Le nuove regole per il fotovoltaico

A seguito dell’emanazione della circolare n. 36/E del 19/12/2013, la disciplina fiscale degli impianti fotovoltaici ha subìto rilevanti modifiche, sia ai fini catastali, sia ai fini delle imposte indirette (IUC), sia ai fini delle imposte dirette (IRPEF-IRES).

Per quanto riguarda l’accatastamento degli impianti fotovoltaici, le regole sono ora le seguenti:

  1. Gli impianti fotovoltaici installati a terra devono essere accatastati (categoria D/01), salvo che essi non siano di “modesta entità”.

N.B.: Si precisa che l’eventuale impianto “rurale”, cioè installato per asservire l’attività agricola, viene accatastato nella categoria D/10, a condizione che la superficie colturale superi i 10 mila metri quadrati e che la potenza dell’impianto non superi i 200 kw.

  1. Gli impianti posti su edifici non devono essere accatastati, ma comportano una rideterminazione (in aumento) della rendita catastale dell’immobile sul quale sono installati qualora la rendita originaria si incrementi più del 15% a seguito dell’installazione.

Dal punto di vista delle imposte indirette, l’accatastamento nella categoria D/01 comporterà un aumento dell’IMU e della TASI (la TARI dovrebbe rimanere invariata, essendo calcolata sulla superficie calpestabile).

Diversa la disciplina per l’impianto “rurale”, esente da IMU.

Nel caso di impianto posto sul tetto dell’edificio, si avrà un aumento dell’IMU e della TASI qualora si dovesse procedere all’aumento della rendita catastale dell’immobile.

Infine, importanti variazioni ai fini delle imposte dirette derivano dai nuovi criteri di calcolo degli ammortamenti. Infatti:

  1. Se l’impianto viene classificato come bene immobile, le spese di installazione vengono ammortizzate con aliquota del 4% se esso è a terra, mentre vengono capitalizzate ad incremento del valore dell’immobile su cui insiste l’impianto se vi è installazione sul tetto (con aliquota del 3%);
  2. Se l’impianto è un bene mobile (quindi se è di “modesta entità”), le spese di installazione vengono ammortizzate con aliquota del 9%.