LOTTERIA DEGLI SCONTRINI DAL 01.01.2021

Dal 1° gennaio 2021 parte la nuova lotteria degli scontrini.

La lotteria nazionale degli scontrini è il nuovo concorso a premi gratuito, collegato allo scontrino elettronico.

Tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e servizi, di importo pari o superiore a 1 euro, possono partecipare alle estrazioni annuali e mensili (con decorrenza da determinare, anche settimanali).

 

CODICE LOTTERIA

I consumatori per partecipare alla lotteria degli scontrini devono richiedere un loro «codice lotteria» sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it.

 

CONFIGURAZIONE DEL REGISTRATORE TELEMATICO

I registratori di cassa telematici degli esercenti dovranno essere configurati in modo da consentire, anche mediante lettura ottica, l’acquisizione del codice lotteria rilasciato dal cliente al momento di effettuazione dell’operazione.

 

ESTRAZIONI “ZERO CONTANTI” – PREMI ANCHE AGLI ESERCENTI

Con la nuova finanziaria stanno discutendo di limitare la lotteria alle sole operazioni effettuate con mezzi di pagamento tracciati; in ogni caso per le estrazioni relative ad operazioni pagate con mezzi tracciati è previsto un premio anche per gli esercenti.

 

CESSIONI/PRESTAZIONI ESCLUSE DALLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Cessioni e prestazioni escluse dalla lotteria degli scontrini:

– gli acquisti documentati con fatture elettroniche;

– gli acquisti on line;

– gli acquisti effettuati nell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione;

– i corrispettivi inviati al sistema Tessera Sanitaria (per esempio, gli acquisti effettuati in farmacia, parafarmacia, ottici, laboratori di analisi e ambulatori veterinari, per i quali il cliente comunica il codice fiscale);

– gli acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali.

 

SEGNALAZIONI DEGLI ESERCENTI

Se l’esercente al momento della vendita rifiuta di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalarlo nel Portale Lotteria.

Le segnalazioni saranno utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione e per i controlli.

 

OMAGGI NATALIZI A CLIENTI E DIPENDENTI

OMAGGI A CLIENTI (PER LE IMPRESE)

 

A) Omaggio a clienti di beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.

 

Trattamento ai fini IVA

Per la detraibilità ai fini dell’Iva il trattamento fiscale è diverso a seconda del costo dei beni:

  1. IVA detraibile per i beni di costo unitario (iva esclusa) non superiore ad €. 50,00;
  2. IVA indetraibile per i beni di costo unitario (iva esclusa) superiore ad €. 50,00.

La relativa cessione, in entrambi i casi costituisce una operazione “fuori campo IVA”.

Alla consegna degli omaggi consigliamo di emettere un DDT (con causale “cessione gratuita”) per vincere la presunzione di cessione onerosa.

 

CESTE NATALIZIE A CLIENTI: le regole esposte valgono anche nel caso che i beni omaggio siano costituiti da alimenti e bevande e ceste natalizie. Il valore della cesta natalizia è dato dalla somma del costo dei singoli beni che la compongono.

  • Se la cesta natalizia è di valore inferiore a €. 50,00 l’iva è detraibile,
  • Se la cesta natalizia è di valore superiore a €. 50,00 l’iva è indetraibile.

 

Trattamento ai fini IRES/IRPEF

I costi sostenuti dall’impresa per l’acquisto di beni non commercializzati e/o prodotti, da destinare ad omaggi, sono deducibili IRES/IRPEF se considerati inerenti.

Ai fini del costo sono interamente deducibili IRES/IRPEF i beni di costo unitario (iva indetraibile inclusa) inferiore a €. 50,00.

Diversamente, se il valore unitario di acquisto dell’omaggio “inerente” è superiore ad €. 50,00 si configura l’ipotesi di spesa di rappresentanza. In quest’ultimo caso la deducibilità IRES/IRPEF è consentita in rapporto ai ricavi della gestione caratteristica dichiarati nell’anno con le seguenti percentuali:

Ricavi

% di deducibilità sui ricavi

Fino a euro 10.000.000

1,5%

Per la parte eccedente i 10.000.000 e fino a 50.000.000

0,6%

Oltre i 50.000.000

0,4%

Trattamento ai fini IRAP

– Se l’IRAP è conteggiata col metodo “da bilancio” il costo è deducibile (per soggetti IRES, imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria che abbiano esercitato l’opzione per la determinazione della base imponibile di cui all’art. 5 D. Lgs. 446/97).

– Se l’IRAP è determinata ai sensi dell’art. 5-bis D. Lgs 446/97 le spese in esame sono indeducibili (per società di persone e ditte individuali in semplificata, e per società di persone e ditte individuali in ordinaria che non hanno esercitato l’opzione per la determinazione della base imponibile col “metodo da bilancio”).

B) Omaggio a clienti di beni prodotti e commercializzati dall’impresa

Trattamento ai fini IVA

L’IVA afferente l’acquisto di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, è detraibile indipendentemente dal valore unitario del bene.

La successiva cessione costituisce una operazione imponibile e quindi deve essere assoggettata ad IVA con l’aliquota propria del bene.

La cessione gratuita di campioni di modico valore appositamente contrassegnati, in maniera indelebile e non con un’etichetta, è invece un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.

Si possono seguire alternativamente, i seguenti comportamenti:

1 – emettere fattura, con l’indicazione del valore del bene, della relativa imposta e dell’annotazione che trattasi di “cessione gratuita con rivalsa di IVA” se il cliente paga l’IVA, o “cessione senza rivalsa IVA” (art. 18 comma 3 DPR 633/72) se il cliente non paga l’IVA. Nel caso non si eserciti la rivalsa dell’IVA l’importo della stessa è totalmente indeducibile;

2 – emettere autofattura, per ogni singola cessione o globale mensile, con l’indicazione del valore dei beni, della relativa imposta e dell’annotazione che trattasi di “autofattura per omaggio”;

3 – annotare, su un apposito registro degli omaggi, preventivamente numerato, l’ammontare globale dei valori delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno con le relative imposte, distinte per aliquote.

 

Trattamento ai fini IRES/IRPEF

Il trattamento ai fini IRES/IRPEF per i beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa è come quello indicato al punto A) per i beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.

Trattamento ai fini IRAP

Il trattamento ai fini IRAP per i beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa è come quello indicato al punto A) per i beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO:

OMAGGI AI CLIENTI PER LE IMPRESE

Tipo di omaggio

IVA

IRES/IRPEF

IRAP

Detrazione

all’acquisto

Cessione gratuita

Deducibilità spese di rappresentanza

Deducibilità spese di rappresentanza

 

A) Omaggi a clienti di beni non prodotti e/o non commerc. dall’impresa

 

 

Costo inferiore o uguale a €.50,00

 

Esclusa da IVA

 

La spesa viene dedotta per intero nell’esercizio

– deducibili per soggetti IRES e società di persone e ditte individuali in ordinaria che determinano IRAP col metodo da bilancio

– indeducibili per soc. di persone e ditte individuali che det. Irap art. 5 bis D. Lgs. 446/97

 

Costo superiore a €.50,00

NO

Esclusa da IVA

Deducibile in rapporto ai ricavi della gestione caratteristica (1,5%, 0,6% e 0,4%)

 

 

 

B) Omaggi a clienti di beni prodotti e/o commerc. dall’impresa

 

 

Costo inferiore o uguale a €.50,00

 

SÌ (*)

Imponibile IVA

La spesa viene dedotta per intero nell’esercizio

– deducibili per soggetti IRES e società di persone e ditte individuali in ordinaria che determinano irap col metodo da bilancio

– indeducibili per soc. di persone e ditte individuali che det. Irap art. 5 bis D. Lgs. 446/97

 

Costo  superiore  a €.50,00

SÌ (*)

Imponibile IVA

Deducibile in rapporto ai ricavi della gestione caratteristica (1,5%, 0,6% e 0,4%)

(*) Salvo la scelta di non detrarre l’IVA sull’acquisto per non dover applicare l’IVA sulla cessione.

 

C) Omaggio ai dipendenti delle imprese

Gli omaggi ai dipendenti comportano l’indetraibilità dell’iva sugli acquisti e la successiva cessione gratuita è esclusa da iva.

Il costo dei beni destinati ad omaggio dei dipendenti è compreso fra le prestazioni di lavoro art. 95 TUIR ed è deducibile ai fini IRES/IRPEF.

Gli omaggi in denaro ai dipendenti concorrono, indipendentemente dall’ammontare, alla formazione del reddito imponibile in capo agli stessi.

Gli omaggi in natura, per l’anno 2020, non concorrono alla formazione del reddito dei dipendenti se di importo annuo inferiore a €. 516,46.

CENA AZIENDALE – deducibilità ai fini IRES/IRPEF

Le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose sono considerate:

  • spese di rappresentanza se vengono offerti a clienti, fornitori etc. In questo caso l’iva è indetraibile e il costo è deducibile al 75% nei limiti proporzionati ai ricavi (1,5%, 0,6% o 0,4%);
  • liberalità a favore dei dipendenti se vengono offerti ai soli dipendenti. In questo caso l’iva è indetraibile e il costo è deducibile al 75% nel limite del 5 ‰ dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

In entrambi i casi è necessario indicare i nominativi dei partecipanti nella copia di cortesia dei documenti di spesa.

 

VerpackG – Nuove normative e Rilevanti obblighi da rispettare per i produttori e commercianti che immettono sul mercato tedesco merci imballate. Sanzioni fino a 100.000 euro e divieto di commercializzazione dell’imballaggio su tutto il territorio tedesco

Dal 1 gennaio 2019 è entrata in vigore in Germania la nuova legge sugli imballaggi VerpackG che sostituisce la precedente ordinanza sugli imballaggi (VerpackV) apportando cambiamenti significativi orientati al conseguimento di una sempre maggiore trasparenza, controllo e responsabilità da parte del produttore nei confronti dell’imballaggio commercializzato.

La legge si rivolge a produttori e distributori che per primi immettono sul mercato tedesco merci imballate destinate all’uso e consumo da parte del consumatore finale privato (o di soggetti ad esso equiparati come ad esempio ristoranti, alberghi, mense, ospedali, scuole ecc…) o destinate alla commercializzazione sul territorio tedesco.

Al fine di agevolare le aziende italiane negli adempimenti connessi alla nuova normativa, lo Studio Legale Wise fornirà assistenza e consulenza alle imprese esportatrici e si farà carico delle pratiche burocratiche necessarie agli adempimenti di legge.

Lo studio Wise si occuperà di tutti i passaggi per l’azienda al fine di adottare un sistema duale individuando e stipulando un contratto finalizzato al recupero degli imballaggi con una delle nove società “duali” attualmente presenti nel mercato tedesco.

DECRETO RISTORI – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I SOGGETTI CHE HANNO SUBITO NUOVE LIMITAZIONI

Nell’ambito del nuovo “Decreto Ristori” è stato previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti specifiche attività rientranti nei settori economici che sono stati oggetto delle limitazioni previste dal nuovo DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19.

Il contributo spetta se c’è la riduzione di almeno un terzo del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 ed è erogato dall’Agenzia delle Entrate:

  • automaticamente a favore di coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. “Decreto Rilancio”;
  • a fronte di una specifica domanda a favore di coloro che non hanno presentato la richiesta per il predetto contributo. Tale possibilità riguarda, tra l’altro, i soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori a € 5 milioni, in precedenza esclusi e ora ammessi al beneficio.

 

IMPORTO DEL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L’importo del contributo è determinato con modalità differenti a seconda che il soggetto abbia già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25 ovvero non abbia presentato la relativa domanda.

In particolare lo stesso è determinato quale “quotadel contributo già percepito ovvero del valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo.

La quota, ossia la percentuale di ristoro, è differenziata in base al settore economico di appartenenza, come segue