OMAGGI NATALIZI A CLIENTI E DIPENDENTI
Con l’approssimarsi delle festività natalizie Vi inviamo la presente circolare come promemoria per la disciplina fiscale degli omaggi a clienti e dipendenti.
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La detrazione dell’Iva è diversa a seconda del costo dei beni:
- IVA detraibile per i beni di costo unitario (iva esclusa) non superiore ad €. 50,00;
- IVA indetraibile per i beni di costo unitario (iva esclusa) superiore ad €. 50,00.
La relativa cessione, in entrambi i casi costituisce una operazione “fuori campo IVA”.
Alla consegna degli omaggi consigliamo di emettere un DDT (con causale “cessione gratuita”) per vincere la presunzione di cessione onerosa.
: le regole esposte valgono anche nel caso che i beni omaggio siano costituiti da alimenti e bevande e ceste natalizie. Il valore della cesta natalizia è dato dalla somma del costo dei singoli beni che la compongono.
- Se la cesta natalizia è di valore non superiore a €. 50,00 l’iva è detraibile,
- Se la cesta natalizia è di valore superiore a €. 50,00 l’iva è indetraibile.
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I costi sostenuti per l’acquisto di beni non commercializzati e/o non prodotti, da destinare ad omaggi, sono deducibili IRES/IRPEF se considerati inerenti.
– se i beni hanno un costo unitario (iva indetraibile inclusa) inferiore a €. 50,00 sono interamente deducibili IRES/IRPEF;
– se i beni hanno un costo unitario superiore ad €. 50,00 si configura l’ipotesi di spesa di rappresentanza. In quest’ultimo caso la deducibilità IRES/IRPEF è consentita in rapporto ai ricavi della gestione caratteristica dichiarati nell’anno con le seguenti percentuali:

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– Se l’IRAP è conteggiata col metodo “da bilancio” il costo è deducibile (per soggetti IRES, imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria che abbiano esercitato l’opzione per la determinazione della base imponibile di cui all’art. 5 D. Lgs. 446/97).
– Se l’IRAP è determinata ai sensi dell’art. 5-bis D. Lgs 446/97 le spese in esame sono indeducibili (per società di persone e ditte individuali in semplificata, e per società di persone e ditte individuali in ordinaria che non hanno esercitato l’opzione per la determinazione della base imponibile col “metodo da bilancio”).
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L’IVA afferente l’acquisto di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, è detraibile indipendentemente dal valore unitario del bene.
La cessione gratuita di campioni di modico valore appositamente contrassegnati, in maniera indelebile e non con un’etichetta, è invece un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
La successiva cessione costituisce una operazione imponibile e quindi deve essere assoggettata ad IVA con l’aliquota propria del bene.
Si possono seguire alternativamente, i seguenti comportamenti:
1 – emettere fattura al cliente (TD01/TD24), con l’indicazione del valore del bene, della relativa imposta e dell’annotazione che trattasi di “cessione gratuita con rivalsa di IVA” se il cliente paga l’IVA, o “cessione senza rivalsa IVA” (art. 18 comma 3 DPR 633/72) se il cliente non paga l’IVA. Nel caso non si eserciti la rivalsa dell’IVA l’importo della stessa è totalmente indeducibile;
2 – emettere autofattura, per ogni singola cessione o globale mensile, con l’indicazione del valore dei beni, della relativa imposta e dell’annotazione che trattasi di “autofattura per omaggio” (TD27);
3 – annotare, su un apposito registro degli omaggi, preventivamente numerato, l’ammontare globale dei valori delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno con le relative imposte, distinte per aliquote.
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Il trattamento ai fini IRES/IRPEF per i beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa è come quello indicato al punto A) per i beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.
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Il trattamento ai fini IRAP per i beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa è come quello indicato al punto A) per i beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.
PROSPETTO RIEPILOGATIVO:

(*) Salvo la scelta di non detrarre l’IVA sull’acquisto per non dover applicare l’IVA sulla cessione.
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Gli omaggi ai dipendenti comportano l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti e la successiva cessione gratuita è esclusa da IVA.
Il costo dei beni destinati ad omaggio dei dipendenti è compreso fra le prestazioni di lavoro art. 95 TUIR ed è deducibile ai fini IRES/IRPEF.
– Gli omaggi in denaro ai dipendenti concorrono, indipendentemente dall’ammontare, alla formazione del reddito imponibile in capo agli stessi e quindi sarà soggetto ad IRPEF ed a contribuzione INPS .
– Per l’anno 2023 gli omaggi in natura non concorrono alla formazione del reddito dei dipendenti se l’importo annuo è:
- non superiore a €. 258,23 annui;
- non superiore a €. 3.000,00 annui per i soli dipendenti con figli a carico, con indicazione del codice fiscale del figlio a carico;
- non superiore a €. 200,00 annui, per ciascun dipendente, per buoni acquisto carburante; in quest’ultimo caso però il buono sarà soggetto a contribuzione INPS e non a IRPEF.
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Le spese per cene, feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose hanno un trattamento fiscale diverso in base ai soggetti che vi partecipano.
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il costo è considerato una liberalità a favore dei dipendenti:
– l’IVA è indetraibile;
– il costo, ai fini IRPEF/IRES, è deducibile al 75% nel limite del 5‰ dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.
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il costo è considerato una spesa di rappresentanza
– l’IVA è indetraibile;
– il costo, ai fini IRPEF/IRES, è deducibile al 75% nei limiti proporzionati ai ricavi (1,5%, 0,6% o 0,4%).
In entrambi i suddetti casi è necessario indicare il nominativo dei partecipanti nella copia di cortesia del documento di spesa.
Restiamo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.



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