Diritto di abitazione della casa familiare e di uso degli immobili che la corredano

Cassazione a sezioni Unite (sent. 27/02/2013 n. 4847) ha stabilito che il diritto di abitazione della casa familiare e di uso degli immobili che la corredano costituiscono una fattispecie analoga al prelegato, quindi vanno detratti dalla massa prima di procedere alla divisione tra i coeredi.

La casa ed il mobilio che la correda, precisa la Suprema Corte, non costituiscono beni ereditari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 485 c.c., in quanto i diritti di uso e di abitazione ex art. 540 c.c. costituirebbero oggetto di un legato ex lege.

Pertanto, il loro acquisto è automatico e, conseguentemente, il coniuge non perde detti diritti nel caso in cui rinunci all’eredità.

Ne deriva che il coniuge superstite non può essere considerato in possesso dei beni ereditarti in questione e come tale non si ritiene a lui applicabile la norma 485 c.c., dunque non si considera chiamato all’eredità in possesso dei beni ereditari e non è soggetto alle limitazioni temporali previste ex lege per l’accettazione beneficiata.

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