29/09/2015 IL SOLE 24ORE – L’autotutela negata si può impugnare.

È quanto deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14243/15 dell’8.7.2015, accogliendo il ricorso presentato dall’avv. Riccardo Rocca, Socio fondatore di Wise, per conto di una società di Monselice (PD) che si era vista respingere dalla Commissione tributaria provinciale di Padova e dalla Commissione tributaria regionale di Venezia l’impugnazione avverso un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di Padova che aveva accolto solo parzialmente la richiesta di annullamento in autotutela di una sanzione per “lavoro nero”.

Secondo la Cassazione, infatti, il diniego (anche parziale) di autotutela, sebbene non compreso nell’elenco di cui all’art. 19 del D. L.vo 546/92, è ugualmente impugnabile avanti le Commissioni tributarie quando ne discenda una precisa pretesa tributaria dell’Ente impositore che il contribuente ritenga infondata, e ciò in quanto le norme costituzionali di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.) e di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.), impongono che «L’esercizio del potere di autotutela in materia tributaria attraverso l’annullamento parziale di un avviso impositivo, non precluda al contribuente, ancorché l’originario provvedimento fosse già definitivo, la possibilità di impugnare, nei termini di legge, il provvedimento emesso in autotutela, privandosi altrimenti il contribuente della possibilità di difesa relativamente a tale atto, ancorché riduttivo della originaria pretesa».

Di seguito l’articolo del Sole 24ore e il frontespizio della sentenza.

[A.R.]

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