WISEPOD – La separazione dei beni del De Cuius da quelli dell’erede

Oggi ci occupiamo degli strumenti a tutela dei creditori del de cuius e dei creditori del debitore del chiamato.

Ne parliamo con la Dott.ssa Clara Termo

https://www.spreaker.com/user/12458636/wisepod-la-separazione-dei-beni-del-de-c_3

https://open.spotify.com/episode/0TpXsS7VXLpg4zcxHTEwQE

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDM3OTQ4OS9lcGlzb2Rlcy9mZWVk/episode/aHR0cHM6Ly9hcGkuc3ByZWFrZXIuY29tL2VwaXNvZGUvMjcxNDgyNjM?ved=0CA0QzsICahcKEwjQz5aJgL3pAhUAAAAAHQAAAAAQJQ

https://www.deezer.com/it/show/1200282

Impugnazione di testamento per difetto di forma: è valido il testamento vergato in stampatello.

Per il Giudice patavino l’autografia della scrittura – che insieme alla sottoscrizione del testatore è l’unico requisito formale previsto dalla legge a pena di nullità del testamento olografo – può essere accertata anche laddove il de cuius abbia utilizzato il carattere stampatello.

L’assegno di divorzio: garanzia della parità di genere

Le unioni civili sono state introdotte per la prima volta all’interno dell’ordinamento italiano con la legge n.76/2016 (legge Cirinnà). Detta legge consente a persone dello stesso sesso, maggiorenni, di poter formalizzare la loro unione con una dichiarazione resa davanti all’ ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. I partner sono chiamati a scegliere il regime patrimoniale tra comunione e separazione dei beni e ad assumere reciprocamente gli obblighi di coabitazione, di assistenza morale e materiale, di contribuire, in ultimo, ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e alla rispettiva capacità di lavoro. I punti di contatto con il matrimonio sono evidenti. Continua a leggere

IL TESTAMENTO BIOLOGICO

La legge n. 219 del 2017 introduce nel nostro ordinamento il c.d. testamento biologico (o biotestamento). A quasi un anno di distanza dalla pubblicazione della legge (poi entrata in vigore dal 31 gennaio 2018), ben sette italiani su dieci non conoscono l’istituto o lo hanno solo sentito nominare.

In Italia, l’istituto è stato rinominato in “Disposizioni anticipate di trattamento” (o, più brevemente, DAT) ed è disciplinato all’art. 4 della succitata legge. L’articolo in esame riconosce il diritto a «ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere» di esprimere il proprio «consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche a singoli trattamenti sanitari» in caso di una futura ed eventuale «incapacità di autodeterminarsi». Continua a leggere

L’ASSEGNO DIVORZILE

L’art. 5, co. 6 della L.898/70 prevede l’obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell’altro periodicamente un assegno divorzile, quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Continua a leggere

Genitori attenzione ad essere troppo social!

Con una recente sentenza il Tribunale di Roma ha ordinato ad una madre che aveva postato di continuo informazioni ed immagini del proprio figlio minorenne, coinvolto in una tormentata vicenda di separazione giudiziale, “l’immediata cessazione della diffusione… in social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali e alla vicenda giudiziaria inerente il figlio”, nonché la rimozione dai “social” delle “immagini, informazioni, ogni dato personale relativo al figlio ed alla vicenda processuale” anzidetta, entro il 1 febbraio 2018, determinando una somma di denaro da essa dovuta al tutore del minore (per conto di questi) in caso di mancata ottemperanza a tali obblighi.

L’importanza del provvedimento non sta solo nell’attualità che riveste la tematica della diffusione di informazioni e immagini riguardanti i minori sui social network da parte di uno o di entrambi i genitori, ma anche nel fatto che esso sia stato assunto d’ufficio.

Ciò discende dall’applicazione di principi generali dell’ordinamento fondati sulla necessaria tutela del minore e sui poteri d’ufficio riconosciuti in tale materia (Tribunale di Roma 23.12.2018).

Il Biotestamento

La legge n. 219/2017 sul fine vita è entrata in vigore il 31/01/18. Ha stabilito che, nel rispetto del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Il consenso informato. È stato riconosciuto che ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata sulla diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché delle possibili conseguenze del rifiuto dell’accertamento o del trattamento suggerito. In tal modo viene valorizzata e promossa la relazione di fiducia tra medico e paziente.

La legge chiarisce che il paziente può, altresì, rifiutarsi di ricevere informazioni o di indicare un familiare o una persona di fiducia che riceva tali informazioni ed esprima il consenso in sua vece. Consenso, rifiuto, rinuncia ad avere informazioni o indicazione di persona di fiducia sono effettuati in forma scritta o attraverso videoregistrazioni e annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico (FSE).

Le disposizioni anticipate di trattamento. La legge sul fine vita stabilisce espressamente che in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la persona può, attraverso le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche.

Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare allo stesso. Sarà, in tal caso, esente da responsabilità civile o penale.

Le Dat, tuttavia, possono essere disattese dal medico in accordo con il fiduciario qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5 dell’articolo 3 ricorrendo al giudice tutelare su ricorso della persona interessata, dei soggetti di cui agli articoli 406 e ss. c.c. o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

La pianificazione delle cure. Rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico.

Il medico e l’équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi a tali disposizioni qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.

La pianificazione delle cure può sempre essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.

La detenzione qualificata del convivente sulla casa di abitazione comune di proprietà dell’altro convivente

Spesso ci si chiede quale sia la sorte del convivente non proprietario né possessore della casa destinata ad abitazione della coppia e di proprietà esclusiva dell’altro convivente, alla morte di quest’ultimo.

Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza del 27 aprile 2017, n. 10377, chiarendo quando il convivente superstite vanta un diritto di detenzione qualificata sull’abitazione

Presupposto indispensabile per l’esercizio di tale diritto è la persistenza del rapporto di convivenza “more uxorio”, che determina in capo al convivente un c.d. potere di fatto basato su un interesse proprio del convivente. Continua a leggere

Diritto di abitazione della casa familiare e di uso degli immobili che la corredano

Cassazione a sezioni Unite (sent. 27/02/2013 n. 4847) ha stabilito che il diritto di abitazione della casa familiare e di uso degli immobili che la corredano costituiscono una fattispecie analoga al prelegato, quindi vanno detratti dalla massa prima di procedere alla divisione tra i coeredi.

La casa ed il mobilio che la correda, precisa la Suprema Corte, non costituiscono beni ereditari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 485 c.c., in quanto i diritti di uso e di abitazione ex art. 540 c.c. costituirebbero oggetto di un legato ex lege. Continua a leggere