Rivalutazione beni d’impresa
Con la nuova legge Legge di stabilità è stata riproposta la rivalutazione dei beni detenuti in regime d’impresa. Nello specifico la norma sembra avere la sua attuazione per le sole società di capitali, ma così non è. Essa è estendibile anche a ditte individuali e società di persone.
La rivalutazione, che ha come focus evidente il miglioramento dei saldi di bilancio (a beneficio dei rapporti con gli istituti di credito), potrà essere posta in essere nel bilancio al 31.12.2013, purchè i beni fossero già iscritti nel bilancio al 31.12.2012. Non è richiesta la perizia di stima (nonostante questa sia fortemente consigliabile).
I beni rivalutati dovranno essere di categorie omogenee. A titolo esemplificativo nel caso di rivalutazione di un immobile strumentale, dovranno essere rivalutati tutti gli altri immobili strumentali di proprietà dell’azienda.
Se il contribuente intende dare rilevanza anche fiscale alla rivalutazione, egli dovrà versare l’imposta sostitutiva sul (maggior) valore derivante dall’operazione, cioè sulla differenza tra il valore dei beni ante-rivalutazione e quello post-rivalutazione. L’imposta sostitutiva è del 12% per i beni non ammortizzabili e del 16% per i beni ammortizzabili.