PROVA DELLE CESSIONI INTRA UE – NOVITA’ 2020

L’art. 41 del D.L. 331/93 (conv. L. 427/93) prevede, per la non imponibilità IVA delle cessioni a titolo oneroso nei confronti di Clienti UE, che i beni siano “trasportati spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto”.

L’onere della prova dell’effettiva uscita delle merci dal territorio italiano compete al cedente.

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Con decorrenza 01.01.2020 il nuovo art. 45-bis del Regolamento UE n. 282/2011 elenca i documenti necessari per la prova delle cessioni intracomunitarie.

I mezzi di prova previsti sono diversi a seconda di chi effettua il trasporto (venditore o acquirente).

Trasporto effettuato dal VENDITORE o suo incaricato

In questo caso il venditore deve avere e conservare almeno 2 prove del gruppo A, non contraddittori e rilasciati da due diverse parti indipendenti:

A. Prove del gruppo A:

A.1 – documento o lettera CMR firmato;

A.2 – polizza di carico;

A.3 – fattura di trasporto aereo;

A.4 – fattura emessa dallo spedizioniere.

In alternativa il venditore potrà avere e conservare almeno 1 prova del precedente gruppo A e 1 prova del seguente gruppo B:

B. Prove del gruppo B:

B.1 – polizza assicurativa relativa alla spedizione o trasporto dei beni;

B.2 – documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;

B.3 – documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (ad es. notaio) che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;

B.4 – ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito di beni in tale Stato membro.

Inoltre, la norma prevede la predisposizione di un’AUTODICHIARAZIONE che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o per suo conto. Relativamente al testo di tale dichiarazione non è ancora stato fornito il contenuto minimo.

TRASPORTO EFFETTUATO DALL’ACQUIRENTE O SUO INCARICATO

INCOTERMS: EXW o FCA

Se il trasporto è effettuato a cura dell’acquirente, il venditore deve essere in possesso di:

  1. Dichiarazione dell’acquirente che deve pervenire al venditore entro il 10 del mese successivo alla cessione. Quindi la prima scadenza sarà il prossimo 10.02.2020 per le cessioni effettuate in gennaio 2020.

La dichiarazione dell’acquirente deve certificare:

  • che i beni sono stati spediti o trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto;
  • che la merce è giunta nello stato membro di destinazione di beni.

La dichiarazione deve contenere:

  • la data di rilascio;
  • il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
  • la quantità e la natura dei beni;
  • la data e il luogo di arrivo delle merci;
  • in caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo;
  • l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

Trattandosi di Regolamento UE tale dichiarazione vi verrà richiesta anche dai vostri fornitori UE, se avrete organizzato/pagato voi il trasporto.

In allegato il modello da noi proposto.

Inoltre, 1 prova del precedente gruppo A e 1 prova del precedente gruppo B.

Considerazioni

Nella prima ipotesi, venditore nazionale che cura il trasporto al cliente UE, servono almeno due prove di non difficile reperimento; salvo il caso di merci consegnate al Cliente UE con mezzi di trasposto di proprietà. In tale ipotesi non è possibile soddisfare le previsioni dell’art. 45 bis.

Nella seconda ipotesi, venditore nazionale che NON cura il trasporto in quanto ha effettuato la vendita EXW o FCA, è molto più difficoltoso il reperimento delle due prove e della dichiarazione da parte del suo Cliente.

ISCRIZIONE AL VIES

Dal 01.01.2020 è obbligatoria la preventiva verifica dell’iscrizione al Vies del Cliente UE; la verifica deve essere conservata con la fattura di riferimento.

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MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL’ACQUIRENTE

STATEMENT ACCORDING TO ART. 45-BIS, 1.B)i), REG. (EU) N. 282/2011

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 45-BIS, 1.B)i), REG. (EU) N. 282/2011

Name of the Acquirer/Nome dell’Acquirente:

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Address of the Acquirer/Indirizzo dell’Acquirente:

_______________________________________________________________________________________

Member State of destination of the goods/Stato membro di destinazione dei beni:

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Quantity and nature of the goods/Quantità e natura dei beni:

Nature/Natura[1] Quantity/Quantità Document/Documento[2]
     

Date and place of the arrival of the goods/Data e il luogo di arrivo dei beni:

_______________________________________________________________________________________

Identification of the individual accepting the goods on behalf of the Acquirer/Identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’Acquirente:

Name and surname/Nome e cognome  
Position in the company/Ruolo nell’Azienda  

The Acquirer states that the goods have been dispatched or transported, to Member State of destination, by the Acquirer or by a third party on behalf of the Acquirer/L’Acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti, nello Stato Membro di destinazione, dall’Acquirente, o da un terzo per conto dello stesso Acquirente.

Place and date of issue/Luogo e data di rilascio                                 ____________________

The Acquirer/L’Acquirente

Name and surname/Nome e cognome  
Position in the company/Ruolo nell’Azienda  
Signature/Firma                                                               

[1] In the case of the supply of means of transport, it’s necessary to indicate the identification number of the means of transport/Nel caso di cessione di mezzi di trasporto, è necessario indicare il numero di identificazione del mezzo di trasporto.

[2]A reference to the documents relating to the dispatch or transport of the goods, such as a signed CMR document or note, a bill of lading, an airfreight invoice or an invoice from the carrier of the goods/Gli estremi dei documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere.

PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI “FINANZIARIA 2020”

La presente per informarVi su alcune delle principali novità fiscali introdotte dalla “Legge di Bilancio 2020” (Legge 27.12.2019, n. 160), per i soggetti titolari di partita iva, in vigore dal 01.01.2020 .

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1)Credito d’imposta per nuovi investimenti

In sostituzione del super ammortamento è stato introdotto un credito d’imposta pari al 6% del costo dell’investimento col limite massimo di spesa di €. 2.000.000. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali con l’esclusione dei veicoli aziendali e dei beni con coefficiente d’ammortamento inferiore al 6,5%, nonché fabbricati e costruzioni.

Anche l’iper ammortamento sui beni materiali è stato sostituito con il credito d’imposta in misura percentuale diversa a seconda che il costo dell’investimento sia maggiore o minore di determinate soglie. In particolare fino a €. 2,5 milioni di spesa, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40%. Oltre €. 2,5 milioni e fino €. 10 milioni il credito d’imposta si riduce al 20%.

Anche il maxi ammortamento sui beni immateriali è stato abolito ed è stato introdotto al suo posto un credito d’imposta nella misura del 15% del costo di acquisto del bene fino al tetto massimo di spesa di €. 700.000.

In base alla diversa tipologia di credito d’imposta, lo stesso può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con il modello F24 in 5 o 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene.

2) Fringe Benefit veicoli aziendali assegnati ai dipendenti

Per le assunzioni di nuovi dipendenti a far data dal 01.07.2020 è stata ridefinita la tassazione, in capo ai dipendenti, dei veicoli aziendali concessi in fringe benefit a seconda del grado di inquinamento del veicolo.

Consigliamo la gentile clientela di contattare lo Studio di consulenza del lavoro per maggiori informazioni.

3) Buoni pasto ai dipendenti

Sono deducibili dal reddito d’impresa e non concorrono a formare il reddito del lavoratore i buoni pasto fino all’importo complessivo giornaliero di €. 4 (prima era €. 5,29), aumentato a €. 8 (prima era €. 7) nel caso il buono pasto sia elettronico.

4) Regime forfetario e fattura elettronica

Per i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario e che optano per la fattura elettronica è prevista la riduzione di un anno del termine di decadenza dell’attività di accertamento da parte del fisco.

5) Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni solo per le società di capitali

E’ riconfermata la riproposizione della rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (consente di calcolare maggiori ammortamenti e di ridurre la plusvalenza in caso di vendita) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (quindi dal 2022). La rivalutazione comporta il versamento di un’imposta sostitutiva pari al:

– 12% per i beni ammortizzabili;

– 10% per i beni non ammortizzabili.

6) Deducibilità IMU pagata sugli immobili strumentali

E’ stata modificata l’indeducibilità dal reddito dell’IMU relativa agli immobili strumentali. Pertanto dal 01.01.2019 è prevista la deducibilità (IRPEF/IRES) dal reddito d’impresa e dal reddito di lavoro autonomo nella misure di seguito indicate:

– 50% nell’anno 2019;

– 60% nell’anno 2020 e 2021.

L’IMU rimane invece indeducibile ai fini IRAP.

7) Cambio periodicità Esterometro

E’ cambiata la periodicità dell’invio all’Agenzia delle Entrate dell’Esterometro: non è più mensile ma trimestrale.

Di seguito si indicano le nuove per l’anno 2020:

– I° trimestre gennaio, febbraio e marzo: entro il 17 maggio 2020;

– II° trimestre aprile, maggio e giugno: entro il 20 agosto 2020;

– III° trimestre luglio, agosto e settembre: entro il 16 novembre 2020;

– IV° trimestre ottobre, novembre e dicembre: entro il 16 marzo 2021.

PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI “FINANZIARIA 2020”

La presente per informarVi su alcune delle principali novità fiscali introdotte dalla “Legge di Bilancio 2020” (Legge 27.12.2019, n. 160), per le persone fisiche non titolari di partita iva, in vigore dal 01.01.2020 .

1) Detrazioni IRPEF 19% – obbligo di pagamenti tracciati

La detrazione Irpef del 19% per le spese e gli oneri di cui all’art. 15 TUIR è riconosciuta solo a condizione che la spesa venga sostenuta mediante bonifico o assegno bancario o altri sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio carte di credito, di debito, prepagata, bollettino postale).

Ricordiamo di seguito le spese che dovranno essere pagate come sopra indicato:

visite specialistiche sanitarie private;

spese veterinarie;

spese funebri;

spese intermediazione acquisto prima casa;

spese per la scuola (mensa, gite scolastiche, contributi scolastici facoltativi, no libri di testo);

spese per l’Università (tasse e affitto per studenti fuori sede);

spese asilo nido;

spese di assicurazione (vita, infortuni);

rate del mutuo per la detrazione degli interessi;

abbonamento al trasporto pubblico;

spese per addetti all’assistenza a persone non autosufficienti;

spese per l’attività sportive di ragazzi tra 5 e 18 anni;

erogazioni liberali.

Pertanto invitiamo la gentile clientela a conservare e allegare alla ricevuta/fattura di spesa, il bonifico, il bollettino postale ed in generale le quietanze dei mezzi di pagamento tracciabili utilizzati al fine di poter detrarre la spesa in dichiarazione dei redditi.

N.B. Sono escluse dal suddetto obbligo e quindi si possono pagare in contanti le spese per l’acquisto di medicinali, le spese per l’acquisto di dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture convenzionate SSN.

2) Detrazione IRPEF riqualificazione energetica 65 – 50%

E’ stato prorogato al 31.12.2020 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica per poter fruire della detrazione IRPEF del 65 – 50%.

In particolare trattasi delle spese per l’acquisto e la posa in opera di:

– schermature solari;

–  micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;

– impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

3) Detrazione IRPEF recupero edilizio 50%

Anche in questo caso è prorogato al 31.12.2020 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (spese di ristrutturazione) per la detrazione del 50%, sull’importo massimo di spesa pari a €. 96.000.

4) Detrazione IRPEF “Bonus mobili” 50%

Proroga del termine al 31.12.2020 per il sostenimento delle spese di acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per forni), purché siano finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’01.01.2019.

5) Detrazione “Bonus verde” 36%

Proroga anche per il 2020 della detrazione Irpef su una spesa massima di €. 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo sul quale sono effettuati interventi di:

– “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti;

–  impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

– realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

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6) Detrazione IRPEF “Bonus facciate” 90% –

E’ stata introdotta la nuova detrazione Irpef pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e non prevede limite massimo di spesa.

Siamo tuttavia in attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate.

E’ stata introdotta la nuova detrazione Irpef pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e non prevede limite massimo di spesa.

Siamo tuttavia in attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate.

7) Riduzione soglia utilizzo contante dal 01.07.2020

A far data dal 01.07.2020 il divieto di utilizzo del contante si riduce da €. 3.000 a €. 2.000.

Scadenza fiscali gennaio 2020

ENTRO IL 12  

  • AMMINISTRATORI-COLLABORATORI / termine ultimo per il pagamento dei compensi relativi all’anno 2019

ENTRO IL 16  

  • IVA / liquidazione dicembre 2019
  • RITENUTE D’ACCONTO / dicembre 2019
  • Contributi INPS dipendenti e collaboratori / dicembre 2019

ENTRO IL 20

  • CONAI/ dichiarazione annuale e relativo pagamento del contributo per gli importatori di imballaggi immessi nel territorio nazionale nel 2019
  • BOLLO / pagamento imposta di bollo su fatture elettroniche emesse nel 4^ trimestre 2019

ENTRO IL 27

  • INTRA/ invio telematico elenchi riepilogativi acquisti beni e/o servizi se superiori ai limiti di legge/ dicembre e 4^ trimestre 2019
  • INTRA/ invio telematico elenchi riepilogativi vendite beni e/o servizi/ dicembre e 4^ 2019

ENTRO IL 31

  • IVA/ invio telematico “ESTEROMETRO”: Comunicazione fatture emesse e ricevute, nel mese di dicembre 2019, a e da soggetti UE ed EXTRA UE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica e da bolletta doganale
  • INAIL/ pagamento premio assicurazione casalinghe

Vi segnaliamo, inoltre,  che è possibile consultare online dal portale dell’Amministrazione finanziaria il calendario delle scadenze tributarie per il mese di gennaio 2020 – esteso oppure con segnalazioni di ricerca per categoria contribuente, tipologia di scadenza, data – (http://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php?mesesel=01-2020).