Responsabilità medica per errato trattamento di calcolosi colecisto-coledocica

Lo studio Wise ha ottenuto il risarcimento dei danni (euro 35.500,00) subiti da una signora di 80 anni, la quale veniva operata per un calcolo alla colecisti con intervento di papillosfinterotomia, passaggio del catetere e rimozione del calcolo. Estratto il calcolo i medici posizionavano una protesi autoespandibile, che si spezzava al momento della successiva estrazione, per cui una parte di circa 3 centimetri rimaneva all’interno del lume intestinale, causando dopo breve tempo una peritonite acuta, che richiedeva intervento chirurgico d’urgenza, con resezione di porzione del sigma per via laparotomica, chiusura del retto e confezionamento di ano artificiale.

Il caso di malpractice

Il caso riguarda una paziente ottantenne portatrice di calcolosi colecisto-coledocica, che veniva ricoverata e sottoposta a papillosfinterotomia, passaggio del catetere e rimozione del calcolo.

Dopo l’estrazione del piccolo calcolo, i medici rilevavano che non vi erano difetti di riempimento e che lo scarico duodenale del mezzo di contrasto era buono. Si decideva comunque di posizionare una protesi autoespandibile, programmando il controllo e la rimozione della protesi dopo due mesi.

Dopo quasi quattro mesi la paziente veniva ricoverata per effettuare la rimozione della protesi, ma durante l’intervento la protesi si spezzava e se ne estraeva soltanto una parte, mentre l’altra scivolava nel duodeno e si decideva di non tentarne il recupero.

Nella lettera di dimissioni si dava atto soltanto della rimozione della protesi, che risultava deteriorata, mentre nulla si diceva a proposito della perdita di una parte della protesi nel duodeno.

Dopo quindici giorni dall’intervento di rimozione della protesi, la paziente accusava forti dolori addominali e veniva pertanto ricovera d’urgenza. La TAC addominale evidenziava una perforazione intestinale e la presenza di un frammento protesico di circa 3 cm.

La paziente veniva quindi sottoposta ad un intervento chirurgico d’urgenza, previa laparotomia, durante il quale era evidenziata la perforazione del sigma con fuoriuscita della protesi biliare. Era effettuata una resezione della porzione di sigma interessata, con confezionamento di ano artificiale.

Dopo circa due anni e mezzo la paziente veniva ricoverata per occlusione ileale da sidrome aderenziale, con infarto intestinale e sottoposta a viscerolisi, con ampia resezione di ileo (circa 40 cm).

 

Le conseguenze dell’imperizia e della negligenza dei sanitari

Il consulente medico legale di parte ravvisava diversi profili di responsabilità professionale nella condotta dei medici che ebbero in cura la paziente, in particolar modo in relazione al posizionamento della protesi biliare, alla sua rimozione con permanenza in sede di un frammento protesico e alla successiva perforazione del sigma.

Il consulente rilevava, innanzitutto, che non fu corretta la decisione dei medici di inserire una protesi biliare, in quanto non si erano evidenziati difetti di riempimento ed era stato dimostrato un buono scarico duodenale con il mezzo di contrasto.

A parere del consulente medico legale il posizionamento della protesi non era indicato, in quanto la stenosi biliare era stata risolta dall’intervento di papillo-sfinterotomia e la protesi era non solo inutile, ma potenzialmente dannosa.

Rilevava inoltre il consulente che l’intervento di rimozione della protesi avveniva quattro mesi dopo, anziché due, come inizialmente programmato, con aumento del rischio di rottura, per nota degenerazione spontanea del materiale protesico.

Il consulente censurava inoltre la procedura di rimozione della protesi e la successiva gestione del frammento protesico rimasto all’interno del duodeno.

Durante l’estrazione della protesi questa si spezzava e una buona parte, circa 3 cm su una lunghezza totale di 5 cm, rimaneva nel duodeno, scivolando a valle.

Secondo il consulente di parte non fu corretta la decisione di non tentare il recupero della protesi, sebbene la paziente, vista l’età, presentasse un intestino poco elastico e fosse portatrice di diverticolosi.

Censurabile, inoltre, è stata ritenuta la condotta dei medici per non aver riferito nella lettera di dimissioni della rottura della protesi e per non aver programmato alcun monitoraggio radiologico del frammento protesico, né un controllo clinico, al fine di valutare un eventuale recupero del frammento mediante colonscopia.

In effetti, dopo quindici giorni la paziente subiva la perforazione del sigma e doveva essere sottoposta a resezione sigmoidea per via laparoscopica, con confezionamento di ano preterminale e successiva ricanalizzazione. A distanza di tempo si verificava poi un volvolo, con insorgenza di infarto intestinale, che rendeva necessario un altro intervento chirurgico, con ampia resezione di ileo.

Il consulente medico legale, accertata la responsabilità professionale dei medici, valutava che i postumi dessero esito ad un danno biologico permanente del 15%.

 

La trattativa stragiudiziale e la definizione del sinistro

Avuto il parere favorevole del consulente medico legale, lo studio legale inviava formale richiesta di risarcimento danni all’azienda ospedaliera, cui seguiva l’apertura del sinistro da parte della compagnia assicurativa e l’invito a visita dell’assistita.

Seguiva una trattativa stragiudiziale che in pochi mesi portava alla definizione della vertenza, con il risarcimento di € 35.500,00, oltre alla rifusione delle spese legali, da parte della compagnia assicurativa.

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