In Italia la pubblicità da parte dei dentisti è ora sottoposta a più stringenti principi normativi rispetto a quella sanitaria in genere.

In particolare, a partire dal 2019 è vietato ogni riferimento commerciale e promozionale per i servizi sanitari: la pubblicità per dentisti, pertanto, può essere esclusivamente informativa.

Inoltre, i dispositivi medici che richiedono una prescrizione non possono essere mai pubblicizzati.

Ciò, tuttavia, non esclude la possibilità di fare pubblicità odontoiatrica descrivendo le caratteristiche dei servizi che si offrono nel proprio studio.

In sintesi, il testo contenuto nella Legge di Bilancio 2019 (comma n. 525) esclude qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo per quanto riguarda le strutture private di cura e gli iscritti agli Ordini delle professioni sanitarie, tra cui appunto i dentisti. Questo allo scopo di rispettare la consapevole determinazione del paziente e tutelare la salute pubblica.

Normativa sulla pubblicità

La prima norma per cercare di arginare il problema dell’abusivismo in materia di pubblicità sanitaria risale alla legge n.172 del 1992. L’articolo 1 di tale normativa vietava esplicitamente qualsiasi tipo di pubblicità per le professioni sanitarie ausiliarie, ad esclusione delle targhe esposte nell’edificio dello studio e delle inserzioni sugli elenchi telefonici.

Un articolo aggiunto nel 1999 specificava che le spese pubblicitarie devono rimanere entro il 5% del reddito dichiarato l’anno precedente.

La legge Bersani (248/2006) abrogava di fatto ogni restrizione precedente in materia di pubblicità per le attività sanitaria, ivi compreso il limite del 5% sulle spese pubblicitarie, a favore della libera concorrenza e del diritto del cittadino di comparare le prestazioni offerte sul mercato.

Tale norma venne rafforzata nel 2012 con l’emanazione del D.P.R. 137/2012 che liberalizza ogni forma pubblicitaria, a condizione che sia “corretta, veritiera, non violi l’obbligo del segreto professionale e non sia equivoca, ingannevole o denigratoria”.

Da ultimo, invece, la normativa sulla pubblicità odontoiatrica (Legge di Bilancio 2019), prescrive la sola possibilità di una promozione informativa escludendo “qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo”.

Pubblicità odontoiatrica: cosa è consentito e cosa è vietato

Partendo dal testo della legge, possiamo affermare con certezza che la legge non vieta l’utilizzo di un sito per dentisti e non esclude la possibilità di utilizzare gli strumenti del web marketing , compresa la promozione attraverso le pagine social. Inoltre, la legge non impone nessun limite di spesa per quanto riguarda i costi pubblicitari.

Le restrizioni sulla pubblicità per dentisti si limitano al contenuto del messaggio che non può essere:

  • ingannevole o parziale, ad esempio nel caso prometta tempi specifici (“impianto completo e indolore in meno di 24 ore”) non applicabili a tutti i soggetti;
  • fondato esclusivamente su leve economiche senza riportare informazioni di tipo clinico;
  • promozionale rispetto a dispositivi medici che prevedono una prescrizione da parte del personale sanitario.

Informazione odontoiatrica: come farla

Sulla base di quanto detto in precedenza risulta evidente come la informativa odontoiatrica che mira a rendere più consapevoli i pazienti è consentita.

La promozione può essere mirata a informare il paziente attraverso:

  • Informazioni sugli studi e l’esperienza dei professionisti che operano nello studio odontoiatrico;
  • Descrizioni delle tecnologie usate per ottenere i migliori risultati;
  • Testimonianze di pazienti soddisfatti;
  • Prezzi chiari e dettagliati.

Leggi l’articolo su

          

L’ultimo commento deve essere approvato.
0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *