Le fideiussioni omnibus sono nulle?
Il Tribunale di Rovigo, nell’ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dal fideiussore al quale la Banca aveva ingiunto di pagare l’intera esposizione maturata dal debitore principale, ha fatto applicazione del recente orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza della Cassazione n. 29810 del 2017, che ha statuito la nullità delle fideiussioni omnibus che ricalcano il modello elaborato dall’ABI nel 2003 ritenuto lesivo della libertà di concorrenza e del mercato.
Pertanto, di fronte alla censura di nullità della fideiussione per lesione della normativa antitrust avanzata dai legali del fideiussore, il Tribunale di Rovigo ha accolto la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, rilevando la probabile fondatezza dell’opposizione: “il mutamento del precedente orientamento giurisprudenziale, di cui alla sentenza della Cassazione n. 29810 del 2017, che sancisce la nullità delle fideiussioni omnibus quando dalla loro conformità al modello ABI ne derivi una violazione della normativa antitrust, costituisce circostanza idonea per l’accoglimento della richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto …).circostanza idonea per l’accoglimento della richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto in relazione alla posizione dei fideiussori (Tribunale Padova, sez. II, 5.06.2018)”.