Scadenze fiscali agosto 2020

ENTRO IL 20  

  • IVA / liquidazione luglio 2020
  • IVA / liquidazione 2 trimestre 2020
  • RITENUTE D’ACCONTO / luglio 2020
  • Contributi INPS dipendenti e collaboratori / luglio 2020
  • Contributi INPS commercianti e artigiani / 2° rata 2020
  • Premio INAIL – autoliquidazione 2019/2020 – 3° rata
  • ENASARCO / invio distinta online e pagamento contributi 2° trimestre 2020
  • Imposte da dichiarazione / saldo 2019 – 1^ acconto 2020 con la maggiorazione dello 0,4% (Irpef, Ires, Inps, Cedolare secca) – Per i titolari di partita IVA soggetti agli ISA-

 

ENTRO IL 25

  • INTRA/ invio telematico elenchi riepilogativi acquisti beni e/o servizi se superiori ai limiti di legge/ luglio 2020
  • INTRA/ invio telematico elenchi riepilogativi vendite beni e/o servizi/ luglio 2020

 

 

Vi segnaliamo, inoltre,  che è possibile consultare online dal portale dell’Amministrazione finanziaria il calendario delle scadenze tributarie per il mese di agosto 2020 – esteso oppure con segnalazioni di ricerca per categoria contribuente, tipologia di scadenza, data – (http://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php?mesesel=08-2020).

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE GRUPPO DALLA BONA ADRIANO

Si è conclusa con successo la ristrutturazione del debito della ditta individuale Dalla Bona Adriano che, assistita dallo studio legale Wise, con gli avv.ti Riccardo Rocca, Veronica Destro e Filippo Lemmo, ha dato regolare esecuzione a tutti gli adempimenti previsti nell’accordo di ristrutturazione siglato con il ceto creditorio bancario.

Bancadria Colli Euganei ha quindi erogato in favore della NewCo Alpha Invest s.r.l. finanza per oltre tre milioni di euro, consentendo quindi l’acquisto da parte della società del compendio immobiliare della ditta Dalla Bona Adriano.

Il ricavato della vendita ha quindi consentito il pagamento – nei termini di cui all’accordo siglato –delle 15 banche aderenti nonché dei creditori estranei all’accordo stesso.

La ditta Dalla Bona Adriano ha quindi portato a termine la complessa operazione intrapresa ripristinando il proprio equilibrio economico – finanziario e la continuità d’impresa.

Scadenze fiscali luglio 2020

ENTRO IL 16  

  • IVA / liquidazione giugno 2020
  • RITENUTE D’ACCONTO / giugno 2020
  • Contributi INPS dipendenti e collaboratori / giugno 2020

 

ENTRO IL 20

  • BOLLO / pagamento imposta di bollo su fatture elettroniche emesse nel 2^ trimestre 2020
  • Imposte da dichiarazione / saldo 2019 – 1^ acconto 2020 (Irpef, Ires, Inps, Cedolare secca) – Per i titolari di partita IVA soggetti agli ISA-

 

ENTRO IL 27

  • INTRA/ invio telematico elenchi riepilogativi acquisti beni e/o servizi se superiori ai limiti di legge/ giungo e 2^ trimestre 2020
  • INTRA/ invio telematico elenchi riepilogativi vendite beni e/o servizi/ giugno e 2^ trimestre 2020

 

ENTRO IL 30 LUGLIO

  • Imposte da dichiarazione / saldo 2019 – 1^ acconto 2020 (Irpef, Ires, Inps, Cedolare secca) – Per i NON titolari di partita IVA

 

ENTRO IL 31 LUGLIO

  • IVA / invio telematico “ESTEROMETRO”: Comunicazione fatture emesse e ricevute, nel 1^ TRIMESTRE 2020, a e da soggetti UE ed EXTRA UE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica e da bolletta doganale.

 

Vi segnaliamo, inoltre,  che è possibile consultare online dal portale dell’Amministrazione finanziaria il calendario delle scadenze tributarie per il mese di luglio 2020 – esteso oppure con segnalazioni di ricerca per categoria contribuente, tipologia di scadenza, data – (http://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php?mesesel=07-2020).

 

DAL 01.07.2020 LIMITE PER L’USO DEL CONTANTE A €. 2.000,00

NUOVO LIMITE ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE

Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il limite all’uso del contante passa dagli attuali €. 3.000,00 a €. 2.000,00.

 

Dal 1° gennaio 2022, scatterà un’ulteriore riduzione che porterà la soglia a €. 1.000,00.

 

VERSAMENTI E PRELEVAMENTI BANCARI

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha chiarito che è sempre possibile effettuare un prelievo o un versamento BANCARIO di importo superiore alla soglia perché non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente.

 

SANZIONI

Le sanzioni minime passeranno:

– da €. 2.000,00 a €. 50.000,00 per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;

– da €. 1.000,00 a €. 50.000,00 per le violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2022.

Scadenze fiscali giugno 2020

ENTRO IL 16  

  • IVA / liquidazione maggio 2020
  • RITENUTE D’ACCONTO / maggio 2020
  • Contributi INPS dipendenti e collaboratori / maggio 2020
  • IMU/ acconto 2020

 

ENTRO IL 25

  • INTRA/ invio telematico elenchi riepilogativi acquisti beni e/o servizi se superiori ai limiti di legge/ maggio 2020
  • INTRA/ invio telematico elenchi riepilogativi vendite beni e/o servizi/ maggio 2020

 

ENTRO IL 30

  • IVA / invio telematico “ESTEROMETRO”: Comunicazione fatture emesse e ricevute, nel 1^ trimestre 2020, a e da soggetti UE ed EXTRA UE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica e da bolletta doganale.
  • Imposte da dichiarazione / saldo 2019 – 1^ acconto 2020 (Irpef, Ires, Inps, Cedolare secca)
  • Diritto annuale CCIAA ANNO 2020
  • MUD / Presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019
  • INTRA/ invio telematico elenchi riepilogativi acquisti beni e/o servizi se superiori ai limiti di legge/ mesi di febbraio-marzo-aprile 2020 e 1^ trimestre 2020
  • INTRA/ invio telematico elenchi riepilogativi vendite beni e/o servizi/ febbraio-marzo-aprile 2020 e 1^ trimestre 2020
  • IVA/ invio telematico Comunicazione liquidazioni periodiche IVA / 1^ trimestre 2020

 

Vi segnaliamo, inoltre,  che è possibile consultare online dal portale dell’Amministrazione finanziaria il calendario delle scadenze tributarie per il mese di giugno 2020 – esteso oppure con segnalazioni di ricerca per categoria contribuente, tipologia di scadenza, data – (http://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php?mesesel=06-2020).

N.B. Attenzione il sito non è aggiornato con le scadenze modificate dai provvedimenti normativi relativi all’emergenza COVID-19

 

WISEPOD – Le deroghe introdotte dal Decreto Liquidità in materia societaria

L’emergenza generata dalla pandemia del Covid-19 non fa sconti, nemmeno alle norme del Codice Civile e ad alcuni principi cardine del diritto societario italiano. Con il nuovo Decreto Liquidità il legislatore è intervenuto per dare sollievo alle imprese italiane in crisi di liquidità operando una sorta di salvacondotto temporaneo a sostegno delle situazioni patrimoniali e finanziarie delle nostre imprese.

Ne parliamo con l’Avv. Filippo Lemmo

https://podcasts.apple.com/us/podcast/wisepod-le-deroghe-introdotte-dal-decreto-liquidit%C3%A0/id1513343112?i=1000476163524

https://open.spotify.com/episode/7IauIy1AJmhqZDCiPtTrqf

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDM3OTQ4OS9lcGlzb2Rlcy9mZWVk/episode/aHR0cHM6Ly9hcGkuc3ByZWFrZXIuY29tL2VwaXNvZGUvMjg2MTk2ODc?ved=0CAcQ38oDahcKEwiwnr34g-bpAhUAAAAAHQAAAAAQAg

https://www.spreaker.com/user/12458636/2020-05-29-wisepod-le-deroghe-introdotte

 

 

WISEPOD – Tutele Inail Covid-19

In epoca di pandemia da Covid-19 ci si può chiedere se e quali siano le tutele offerte dall’Inail ai soggetti che abbiano contratto il virus a causa o in occasione del loro lavoro.

Ne parliamo con l’Avv. Enrico Varricchio

https://podcasts.apple.com/us/podcast/wisepod-tutele-inail-covid19/id1513343112?i=1000476038643

https://open.spotify.com/episode/4BWL4ar5CkqG5BF3B42Jql

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDM3OTQ4OS9lcGlzb2Rlcy9mZWVk/episode/aHR0cHM6Ly9hcGkuc3ByZWFrZXIuY29tL2VwaXNvZGUvMjg1MjI4NDA?ved=0CAkQzsICahcKEwiwnr34g-bpAhUAAAAAHQAAAAAQAg

https://www.spreaker.com/user/12458636/wisepod-tutele-inail-covid19

 

 

 

SCISSIONE SOCIETARIA, DIFFERENZE DI PATRIMONIO TRASFERITO E DIRITTO AL CONGUAGLIO

L’operazione di scissione, annoverata tra le c.d. operazioni straordinarie, consiste nella suddivisione di una società in due o più società.

Si distingue in:

  • Scissione totale, che si ha quando la scissa assegna l’intero suo patrimonio a due o più beneficiarie. La scissione totale può essere in senso stretto, se le società beneficiarie sono di nuova costituzione, o per incorporazione, se le società fiduciarie sono preesistenti.
  • Scissione parziale, che si ha quando una società assegna una parte del suo patrimonio ad una o più società. Anche la scissione parziale può essere in senso stretto, se le società beneficiarie sono di nuova costituzione, ovvero per incorporazione, se le società beneficiarie sono preesistenti.

In caso di scissione, totale o parziale, le azioni o quote delle società beneficiarie sono assegnate non alla società scissa ma ai suoi soci, rappresentando la “contropartita” dell’assegnazione di patrimonio conseguente all’operazione di scissione. Tale carattere distingue la scissione dal c.d. scorporo o conferimento, che si ha quando la società conferisce parte del suo patrimonio sociale in un’altra società, e dunque le azioni/quote sono assegnate alla società e non ai soci.

L’operazione di scissione consta di un vero e proprio procedimento che si articola in tre tappe fondamentali:

  • Il progetto di scissione, che viene redatto dall’organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione, in cui vengono descritti gli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie, e successivamente pubblicato nel registro delle imprese;
  • La decisione di procedere con la scissione, che dovrà essere presa dall’assemblea dei soci di ciascuna società partecipante alla scissione; la decisione di scissione deve sempre contenere l’approvazione del progetto di scissione;
  • L’atto di scissione, redatto in forma notarile: se la beneficiaria è preesistente, l’atto di scissione ha natura di un vero e proprio contratto; se la beneficiaria è di nuova costituzione, l’atto di scissione ha la natura giuridica di un negozio unilaterale. L’atto di scissione dovrà essere iscritto nell’ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie.

Nel progetto di scissione, che viene poi approvato dall’assemblea dei soci ed allegato all’atto di scissione, vengono indicati gli elementi patrimoniali, attivi e passivi, che la scissa andrà ad allocare alla società/alle società beneficiarie della scissione. In buona sostanza, con il progetto di scissione, verranno recepiti i valori contabili “a libro” (costo storico) emergenti dal bilancio della società scissa nel momento in cui il progetto viene predisposto. Le società beneficiarie, essendo la scissione, ai fini impositivi, un’operazione neutrale, si limiteranno a recepire nella propria contabilità i valori emergenti dal progetto di scissione; il patrimonio netto “di partenza” della beneficiaria sarà quindi pari al patrimonio netto risultante dal progetto di scissione.

Non è tuttavia inusuale che, tra la data di redazione del progetto di scissione e la data di efficacia della scissione (coincidente con l’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie), gli elementi patrimoniali indicati nel progetto di scissione abbiano subito delle modifiche, e che quindi il patrimonio netto oggetto di scissione sia variato, in aumento (aumento delle attività ovvero diminuzione delle passività o entrambe) ovvero in diminuzione (diminuzione delle attività ovvero incremento delle passività o entrambe).

In tal caso, la società beneficiaria si vedrebbe assegnata un patrimonio di consistenza complessiva diversa da quella convenuta nel progetto di scissione.

Ci si chiede se in tali fattispecie possa sorgere l’obbligo per la società beneficiaria di corrispondere in favore della scissa un c.d. “conguaglio di scissione”, pari all’incremento di valore del patrimonio netto rispetto ai valori indicati nell’atto di scissione, ovvero, in caso di diminuzione del patrimonio netto trasferito, se viceversa possa pretendere dalla scissa il conguaglio di scissione.

La circostanza che il patrimonio netto trasferito possa diminuire di valore, durante il tempo necessario perché la scissione produca i suoi effetti, è di difficile verificazione concreta, posto che di regola in operazioni similari la società scissa si impegna a condurre una gestione interinale orientata al criterio della prudenza, evitando smobilizzazioni ovvero di acquisire nuovo indebitamento.

Viceversa, non è infrequente l’ipotesi inversa, ovverosia che il patrimonio netto trasferito subisca degli incrementi di valore tra la redazione del progetto di scissione e l’acquisto di efficacia della scissione.

In tali casi, il diritto della scissa di chiedere il conguaglio di scissione non trova fonte normativa.

Difatti, il codice civile (art. 2506 bis c.c.) si limita a disciplinare la diversa ipotesi in cui il rapporto di cambio “patrimonio trasferito/partecipazioni della beneficiaria” possa essere integrato da conguagli in denaro, il cui ammontare non può essere superiore al 10% del valore nominale delle azioni o quote assegnate.

Pertanto, in assenza di una previsione normativa ad hoc, il c.d. conguaglio di scissione dovrà necessariamente trovare fonte negoziale, segnatamente le parti dovranno prevedere e disciplinare l’ipotesi di incremento di valore del patrimonio netto direttamente nel progetto di scissione.

Il suddetto documento sarà vincolante tanto per la società scissa che per la società beneficiaria, persino se di nuova costituzione, in quanto si tratterà di una scrittura che verrà allegata all’atto di scissione divenendone parte integrante e obbligando al suo rispetto la beneficiaria neo-costituita che prenderà vita proprio per effetto del suddetto atto di scissione.

Si precisa che in caso di scissione totale, stante l’estinzione della società scissa, eventuali crediti o debiti da conguaglio dovranno essere pretesi rispettivamente dai soci della scissa ovvvero nei confronti dei soci della scissa.

Quanto ai debiti, come noto, l’art. 2495 comma 2 c.c. prevede che in caso di estinzione della società, i soci rispondano dei debiti non soddisfatti nei limiti di quanto percepito secondo il bilancio finale di liquidazione, introducendo, dunque, una limitazione di carattere quantitativo alla responsabilità dei soci dell’entità cancellata.

Nel caso di scissione totale, tuttavia, la suddetta limitazione è di fatto inoperante, in quanto ai soci della scissa, in cambio della “perdita” della partecipazione nella scissa vengono attribuite azioni/quote della società beneficiaria, partecipazioni che “incorporano” anche i debiti della scissa. Pertanto, nella sostanza, i debiti della scissa vengono suddivisi pro quota tra i singoli soci, con l’effetto pratico di trasformare un debito, originariamente unitario, in una obbligazione parziaria.

Infine, nell’ipotesi in cui le società partecipanti alla scissione abbiano omesso di regolamentare nel progetto di scissione la sorte di eventuali conguagli, il diritto al conguaglio in favore (o a carico) della scissa potrebbe fondarsi sull’art. 2041 c.c., norma denominata “ingiustificato arricchimento” e volta a riequilibrare eventuali sperequazioni nelle prestazioni patrimoniali. Nel caso di specie tuttavia, l’applicabilità del suddetto rimedio appare discutibile, posto che il trasferimento di patrimonio dalla scissa alla beneficiaria non avviene “dietro corrispettivo”, ma costituisce attuazione della scissione, operazione questa che attribuisce ai soci della scissa (e non alla società scissa) partecipazioni della beneficiaria “in cambio” del patrimonio trasferito alla beneficiaria.

In altre parole, nell’operazione di scissione prevale l’elemento di riorganizzazione societaria mentre difetta la caratteristica di “corrispettività” che presuppone l’operatività del rimedio di cui all’art. 2041 c.c.

DECRETO RILANCIO – D.L. 34/2020

Con la presente vi aggiorniamo sulle principali misure introdotte dal “decreto rilancio” D.L. 34/2020; le misure saranno operative a seguito dell’emanazione dei provvedimenti attuativi.

Contributo a fondo perduto per le imprese che hanno perso almeno un terzo del fatturato (art. 25)

E’ previsto un contributo a fondo perduto per le imprese, con ricavi del 2019 non superiori a 5 milioni di euro, che nel mese di aprile 2020 hanno perso almeno un terzo del fatturato rispetto ad aprile 2019.

L’istanza per richiedere il contributo dovrà essere presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Il contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020. Tale percentuale è:

→ 20% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a €. 400.000;

→ 15% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 compresi tra €. 400.000 e €. 1.000.000;

→ 10% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 compresi tra €. 1.000.000 e €. 5.000.000.

Ecobonus del 110% rivolto a spese di riqualificazione energetica (art. 119)

Il DL “Rilancio” prevede la detrazione del 110% delle spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 per alcuni interventi effettuati su condomini o su singole unità adibite ad abitazione principale.

Gli interventi agevolabili sono:

→ specifici interventi di riqualificazione energetica;

→ interventi di riduzione del rischio sismico;

→ installazione di impianti fotovoltaici;

→ installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

La detrazione del 110% sarà ripartita in 5 rate annuali di pari importo ed è prevista la cessione del credito o lo sconto in fattura (attendiamo le precisazioni dei decreti attuativi).

Eliminazione delle rate IRAP per saldi e acconti (art. 24)

A favore di imprese e lavoratori autonomi è stata prevista l’esclusione dal versamento:

→ del saldo IRAP relativo al periodo di imposta 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo d’imposta;

→ della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta 2020.

Credito d’imposta del 60& per contratti di locazione (art. 28)

Per i canoni di locazione di immobili non finalizzati ad uso abitativo di marzo, aprile e maggio 2020 è riconosciuto un credito d’imposta del 60%. I soggetti destinatari di questa agevolazione devono aver conseguito ricavi del 2019 non superiori a 5 milioni di euro e devono aver registrato nel mese di aprile 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi per almeno il 50% rispetto ad aprile 2019.

Il credito d’imposta in commento:

➔ è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

➔ può essere utilizzato in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.

Credito d’imposta del 60% per spese di sanificazione (art. 125)

E’ previsto un credito d’imposta del 60% per le spese relative alla sanificazione degli ambienti e all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, disinfettanti, visiere protettive, rilevatori di temperatura, barriere separatorie ed ogni altro dispositivo di protezione personale) sostenute nel 2020 da imprese, associazioni, enti privati e liberi professionisti.

L’importo massimo delle spese agevolabili è fissato a €. 60.000.

WISEPOD – La separazione dei beni del De Cuius da quelli dell’erede

Oggi ci occupiamo degli strumenti a tutela dei creditori del de cuius e dei creditori del debitore del chiamato.

Ne parliamo con la Dott.ssa Clara Termo

https://www.spreaker.com/user/12458636/wisepod-la-separazione-dei-beni-del-de-c_3

https://open.spotify.com/episode/0TpXsS7VXLpg4zcxHTEwQE

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDM3OTQ4OS9lcGlzb2Rlcy9mZWVk/episode/aHR0cHM6Ly9hcGkuc3ByZWFrZXIuY29tL2VwaXNvZGUvMjcxNDgyNjM?ved=0CA0QzsICahcKEwjQz5aJgL3pAhUAAAAAHQAAAAAQJQ

https://www.deezer.com/it/show/1200282