Omaggi natalizi a clienti e dipendenti

A) Omaggio a clienti di beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.

Trattamento ai fini IVA

Per la detraibilità ai fini dell’Iva il trattamento fiscale è diverso a seconda del costo dei beni:
1) IVA detraibile per i beni di costo unitario (iva esclusa) non superiore ad Euro 50,00;
2) IVA indetraibile per i beni di costo unitario (iva esclusa) superiore ad Euro 50,00.

La relativa cessione, in entrambi i casi costituisce una operazione “fuori campo IVA”.I beni ceduti gratuitamente “fuori campo IVA” possono viaggiare senza essere scortati da alcun documento fiscale; tuttavia, per vincere la presunzione di cessione onerosa, è necessario emettere un DDT (documento di trasporto), avendo cura di indicare la causale del trasporto (cessione gratuita).

Il DDT va redatto in duplice esemplare, uno trattenuto in ditta e conservato per eventuali controlli, l’altro consegnato alla controparte nei cui confronti si è reso l’omaggio.

CESTE NATALIZIE A CLIENTI: le regole esposte valgono anche nel caso che i beni omaggio siano costituiti da alimenti e bevande (in deroga all’art.19-bis 1 lett. f) DPR 633/72 che prevede l’iva indetraibile per alimenti e bevande).

Se quindi la cesta natalizia (composta da alimenti e bevande) è di valore unitario non superiore ad Euro 50,00 l’iva è detraibile, nel caso sia invece di valore unitario superiore ad Euro 50,00 l’iva è indetraibile.

Il valore unitario per verificare il limite di Euro 50,00 della cesta natalizia è dato dalla somma del costo dei singoli beni che la compongono.

Trattamento ai fini IRES/IRPEF

I costi sostenuti dall’impresa per l’acquisto di beni non commercializzati e/o prodotti, da destinare ad omaggi, sono deducibili IRES/IRPEF se considerati inerenti.

Gli omaggi si considerano inerenti se:

  • acquistati con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
  • ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici;
  • coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.

Ai fini del costo sono interamente deducibili IRES/IRPEF i beni considerati “inerenti” di costo unitario inferiore a euro 50,00.

Diversamente, se il valore unitario di acquisto dell’omaggio “inerente” è superiore ad Euro 50,00 si configura l’ipotesi di spesa di rappresentanza. In quest’ultimo caso la deducibilità IRES/IRPEF è consentita in rapporto ai ricavi della gestione caratteristica dichiarati nell’anno con le seguenti percentuali:

Ricavi

% di deducibilità sui ricavi
Fino a euro 10.000.000

1,3%

Per la parte eccedente i 10.000.000 e fino a 50.000.000

0,5%

Oltre i 50.000.000

0,1%

Trattamento ai fini IRAP

– Se l’IRAP è conteggiata col metodo “da bilancio” il costo è deducibile (per soggetti IRES, imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria che abbiano esercitato l’opzione per la determinazione della base imponibile di cui all’art. 5 D. Lgs. 446/97).

– Se l’IRAP è determinata ai sensi dell’art. 5-bis D. Lgs 446/97 le spese in esame sono indeducibili (per società di persone e ditte individuali in semplificata, e per società di persone e ditte individuali in ordinaria che non hanno esercitato l’opzione per la determinazione della base imponibile col “metodo da bilancio”).

B) Omaggio a clienti di beni prodotti e commercializzati dall’impresa

Trattamento ai fini IVA

L’IVA afferente l’acquisto di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, è detraibile indipendentemente dal valore unitario del bene.

La successiva cessione costituisce una operazione imponibile e quindi deve essere assoggettata ad IVA con l’aliquota propria del bene.

La cessione gratuita di campioni di modico valore appositamente contrassegnati, in maniera indelebile e non con un’etichetta, è invece un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.

Si possono seguire alternativamente, i seguenti comportamenti:

  1. emettere fattura, con l’indicazione del valore del bene, della relativa imposta e dell’annotazione che trattasi di “cessione gratuita con rivalsa di IVA”  se il cliente paga l’IVA, o “cessione senza rivalsa  IVA”  (art. 18 comma 3 DPR 633/72) se il cliente non paga l’IVA. Nel caso non si eserciti la rivalsa dell’IVA l’importo della stessa è totalmente indeducibile;
  2. emettere autofattura, per ogni singola cessione o globale mensile, con l’indicazione del valore dei beni, della relativa imposta e dell’annotazione che trattasi di “autofattura per omaggio”;
  3. annotare,  su  un  apposito  registro  degli  omaggi,  preventivamente  numerato, l’ammontare globale dei valori delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno con le relative imposte, distinte per aliquote.

Trattamento ai fini IRES/IRPEF

Il trattamento ai fini IRES/IRPEF per i beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa è come quello indicato al punto A) per i beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.

Trattamento ai fini IRAP

Il trattamento ai fini IRAP per i beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa è come quello indicato al punto A) per i beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.

PROSPETTO RIASSUNTIVO:

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(*) Salvo la scelta di non detrarre l’IVA sull’acquisto per non dover applicare l’IVA sulla cessione.

C) Omaggio ai dipendenti delle imprese

Gli omaggi ai dipendenti comportano l’indetraibilità dell’iva e la successiva cessione gratuita è esclusa da iva.

Il costo dei beni destinati ad omaggio dei dipendenti sono comprese fra le prestazioni di lavoro art. 95 TUIR e sono deducibili ai fini IRES/IRPEF.

Gli omaggi in denaro ai dipendenti concorrono, indipendentemente dall’ammontare, alla formazione del reddito imponibile in capo agli stessi.

Gli omaggi in natura concorrono alla formazione del reddito dei dipendenti se di importo superiore a €. 258,23 nel periodo di imposta.

CENA AZIENDALE –  deducibilità ai fini IRES/IRPEF

Le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose sono considerate:

  • spese di rappresentanza se vengono offerti a clienti, fornitori etc. In questo caso  l’iva è indetraibile e il costo è deducibile al 75% nei limiti proporzionati ai ricavi (1,3%, 0,5% o0,1%);
  • liberalità a favore dei dipendenti se vengono offerti ai soli dipendenti. In quasto caso l’iva è indetraibile e il costo è deducibile al 75% nel limite del 5 ‰ dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.