Principali novità introdotte dalla finanziaria 2018 (L. 27.12.2017 N. 205)

 

Di seguito vengono elencate alcune delle principali novità introdotte dalla “Legge di bilancio 2018” di cui all’oggetto.

 

ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE

Con decorrenza 01.07.2018 è disposta l’abrogazione della scheda carburante che non potrà più essere utilizzata come documento fiscale per certificare l’acquisto del carburante.

Pertanto per esercitare la detrazione dell’IVA e dedurre il costo di acquisto consigliamo di dotarsi di tessere magnetiche rilasciate dall’impianto stradale di distribuzione o direttamente dalla compagnia petrolifera che a fronte del rifornimento, anche occasionale, sarà obbligato a rilasciare la fattura elettronica a favore dei soggetti titolari di partita IVA.

Inoltre il pagamento del carburante dovrà essere effettuato soltanto con moneta elettronica (carte di credito, di debito o prepagate); non potrà più essere utilizzato denaro contante.

A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto poi un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dal 01.07.2018, mediante moneta elettronica.

Detto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il Mod. F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

 

CESSIONE CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE

(Solo per gli esercenti gli impianti di distribuzione)

Sempre a far data dal 01.07.2018 le cessioni di carburanti per autotrazione presso gli impianti stradali dovranno essere documentate da:

  • fattura elettronica se l’acquirente è soggetto titolare di partita IVA;
  • corrispettivo telematico da inviare all’Agenzia Entrate se l’acquirente è un soggetto non titolare di partita IVA.

L’obbligo della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di carburanti per autotrazione deve ancora essere definito dall’Agenzia Entrate nelle modalità e nei termini. Sarà pertanto nostra cura informarVi non appena vi siano chiarimenti in merito.

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO RETRIBUZIONI

A far data dal 01.07.2018 vige il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l’applicazione di una sanzione da €. 1.000,00 a €. 5.000,00.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Il suddetto divieto non è applicabile né per i rapporti di lavoro nella Pubblica Amministrazione né per i lavoratori addetti ai servizi familiari e domestici.

 

DETRAZIONE FISCALE 65% – 50%

 Interventi di riqualificazione energetica 65% – 50%

E’ stata prorogata fino al 31.12.2018 la detrazione fiscale, ma con riduzione dal 65% al 50%, degli interventi relativi al risparmio e alla riqualificazione energetica.

Rimane tuttavia confermata la detrazione al 65% relativa alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, dotati di caratteristiche peculiari.

 

Bonus mobili ed elettrodomestici – 50%

Anche in questo caso è stata prorogata al 31.12.2018 la detrazione fiscale del 50% per le spese relative all’acquisto di mobili/grandi elettrodomestici (rientranti nelle categorie A+ (A per forni)) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a far data dal 01.01.2017. Rimane il limite massimo di spesa di €. 10.000,00, fruibile in 10 rate annuali.

 

Bonus verde – 36%

Introduzione della nuova detrazione fiscale del 36% per le spese relative ad interventi di:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, ma anche su parti comuni esterne di edifici condominiali;
  • impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
  • spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione di detti interventi.

Il limite massimo di spesa è di €. 5.000,00, fruibile in 10 rate annuali; il pagamento della spesa va effettuato con strumenti idonei che ne consenta la loro tracciabilità (bonifici, bollettini postali, carte di credito, assegni circolari, assegni bancari non trasferibili).

 

MAXI AMMORTAMENTO E IPER AMMORTAMENTO

Maxi Ammortamento – 130%

E’ prorogato al 31.12.2018, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi, l’incremento del costo di acquisizione, ma con la riduzione dal 140% al 130%, dei beni materiali strumentali nuovi.

Sono tuttavia esclusi:

– tutti i veicoli (quelli aziendali, quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, e quelli utilizzati esclusivamente come strumentali;

– gli immobili;

– i beni materiali strumentali nuovi aventi aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%.

 

Iper Ammortamento – 150%

E’ prorogato al 31.12.2018, a favore delle imprese, l’incremento del costo di acquisizione del 150%

i beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale ricompresi nella tabella A, della Finanziaria 2017.

E’ prorogato al 31.12.2018, a favore delle imprese, l’incremento del costo di acquisizione del 140% per i beni immateriali strumentali di cui alla tabella B della Finanziaria 2017.

 

COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI

E’ stata innalzata, da €. 7.500,00 ad €. 10.000,00, la soglia di esenzione entro la quale i compensi erogati, ai sensi dell’art. 69 TUIR, agli sportivi dilettanti non concorrono alla formazione del reddito.

Tale modifica comporta, a partire dal 2018, ai fini della tassazione, quanto segue:

  • fino ad €. 10.000 nessuna imposta;
  • oltre ad €. 10.000 e fino ad €. 30.658,28 si applica la ritenuta a titolo d’imposta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall’art. 11 TUIR, oltre ad addizionali comunali e regionali;
  • oltre ad €. 30.658,28 si applica la ritenuta di cui sopra a titolo d’acconto.

Alla ritenuta d’imposta andranno altresì applicate anche le addizionali regionali e comunali.

 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

E’ nuovamente riproposta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto ecc.;
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà, usufrutto.

alla data del 01.01.2018, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

E’ fissato al 30.06.2018 il termine entro il quale provvedere:

  • alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
  • al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’8%.

 

MAGGIORE TASSAZIONE PER GLI UTILI/ DIVIDENDI

La finanziaria 2018, ha modificato la tassazione degli utili/dividendi e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate (partecipazione superiore al 25% del capitale), detenute in società/soggetti IRES da persone fisiche private.

Di fatto pertanto la novità ha “allineato” il trattamento fiscale previsto per gli utili di partecipazioni qualificate a quelli da partecipazioni non qualificate (perché inferiori al 25% del capitale), con l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

La nuova percentuale è applicabile agli utili prodotti dalla società a partire dall’esercizio successivo agli utili formati a partire dal 2017.

Pertanto le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società/soggetti IRES formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate e distribuite dal 01.01.2018 al 31.12.2022 continuano ad applicarsi le vecchie regole.

Dagli utili prodotti dal 2018 è applicabile la nuova disposizione con conseguente assoggettamento a ritenuta del 26% a prescindere dalla tipologia della partecipazione detenuta.

 

Di seguito uno schema che sintetizza la nuova tassazione in capo alla persona fisica priva

 

 

 DETRAZIONE IRPEF 19% TRASPORTO PUBBLICO

E’ stata introdotta la detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, anche nell’interesse dei soggetti a carico, per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale/regionale e interregionale per un importo non superiore a €. 250,00.

 

CREDITO D’IMPOSTA SPESE DI FORMAZIONE

 Alle imprese che effettuano attività di formazione spetta un credito d’imposta pari al 40% del costo del personale dipendente occupato nella formazione. La formazione deve essere finalizzata ad acquisire/consolidare le conoscenze tecnologiche relative a cloud e fog computing, big data e analisi dei dati, cyber security, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva ed integrazione digitale dei processi aziendali di a) vendita e marketing, b) informatica, c) tecniche e tecnologie di produzione.

E’ demandato ad uno specifico Decreto del Mise l’emanazione delle disposizioni attuative.

 

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