare i vostri programmatori per l’adeguamento dei software.

 

NUOVI CODICI PER TIPI DI DOCUMENTO

Le nuove specifiche tecniche prevedono un significativo ampliamento delle tipologie di documenti che possono essere emessi e trasmessi al Sistema di Interscambio.
Saranno introdotti due nuovi tipi di documento da utilizzare specificatamente per le fatture differite e ulteriori nuove tipologie di autofatture per indicare in modo più preciso il motivo dell’emissione di tale documento.

Di seguito i nuovi codici da utilizzare per il “Tipo documento”

  • TD01 Fattura
  • TD02 Acconto/Anticipo su fattura
  • TD03 Acconto/Anticipo su parcella
  • TD04 Nota di Credito
  • TD05 Nota di Debito
  • TD06 Parcella
  • TD07 Fattura semplificata
  • TD08 Nota di credito semplificata
  • TD09 Nota di debito semplificata
  • TD10 Fattura di acquisto intracomunitario di beni
  • TD11 Fattura di acquisto intracomunitario di servizi
  • TD12 Documento riepilogativo (art. 6 DPR 695/1996)
  • TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972
  • TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8, D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46, c. 5, D.L. n. 331/1993)
  • TD21 Autofattura per splafonamento
  • TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
  • TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
  • TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
  • TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo Periodo, lett. b)
  • TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. n. 633/1972)
  • TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

 

NUOVI CODICI PER LE RITENUTE

E’ stata introdotta la possibilità di inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta d’acconto e sarà possibile inserire più ritenute all’interno dello stesso documento.

Di seguito i nuovi codici da utilizzare per le ritenute:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche
  • RT03 Contributo INPS
  • RT04 Contributo ENASARCO
  • RT05 Contributo ENPAM
  • RT06 Altro contributo previdenziale.

 

NUOVI CODICI NATURA IVA

Le nuove specifiche tecniche del tracciato xml permetteranno di rappresentare in modo più dettagliato le varie fattispecie di operazioni esenti e non imponibili ai fini IVA e quelle soggette al meccanismo dell’inversione contabile. Di seguito riportiamo i nuovi codici:

  • N1 – operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972
  • N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies del D.P.R. n. 633/1972
  • N.2.2 non soggette – altri casi
  • N3.1 non imponibili – esportazioni
  • N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
  • N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
  • N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
  • N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
  • N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
  • N4 – operazioni esenti da IVA
  • N5 – operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura
  • N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
  • N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
  • N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
  • N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
  • N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
  • N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
  • N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
  • N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
  • N6.9 inversione contabile – altri casi
  • N7 – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972)

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2020

A) – VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE AL 31.12.2020

Ai fini della redazione del bilancio dell’esercizio 2020 si rende necessaria la valutazione dei beni presenti in magazzino a fine esercizio.

E’ indispensabile, pertanto, redigere l’inventario analitico dei beni in rimanenza con riferimento alla situazione esistente al 31.12.2020.

 

Nel dettaglio delle rimanenze è necessario evidenziare:

1. il codice del bene/prodotto;

2. la descrizione;

3. il criterio di valorizzazione riconosciuto dalla legislazione fiscale (costo specifico, costo medio ponderato, Fifo o Lifo).

I criteri consigliati dallo Studio sono il costo specifico o il costo medio. Di seguito vi riportiamo un esempio di calcolo per il calcolo del costo medio ponderato della merce Y da indicare nel dettaglio delle rimanenze.

Per la valutazione di beni prodotti dall’impresa o per l’applicazione di altri criteri potete contattare lo Studio.

4. l’unità di misura;

5. le quantità in rimanenza;

6. il valore totale.

 

Esempio di dettaglio delle rimanenze:

 

Codice

 

Descrizione del bene

 

Costo medio dell’anno o costo specifico

 

UM

 

Quantità

 

Valore

……Merce Y…..

€. 12,50

Kg.

150

€.1.875,00

…….Merce X…..

€.  6,50

Mt.

120

€.   780,00

TOTALE   

€.2.655,00

 

ESEMPIO DI COSTO MEDIO PONDERATO

Il metodo del costo medio ponderato consiste nell’applicare, a ciascuno scarico, un valore pari al prezzo medio ponderato d’acquisto.

Ipotizziamo di aver effettuato i seguenti acquisti:

in data 29.01.2020 – 100 unità di merce Y al prezzo di 15 euro l’una;

in data 26.04.2020 – 100 unità di merce Y al prezzo di 10 euro l’una;

In data 06.05.2020 si effettua una vendita di 50 unità di merce Y.

 

Determinazione del valore al 31.12.2020 da indicare nel dettaglio delle rimanenze.

Merce Y scheda di movimenti dell’anno.

Data

Quantità

Prezzo unitario acquisto

Prezzo totale

29/01

Acquisto +100

€. 15,00

 €. 1.500,00

26/04

Acquisto +100

€. 10,00

€. 1.000,00

06/05

Vendita -50

31/12

150

€. 12,50

€. 1.875,00

Il prezzo medio di acquisto al 31.12.2020 si ottiene in questo modo (1.500 + 1.000) / 200 = €. 12,50

Il prezzo medio di 12,50 viene moltiplicato per la consistenza a fine anno: 12,50 x 150 = €. 1.875,00

 

B) – LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATORI E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI PER L’ANNO 2020

Al fine della deduzione per competenza dal reddito 2020, Vi invitiamo a liquidare i compensi agli amministratori ed ai collaboratori coordinati e continuativi delle società di capitali entro il 12.01.2021.

Si precisa inoltre, che l’assegno staccato a favore dei suddetti soggetti deve essere anche incassato dagli stessi entro il 12.01.2021.

 

C) – DICHIARAZIONE PER USUFRUIRE DELLA RITENUTA D’ACCONTO DEL 23% SUL 20% DEI COMPENSI PROVVIGIONALI

Ritenuta ridotta – i soggetti che percepiscono provvigioni occasionali e/o abituali, e che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi (escluso l’amministratore), devono inviare una dichiarazione ai loro clienti per usufruire della riduzione della ritenuta di acconto del 23% sul 20%.

Durata – La dichiarazione deve essere inviata prima dell’emissione della fattura ed è valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti. La perdita dei requisiti deve essere comunicata tempestivamente alla controparte.

Invio – La dichiarazione deve essere inviata tramite raccomandata A/R o tramite PEC.

 

D) – CONTRIBUTO E DICHIARAZIONE PERIODICA AL CONAI PER L’ANNO 2020

I soggetti che hanno importato beni e/o effettuato acquisti intracomunitari di merci nell’anno 2020 devono inviare al CONAI la dichiarazione periodica se superano gli importi minimi di esenzione.

La dichiarazione deve essere inviata telematicamente entro il 20.01.2021 ed è necessario registrarsi presso il sito del CONAI.

 

M&a: assistenza ai soci di maggioranza di primaria azienda del settore delle analisi cliniche nella cessione del pacchetto di maggioranza a Gruppo multinazionale leader in Europa

Lo studio legale Wise, con gli avv.ti Riccardo Rocca e Gabriele Macchietto, ha assistito con successo i soci di maggioranza di un’azienda operante nel Triveneto e specializzata nel servizio di analisi chimiche, fisiche, elettromagnetiche, microbiologiche, nel campo ambientale e nella sicurezza del lavoro, attraverso il processo di cessione delle proprie quote ad un Gruppo multinazionale leader in Europa.

L’acquisizione ha consentito al Gruppo multinazionale di consolidare il proprio business in Italia, garantendo la copertura in un territorio di particolare interesse ed in un settore in costante sviluppo.

Inoltre, lo studio legale Wise ha assistito i manager anche nella definizione degli accordi per il proseguimento dell’incarico a favore della nuova compagine.

Espandere il proprio business attraverso l’acquisizione ed aggregazione di imprese e la strutturazione del servizio di franchising

Lo studio legale Wise con l’avv. Filippo Lemmo ha assistito con successo un’azienda leader in Italia nel servizio di postalizzazione privata nel processo di acquisizione di plurime imprese operative nel settore della gestione della posta condominiale.

L’aggregazione ha permesso di espandere il business in tutto il territorio nazionale, garantendo la copertura completa del servizio di postalizzazione, consolidando altresì la  posizione in un settore, quello della posta condominiale, in costante sviluppo.

Lo studio legale Wise ha infine offerto il proprio contributo per la strutturazione di un innovativo servizio di franchising, idoneo ad esternalizzare il business ed a facilitare così la penetrazione sul mercato riducendo i costi fissi.

 

DETRAZIONE IVA PER ACQUISTI A CAVALLO D’ANNO 2020/2021

La detrazione iva degli acquisti a cavallo d’anno segue regole diverse rispetto alle regole ordinarie.

Per detrarre l’iva nella liquidazione di dicembre 2020 è necessario che la fattura elettronica sia ricevuta entro il 31.12.2020.

Si rende quindi necessario sollecitare i vostri fornitori a inviare la fattura entro fine anno (tenendo conto che lo SDI può impiegare fino a 5 giorni per consegnare la fattura).

L’iva delle fatture di acquisto datate 2020, ma ricevute nel 2021, potrà essere detratta SOLO nel 2021.

 

                    

FATTURA DI ACQUISTO DATATA 2020

 

 

Ricevuta nel 2020 e registrata nel 2020

 

L’iva a credito viene detratta nella liquidazione iva di dicembre 2020/IV trimestre 2020.

 

 

Ricevuta nel 2020 ma registrata nel 2021

 

 

–  Registrata entro il 30.04.2021. La fattura deve essere registrata in un sezionale e l’iva sarà detratta nella dichiarazione annuale 2020.

–  Registrata oltre il 30.04.2021. L’iva sarà indetraibile, per poter detrarre l’iva bisognerà presentare una dichiarazione iva integrativa.

 

 

Ricevuta nel 2021

 

La fattura datata 2020 ma ricevuta nel 2021 deve essere registrata nel 2021 e l’iva a credito verrà detratta nella liquidazione iva del 2021.

 

 

SOCIETA’ E IMPRESE IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

I soggetti in contabilità semplificata che ricevono nel 2021 la fattura datata 2020 hanno un ulteriore danno: il costo NON potrà essere dedotto nel 2020, diventerà deducibile nel bilancio 2021.

SCADENZARIO DICEMBRE 2020

 

In deroga a quanto suindicato il D.L. n. 157/2020 del 30.11.2020 – cosiddetto “Ristori Quater”, ha apportato modifiche alla data di scadenza di alcuni versamenti limitatamente a determinati soggetti, in particolare per:

  1. Imprese e lavoratori autonomi (con ricavi del 2019 inferiori a € 50 milioni) con riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019;
  2. Imprese e lavoratori autonomi che hanno iniziato l’attività dal 01.12.2019 (senza riduzione fatturato);
  3. Imprese e lavoratori autonomi esercenti attività sospese ex art. 1 DPCM 03.11.2020 (vedi allegato);

 

ALLEGATO

 

 

 

 

Wise Legal & Tax al fianco delle Imprese nella ristrutturazione del debito per la salvaguardia della continuità aziendale

Lo Studio Legale Wise, con un team composto dagli avv.ti Riccardo Rocca, Filippo Lemmo e Veronica Destro, ha assistito un’azienda leader nel settore delle costruzioni immobiliari fino al raggiungimento dell’omologazione dell’accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis legge fallimentare.

Lo Studio Legale Wise ha dato regolare esecuzione a tutti gli adempimenti previsti nell’accordo di ristrutturazione siglato con il ceto creditorio bancario.

L’Istituto bancario coinvolto ha erogato in favore della Newco costituita finanza per oltre tre milioni di euro, consentendo quindi l’acquisto del compendio immobiliare dell’impresa in ristrutturazione.

Grazie a questa operazione sono stati ripristinati l’equilibrio economico-finanziario e la continuità d’impresa.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI DAL 01.01.2021

Dal 1° gennaio 2021 parte la nuova lotteria degli scontrini.

La lotteria nazionale degli scontrini è il nuovo concorso a premi gratuito, collegato allo scontrino elettronico.

Tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e servizi, di importo pari o superiore a 1 euro, possono partecipare alle estrazioni annuali e mensili (con decorrenza da determinare, anche settimanali).

 

CODICE LOTTERIA

I consumatori per partecipare alla lotteria degli scontrini devono richiedere un loro «codice lotteria» sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it.

 

CONFIGURAZIONE DEL REGISTRATORE TELEMATICO

I registratori di cassa telematici degli esercenti dovranno essere configurati in modo da consentire, anche mediante lettura ottica, l’acquisizione del codice lotteria rilasciato dal cliente al momento di effettuazione dell’operazione.

 

ESTRAZIONI “ZERO CONTANTI” – PREMI ANCHE AGLI ESERCENTI

Con la nuova finanziaria stanno discutendo di limitare la lotteria alle sole operazioni effettuate con mezzi di pagamento tracciati; in ogni caso per le estrazioni relative ad operazioni pagate con mezzi tracciati è previsto un premio anche per gli esercenti.

 

CESSIONI/PRESTAZIONI ESCLUSE DALLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Cessioni e prestazioni escluse dalla lotteria degli scontrini:

– gli acquisti documentati con fatture elettroniche;

– gli acquisti on line;

– gli acquisti effettuati nell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione;

– i corrispettivi inviati al sistema Tessera Sanitaria (per esempio, gli acquisti effettuati in farmacia, parafarmacia, ottici, laboratori di analisi e ambulatori veterinari, per i quali il cliente comunica il codice fiscale);

– gli acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali.

 

SEGNALAZIONI DEGLI ESERCENTI

Se l’esercente al momento della vendita rifiuta di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalarlo nel Portale Lotteria.

Le segnalazioni saranno utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione e per i controlli.

 

OMAGGI NATALIZI A CLIENTI E DIPENDENTI

OMAGGI A CLIENTI (PER LE IMPRESE)

 

A) Omaggio a clienti di beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.

 

Trattamento ai fini IVA

Per la detraibilità ai fini dell’Iva il trattamento fiscale è diverso a seconda del costo dei beni:

  1. IVA detraibile per i beni di costo unitario (iva esclusa) non superiore ad €. 50,00;
  2. IVA indetraibile per i beni di costo unitario (iva esclusa) superiore ad €. 50,00.

La relativa cessione, in entrambi i casi costituisce una operazione “fuori campo IVA”.

Alla consegna degli omaggi consigliamo di emettere un DDT (con causale “cessione gratuita”) per vincere la presunzione di cessione onerosa.

 

CESTE NATALIZIE A CLIENTI: le regole esposte valgono anche nel caso che i beni omaggio siano costituiti da alimenti e bevande e ceste natalizie. Il valore della cesta natalizia è dato dalla somma del costo dei singoli beni che la compongono.

  • Se la cesta natalizia è di valore inferiore a €. 50,00 l’iva è detraibile,
  • Se la cesta natalizia è di valore superiore a €. 50,00 l’iva è indetraibile.

 

Trattamento ai fini IRES/IRPEF

I costi sostenuti dall’impresa per l’acquisto di beni non commercializzati e/o prodotti, da destinare ad omaggi, sono deducibili IRES/IRPEF se considerati inerenti.

Ai fini del costo sono interamente deducibili IRES/IRPEF i beni di costo unitario (iva indetraibile inclusa) inferiore a €. 50,00.

Diversamente, se il valore unitario di acquisto dell’omaggio “inerente” è superiore ad €. 50,00 si configura l’ipotesi di spesa di rappresentanza. In quest’ultimo caso la deducibilità IRES/IRPEF è consentita in rapporto ai ricavi della gestione caratteristica dichiarati nell’anno con le seguenti percentuali:

Ricavi

% di deducibilità sui ricavi

Fino a euro 10.000.000

1,5%

Per la parte eccedente i 10.000.000 e fino a 50.000.000

0,6%

Oltre i 50.000.000

0,4%

Trattamento ai fini IRAP

– Se l’IRAP è conteggiata col metodo “da bilancio” il costo è deducibile (per soggetti IRES, imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria che abbiano esercitato l’opzione per la determinazione della base imponibile di cui all’art. 5 D. Lgs. 446/97).

– Se l’IRAP è determinata ai sensi dell’art. 5-bis D. Lgs 446/97 le spese in esame sono indeducibili (per società di persone e ditte individuali in semplificata, e per società di persone e ditte individuali in ordinaria che non hanno esercitato l’opzione per la determinazione della base imponibile col “metodo da bilancio”).

B) Omaggio a clienti di beni prodotti e commercializzati dall’impresa

Trattamento ai fini IVA

L’IVA afferente l’acquisto di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, è detraibile indipendentemente dal valore unitario del bene.

La successiva cessione costituisce una operazione imponibile e quindi deve essere assoggettata ad IVA con l’aliquota propria del bene.

La cessione gratuita di campioni di modico valore appositamente contrassegnati, in maniera indelebile e non con un’etichetta, è invece un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.

Si possono seguire alternativamente, i seguenti comportamenti:

1 – emettere fattura, con l’indicazione del valore del bene, della relativa imposta e dell’annotazione che trattasi di “cessione gratuita con rivalsa di IVA” se il cliente paga l’IVA, o “cessione senza rivalsa IVA” (art. 18 comma 3 DPR 633/72) se il cliente non paga l’IVA. Nel caso non si eserciti la rivalsa dell’IVA l’importo della stessa è totalmente indeducibile;

2 – emettere autofattura, per ogni singola cessione o globale mensile, con l’indicazione del valore dei beni, della relativa imposta e dell’annotazione che trattasi di “autofattura per omaggio”;

3 – annotare, su un apposito registro degli omaggi, preventivamente numerato, l’ammontare globale dei valori delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno con le relative imposte, distinte per aliquote.

 

Trattamento ai fini IRES/IRPEF

Il trattamento ai fini IRES/IRPEF per i beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa è come quello indicato al punto A) per i beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.

Trattamento ai fini IRAP

Il trattamento ai fini IRAP per i beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa è come quello indicato al punto A) per i beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO:

OMAGGI AI CLIENTI PER LE IMPRESE

Tipo di omaggio

IVA

IRES/IRPEF

IRAP

Detrazione

all’acquisto

Cessione gratuita

Deducibilità spese di rappresentanza

Deducibilità spese di rappresentanza

 

A) Omaggi a clienti di beni non prodotti e/o non commerc. dall’impresa

 

 

Costo inferiore o uguale a €.50,00

 

Esclusa da IVA

 

La spesa viene dedotta per intero nell’esercizio

– deducibili per soggetti IRES e società di persone e ditte individuali in ordinaria che determinano IRAP col metodo da bilancio

– indeducibili per soc. di persone e ditte individuali che det. Irap art. 5 bis D. Lgs. 446/97

 

Costo superiore a €.50,00

NO

Esclusa da IVA

Deducibile in rapporto ai ricavi della gestione caratteristica (1,5%, 0,6% e 0,4%)

 

 

 

B) Omaggi a clienti di beni prodotti e/o commerc. dall’impresa

 

 

Costo inferiore o uguale a €.50,00

 

SÌ (*)

Imponibile IVA

La spesa viene dedotta per intero nell’esercizio

– deducibili per soggetti IRES e società di persone e ditte individuali in ordinaria che determinano irap col metodo da bilancio

– indeducibili per soc. di persone e ditte individuali che det. Irap art. 5 bis D. Lgs. 446/97

 

Costo  superiore  a €.50,00

SÌ (*)

Imponibile IVA

Deducibile in rapporto ai ricavi della gestione caratteristica (1,5%, 0,6% e 0,4%)

(*) Salvo la scelta di non detrarre l’IVA sull’acquisto per non dover applicare l’IVA sulla cessione.

 

C) Omaggio ai dipendenti delle imprese

Gli omaggi ai dipendenti comportano l’indetraibilità dell’iva sugli acquisti e la successiva cessione gratuita è esclusa da iva.

Il costo dei beni destinati ad omaggio dei dipendenti è compreso fra le prestazioni di lavoro art. 95 TUIR ed è deducibile ai fini IRES/IRPEF.

Gli omaggi in denaro ai dipendenti concorrono, indipendentemente dall’ammontare, alla formazione del reddito imponibile in capo agli stessi.

Gli omaggi in natura, per l’anno 2020, non concorrono alla formazione del reddito dei dipendenti se di importo annuo inferiore a €. 516,46.

CENA AZIENDALE – deducibilità ai fini IRES/IRPEF

Le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose sono considerate:

  • spese di rappresentanza se vengono offerti a clienti, fornitori etc. In questo caso l’iva è indetraibile e il costo è deducibile al 75% nei limiti proporzionati ai ricavi (1,5%, 0,6% o 0,4%);
  • liberalità a favore dei dipendenti se vengono offerti ai soli dipendenti. In questo caso l’iva è indetraibile e il costo è deducibile al 75% nel limite del 5 ‰ dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

In entrambi i casi è necessario indicare i nominativi dei partecipanti nella copia di cortesia dei documenti di spesa.

 

VerpackG – Nuove normative e Rilevanti obblighi da rispettare per i produttori e commercianti che immettono sul mercato tedesco merci imballate. Sanzioni fino a 100.000 euro e divieto di commercializzazione dell’imballaggio su tutto il territorio tedesco

Dal 1 gennaio 2019 è entrata in vigore in Germania la nuova legge sugli imballaggi VerpackG che sostituisce la precedente ordinanza sugli imballaggi (VerpackV) apportando cambiamenti significativi orientati al conseguimento di una sempre maggiore trasparenza, controllo e responsabilità da parte del produttore nei confronti dell’imballaggio commercializzato.

La legge si rivolge a produttori e distributori che per primi immettono sul mercato tedesco merci imballate destinate all’uso e consumo da parte del consumatore finale privato (o di soggetti ad esso equiparati come ad esempio ristoranti, alberghi, mense, ospedali, scuole ecc…) o destinate alla commercializzazione sul territorio tedesco.

Al fine di agevolare le aziende italiane negli adempimenti connessi alla nuova normativa, lo Studio Legale Wise fornirà assistenza e consulenza alle imprese esportatrici e si farà carico delle pratiche burocratiche necessarie agli adempimenti di legge.

Lo studio Wise si occuperà di tutti i passaggi per l’azienda al fine di adottare un sistema duale individuando e stipulando un contratto finalizzato al recupero degli imballaggi con una delle nove società “duali” attualmente presenti nel mercato tedesco.