È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore dal 22/09/2021 il D.L. 21/09/2021, n. 127 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening), approvato “salvo intese” dal Consiglio dei Ministri il 16/09/2021.

Esso prevede che nel D.L. 22/10/2021, n. 52 convertito in legge 17/06/2021, n. 87 sia inserito un “nuovo” Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato), ai sensi del quale, in sintesi:

  • a partire dal 15/10/2021, chiunque svolge a qualsiasi titolo un’attività lavorativa, anche di formazione o di volontariato, in aziende del settore privato deve, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, possedere ed esibire su richiesta il green pass; lo stesso vale per i lavoratori “esterni” che entrano in azienda;
  • i datori di lavoro devono assicurare il rispetto dell’obbligo e pertanto devono entro il 15/10/2021 definire le modalità di organizzazione delle verifiche (i controlli dovranno essere effettuati, preferibilmente, all’accesso ai luoghi di lavoro e potranno avvenire anche a campione, in ogni caso tramite l’app dei Ministero della Salute verificaC19 e da parte di soggetti formalmente incaricati dal datore di lavoro);
  • i soggetti privi di green pass o che non vogliono esibirlo, non potranno entrare in azienda e saranno considerati assenti ingiustificati (dunque non matureranno la retribuzione)  fino alla presentazione del green pass e comunque non oltre il 31/12/2021, ma non potranno essere né sanzionati disciplinarmente, né sospesi (dunque non potranno essere “sostituiti”), né licenziati;
  • solo in caso di aziende con meno di 15 dipendenti, i dipendenti privi di green pass, dopo cinque giorni di “assenza ingiustificata” potranno essere sospesi dal lavoro (e, dunque, sostituiti), ma la loro sospensione (e sostituzione con altri lavoratori) non potrà essere superiore ai 10 giorni, rinnovabili una sola volta, fermo restando che anch’essi non potranno comunque essere sanzionati disciplinarmente;
  • se entra in azienda un lavoratore senza green pass, la sanzione a suo carico è da 600 a 1.500 euro mentre quella a carico del datore di lavoro è da 400 a 1.000 euro (la stessa sanzione è a carico del datore di lavoro che non abbia “sorvegliato” o predisposto le misure e le modalità operative per i controlli, cioè nominato i responsabili e allestito la strumentazione); le sanzioni sono irrogate dal Prefetto su segnalazione dei soggetti incaricati dal datore di lavoro dell’accertamento e della contestazione delle violazioni;
  • anche per colf, badanti, baby-sitter e assistenti familiari in genere l’obbligo di green pass è operativo, sia in caso di lavoro subordinato che per lavoro occasionale con Libretto famiglia (ex voucher).

In sostanza, dunque, sono state confermate quasi tutte le “previsioni” ampiamente circolate nella stampa e nei social media nell’intervallo di tempo tra l’approvazione in Consiglio dei Ministri e la pubblicazione, con qualche (rilevante) variazione relativa alla sospensione dal lavoro (che non è più possibile, tranne che per le aziende con meno di 15 dipendenti) e alle sanzioni.

Regole speciali valgono anche per i lavoratori per cui era già in vigore l’obbligo del green pass.

In particolare, per il personale del comparto socio-sanitario, l’art. 4 del D.L. 01/04/2021, n. 44 prevede la vaccinazione quale “requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative”, dunque solo per questa categoria esiste non tanto l’obbligo di esibire il green pass, quanto quello di essere vaccinati: pertanto, poiché per questi lavoratori green pass e vaccino coincidono necessariamente, l’unico soggetto autorizzato a verificare l’esistenza del green pass sarà il medico competente, nella sua qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati, che al datore di lavoro dovrà limitarsi a riferire se il lavoratore è idoneo o meno alla mansione lavorativa svolta.

Per il personale scolastico, invece, la norma prevede non già l’obbligo di vaccinazione, ma quello di esibizione del green pass: pertanto, in caso di rifiuto al vaccino, il lavoratore potrebbe percorrere la complessa via del tampone a giorni alterni e, in caso di mancanza della certificazione verde, non potrà essere ammesso sul luogo di lavoro e, dopo cinque giorni di assenza per tale motivo, che sarà considerata ingiustificata, verrà sospeso dalla mansione lavorativa e dallo stipendio; si ricorda, infine, per completezza, che il D.L. 10/09/2021, n. 122 ha esteso l’obbligo di green pass per l’accesso nelle scuole anche a baby sitter e genitori.

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