IL TESTAMENTO BIOLOGICO

La legge n. 219 del 2017 introduce nel nostro ordinamento il c.d. testamento biologico (o biotestamento). A quasi un anno di distanza dalla pubblicazione della legge (poi entrata in vigore dal 31 gennaio 2018), ben sette italiani su dieci non conoscono l’istituto o lo hanno solo sentito nominare.

In Italia, l’istituto è stato rinominato in “Disposizioni anticipate di trattamento” (o, più brevemente, DAT) ed è disciplinato all’art. 4 della succitata legge. L’articolo in esame riconosce il diritto a «ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere» di esprimere il proprio «consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche a singoli trattamenti sanitari» in caso di una futura ed eventuale «incapacità di autodeterminarsi».

In altre parole, le DAT consentono ad un soggetto di decidere se in caso di sua futura incapacità di autodeterminarsi possa essere sottoposto a trattamenti sanitari (anche solo diagnostici). Si pensi al caso della persona che a causa di un grave incidente stradale si ritrovi in uno stato vegetativo, con conseguente incapacità di esprimere il proprio consenso consapevole a qualsiasi trattamento medico.

L’art. 4 permette poi al disponente di nominare un soggetto di fiducia (fiduciario), con il compito di fare le veci dello stesso disponente nelle relazioni con il medico e, più in generale, con le strutture sanitarie. La nomina può essere rifiutata dal fiduciario tramite atto scritto da consegnare al disponente ed è sempre revocabile. Il fiduciario per diventare tale deve quindi procedere ad un’accettazione, la quale si realizza con semplice sottoscrizione delle DAT (o con atto successivo).

Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in alternativa il disponente può ricorrere anche ad una semplice scrittura privata a patto che la consegni personalmente all’ufficio dello stato civile del comune della sua residenza o alle strutture sanitarie. Le DAT sono quindi conservate in un apposito registro tenuto in ogni comune italiano.

Se le condizioni fisiche del paziente gli impediscono il rispetto delle predette formalità, le DAT possono essere espresse tramite videoregistrazione o altri dispositivi che «consentano al disponente di comunicare».

Le DAT sono sempre modificabili o revocabili mediante l’adozione delle stesse formalità previste per la loro costituzione. La revoca può essere manifestata anche tramite una semplice dichiarazione verbale, raccolta o videoregistrata da un medico alla presenza di due testimoni, a patto che sussistano ragioni di emergenza e urgenza.