ABOLIZIONE ESTEROMETRO – MODALITA’ DI INVIO ALLO SDI DELLE FATTURE DI VENDITE E DI ACQUISTI DALL’ESTERO

Dal 1° GENNAIO 2022 entra in vigore l’abolizione dell’ESTEROMETRO e le operazioni attive e passive con soggetti esteri dovranno essere comunicate solo attraverso lo SDI.

VENDITE

Le vendite UE/EXTRA UE dovranno essere comunicate allo SDI entro 12 giorni dalla data della fattura indicando come codice destinatario XXXXXXX.

INTEGRATIVE E AUTOFATTURE DI ACQUISTI UE/EXTRA UE

Le seguenti operazioni:

  • fatture integrative degli acquisti di beni UE;
  • fatture integrative/autofatture dei servizi UE/EXTRA UE;
  • fatture integrative/autofatture di acquisti di beni già presenti in Italia da residenti esteri art. 17 c. 2

devono essere comunicati allo SDI, entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento o dall’effettuazione dell’operazione, con i documenti TD17, TD18 e TD19.

ATTENZIONE: restano escluse e pertanto non devono essere comunicate le sole importazioni con bolla doganale (DAU).

(*) è il caso in cui il cedente estero emette fattura per beni già presenti in Italia.

Anche il Tribunale di Milano conferma il diritto al rimborso dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica (e respinge molte consuete eccezioni avversarie)