ENASARCO – MASSIMALI E MINIMALI PER L’ANNO 2022

MASSIMALI PROVVIGIONALI ENASARCO PER L’ANNO 2022

L’importo dei massimali 2022 per il calcolo dei contributi previdenziali Enasarco, per gli agenti operanti come ditta individuale o società di persone, sono stabiliti nella misura seguente:

MINIMALI CONTRIBUTIVI PER L’ANNO 2022:

Gli importi dei minimali contributivi per il 2022, per gli agenti operanti come ditta individuale o società di persone, sono stabiliti nella misura seguente:

Si rammenta che per determinare i minimali contributivi vanno considerati il:

 

PRINCIPIO DI PRODUTTIVITA’, in base al quale il minimale contributivo è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno.

La maturazione di provvigioni anche per un solo trimestre, fa scattare l’obbligo di versamento del minimale anche con riferimento agli altri trimestri.

Se il rapporto di agenzia è rimasto “improduttivo” per tutto l’anno, il minimale contributivo non è dovuto.

PRINCIPIO DI FRAZIONABILITA’, in base al quale il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali.

 

ALIQUOTE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ENASARCO

Le aliquote dei contributi previdenziali e assistenziali sono uguali all’anno precedente:

COMUNICAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

E’ stato introdotto l’obbligo di comunicazione PREVENTIVA delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

 

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE:

L’obbligo di comunicazione è a carico dei datori di lavoro che operano in qualità di imprenditori.

 

RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE DA COMUNICARE E RAPPORTI ESCLUSI:

Devono essere comunicate le prestazioni di lavoro autonomo occasionale, di cui all’art. 2222 c.c., svolte prevalentemente col proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

 

Restano esclusi da comunicazione:

  • i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • le prestazioni degli incaricati alla vendita occasionali e dei procacciatori occasionali;
  • le prestazioni di attività di lavoro autonomo esercitate in maniera abituale con partita IVA;
  • le prestazioni intellettuali di cui all’art. 2229 c.c. per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi;
  • per esplicita indicazione dell’ispettorato del lavoro le prestazioni di natura prettamente intellettuale rese da: correttori di bozze, progettisti grafici, lettori di opere in festival o in libreria, relatori in convegni e conferenze, docenti e redattori di articoli e testi;
  • le prestazioni occasionali acquisite attraverso il libretto di famiglia di cui all’art. 54-bis D.L. 50/2017;
  • i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale per consegna di beni per conto altrui.

 

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE:

La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

  • I dati del committente e del prestatore;
  • Il luogo della prestazione;
  • La descrizione dell’attività di lavoro svolta;
  • La data inizio prestazione;
  • L’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
  • L’ammontare del compenso pattuito al momento dell’incarico.

 

INVIO DELLA COMUNICAZIONE:

La comunicazione deve essere inviata prima dell’inizio della prestazione come risultante dalla lettera di incarico tramite e-mail all’ispettorato territoriale del lavoro competente.

Per la provincia di Padova l’indirizzo e-mail a cui inviare la comunicazione è: ITL.Padova.occasionali@ispettorato.gov.it, per le altre provincie gli indirizzi e-mail sono contenuti nell’allegato.

CASELLE DI POSTA

 

SANZIONI:

In caso di mancata o tardiva comunicazione preventiva è prevista una sanzione amministrativa da €. 500 a €. 2.500 e in caso di ispezione i lavoratori occasionali non comunicati rientrano nel conteggio dei lavoratori irregolari.

NOVITA’ INTRASTAT DAL 01.01.2022

Con la Determinazione, Prot. n. 493869/RU del 23.12.2021, l’Agenzia delle Dogane, di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT, ha introdotto alcune semplificazioni degli obblighi comunicativi in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli Intrastat).

Le modifiche sono collegate al recepimento delle disposizioni comunitarie e quindi valevoli per tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Le suddette disposizioni si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.

In particolare, la determinazione di cui sopra ha stabilito quanto segue:

  • introduzione, sia nel Modello acquisti che nel Modello vendite, di una doppia casella (“A” e “B”) relativa alla “natura della transazione”. La nuova casella “B” deve essere obbligatoriamente compilata dai contribuenti che, nell’anno precedente, hanno realizzato, (o, in caso di inizio attività, presumono di realizzare nell’anno in corso), un valore di spedizioni e arrivi (a qualsiasi titolo, e non solo acquisti e vendite) superiore a 20 milioni di euro;
  • introduzione, nel Modello vendite, di una nuova casella, la n. 15, denominata “origine delle merci”. La compilazione di detta casella è obbligatoria per i soggetti che presentano gli elenchi con periodicità mensile, avendo raggiunto, in uno dei 4 trimestri precedenti, la soglia di 100.000 euro. In tale campo dovrà essere indicata l’origine NON preferenziale, da individuarsi sulla base delle regole doganali (art. 60 Regolamento UE n. 952/2013), indicando il codice ISO dello Stato di origine della merce;
  • introduzione, nel Modello vendite, di una nuova sezione, la n. 5, (1-sexies), che dovrà essere utilizzata per il trasferimento dei beni in regime di “call of stock”. La nuova sezione è obbligatoria per tutti gli operatori mensili e trimestrali e ha la medesima periodicità prevista per le cessioni di beni; in questa sezione andranno inserite le informazioni relative:

a. al codice ISO del paese verso il quale il bene è destinato;

b. al codice IVA del destinatario del bene;

c. al tipo operazione (1, 2, 3) in relazione alla motivazione per la quale avviene il trasferimento;

  • introduzione, sia per gli acquisti che per le cessioni, di una nuova soglia (inferiore a 1.000 euro),al cui mancato superamento corrisponde la facoltà di non inserire la nomenclatura combinata puntuale dei beni. In tali casi, risulta, pertanto, possibile utilizzare un unico codice di riferimento: 99500000; come nomenclatura combinata. L’individuazione della soglia di 1.000 euro va fatta con riferimento a tutte le transazioni oggetto della stessa fattura;
  • obbligatoria presentazione dell’elenco acquisti mensile per i soggetti che, almeno una volta negli ultimi 4 trimestri, abbiano superato la soglia di 350.000 euro, (in precedenza la soglia era 200.000 euro);
  • compilazione facoltativa, nel Modello acquisti beni, Intra 2 bis, dei campi relativi a:

a. “Stato del fornitore” (casella 2);

b. “Codice IVA fornitore” (casella 3);

c. “Ammontare delle operazioni in valuta” (casella 5);

  • compilazione facoltativa, nel Modello acquisti servizi, Intra 2 quater, dei campi relativi a:

a. “Codice IVA fornitore” (casella 3);

b. “Ammontare delle operazioni in valuta” (casella 5);

c. “Paese di pagamento” (casella 11).

Le suddette colonne del Modello acquisti servizi, divenute facoltative, si aggiungono alle colonne che erano già facoltative:

a. “Modalità di erogazione” (casella 9);

b. “Modalità di incasso”(casella 10);

c. “Numero e data della fattura” (“Numero e data della fattura” (caselle 6 e 7).

 

Di seguito i link utili per la consultazione della Determinazione, Prot. n. 493869/RU del 23.12.2021, dell’ADM e relativo Allegato XI per la compilazione dei Modelli Intrastat.

 

Determinazione prot. n. 493869/RU del 23.12.2021 ADM

Allegato XI per la compilazione dei Modelli Intrastat

 

 

 

 

ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2021

A) – VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE AL 31.12.2021

Ai fini della redazione del bilancio dell’esercizio 2021 si rende necessaria la valutazione dei beni presenti in magazzino a fine esercizio.

E’ indispensabile, pertanto, redigere l’inventario analitico dei beni in rimanenza con riferimento alla situazione esistente al 31.12.2021.

 

Nel dettaglio delle rimanenze è necessario evidenziare:

1. il codice del bene/prodotto;

2. la descrizione;

3. il criterio di valorizzazione riconosciuto dalla legislazione fiscale (costo specifico, costo medio ponderato, Fifo o Lifo).

I criteri consigliati dallo Studio sono il costo specifico o il costo medio. Di seguito vi riportiamo un esempio di calcolo per il calcolo del costo medio ponderato della merce Y da indicare nel dettaglio delle rimanenze.

Per la valutazione di beni prodotti dall’impresa o per l’applicazione di altri criteri potete contattare lo Studio.

4. l’unità di misura;

5. le quantità in rimanenza;

6. il valore totale.

 

Esempio di dettaglio delle rimanenze:

 

Codice

 

Descrizione del bene

 

Costo medio dell’anno o costo specifico

 

UM

 

Quantità

 

Valore

……Merce Y…..

€. 12,50

Kg.

150

€.1.875,00

…….Merce X…..

€.  6,50

Mt.

120

€.   780,00

TOTALE   €.2.655,00

 

 

ESEMPIO DI COSTO MEDIO PONDERATO

Il metodo del costo medio ponderato consiste nell’applicare, a ciascuno scarico, un valore pari al prezzo medio ponderato d’acquisto.

Ipotizziamo di aver effettuato i seguenti acquisti:

in data 29.01.2021 – 100 unità di merce Y al prezzo di 15 euro l’una;

in data 26.04.2021 – 100 unità di merce Y al prezzo di 10 euro l’una;

In data 06.05.2021 si effettua una vendita di 50 unità di merce Y.

 

Determinazione del valore al 31.12.2021 da indicare nel dettaglio delle rimanenze.

Merce Y scheda di movimenti dell’anno.

Data

QuantitàPrezzo unitario acquistoPrezzo totale

29/01

Acquisto +100

€. 15,00

 €. 1.500,00

26/04

Acquisto +100

€. 10,00

€. 1.000,00

06/05

Vendita -50

31/12150€. 12,50

€. 1.875,00

Il prezzo medio di acquisto al 31.12.2021 si ottiene in questo modo (1.500 + 1.000) / 200 = €. 12,50

Il prezzo medio di 12,50 viene moltiplicato per la consistenza a fine anno: 12,50 x 150 = €. 1.875,00

 

B) – LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATORI E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI PER L’ANNO 2021

Al fine della deduzione per competenza dal reddito 2021, Vi invitiamo a liquidare i compensi agli amministratori ed ai collaboratori coordinati e continuativi delle società di capitali entro il 12.01.2022.

Si precisa inoltre, che l’assegno staccato a favore dei suddetti soggetti deve essere anche incassato dagli stessi entro il 12.01.2022.

 

C) – DICHIARAZIONE PER USUFRUIRE DELLA RITENUTA D’ACCONTO DEL 23% SUL 20% DEI COMPENSI PROVVIGIONALI

Ritenuta ridotta – i soggetti che percepiscono provvigioni occasionali e/o abituali, e che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi (escluso l’amministratore), devono inviare una dichiarazione ai loro clienti per usufruire della riduzione della ritenuta di acconto del 23% sul 20%.

Durata – La dichiarazione deve essere inviata prima dell’emissione della fattura ed è valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti. La perdita dei requisiti deve essere comunicata tempestivamente alla controparte.

Invio – La dichiarazione deve essere inviata tramite raccomandata A/R o tramite PEC.

 

D) – CONTRIBUTO E DICHIARAZIONE PERIODICA AL CONAI PER L’ANNO 2021

I soggetti che hanno importato beni e/o effettuato acquisti intracomunitari di merci nell’anno 2021 devono inviare al CONAI la dichiarazione periodica se superano gli importi minimi di esenzione.

La dichiarazione deve essere inviata telematicamente entro il 20.01.2022 ed è necessario registrarsi presso il sito del CONAI.

 

 

LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DOVUTO IN CASO DI REVOCA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO: IL RISCHIO DI UN’OTTEMPERANZA “ANOMALA”.

Un’impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria di una procedura di project financing per la progettazione, costruzione e gestione di un impianto di dissalazione di acque marine per uso potabile, vede revocare gli atti di gara dalla P.A. la quale, alla luce delle previsioni del nuovo piano regionale generale delle acque, ritiene non più giustificabile la stipulazione dell’atto in questione sotto il profilo dell’interesse pubblico. L’impresa, soccombente in primo grado, si appella al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, eccependo l’illegittimità del provvedimento di autotutela e chiedendo la condanna della P.A. alla corresponsione dell’indennizzo ai sensi dell’art. 21 quinquies L. n. 241/1990. Tale articolo prevede un generale obbligo della P.A. di compensare i pregiudizi subiti dai privati per effetto di un legittimo provvedimento di revoca alla luce del principio di buona fede nei rapporti tra privati e P.A.

Con sentenza n. 479/2017, il C.G.A. respinge la richiesta di caducazione del provvedimento ed accoglie la richiesta di condanna dell’Amministrazione a corrispondere l’indennizzo previsto in caso di revoca. Il C.G.A., nella la pronuncia in commento, ai fini della liquidazione dell’indennizzo, decide di ricorrere al “metodo” di cui all’art. 34 comma 4 c.p.a., il quale prevede che “in caso di condanna pecuniaria, il giudice può in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve porre a favore del creditore, il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall’accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titoli I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta oppure l’adempimento degli obblighi ineseguiti”.

Tale pronuncia deve senz’altro ritenersi definitiva e non interlocutoria chiudendo la stessa il giudizio senza lasciare la possibilità di aprire una parentesi di cognizione. Di conseguenza, le eventuali successive contestazioni tra le parti, per la mancata conclusione dell’accordo sul quantum o per il relativo inadempimento, sono attratte nel giudizio di ottemperanza, trattandosi comunque di vicende riconducibili all’esecuzione del dictum che definisce il processo di cognizione.

Si precisa che il giudizio sulla spettanza della pretesa risarcitoria (an debeatur) e sui criteri a cui le parti devono attenersi ai fini del raggiungimento dell’accordo, non è rimesso al giudice dell’ottemperanza bensì al giudice della cognizione.

Elemento significativo di tale sentenza è che la determinazione dei criteri da parte del giudice della cognizione sembra essere stata posta in secondo piano nella pronuncia in questione.

In primo luogo, la determinazione di tali criteri presuppone una delibazione circa l’effettiva sussistenza sia dell’an che del quantum debeatur (seppure non individuato nel suo preciso ammontare) posto che, in primis, il comma 4 dell’art. 34 c.p.c. prevede che in caso di disaccordo, le parti possano ricorrere al giudice dell’ottemperanza per la determinazione della “somma dovuta”, (sembra dunque che la liquidazione debba portare inevitabilmente all’individuazione di un certo ammontare). In secondo luogo, ad ammettere che nulla possa spettare al danneggiato, si dovrebbe ritenere che al giudice dell’ottemperanza sia affidato il compito di accertare l’effettiva spettanza di un quantum e la sua relativa liquidazione, funzione assai simile a quella che il g.o. nel processo di cognizione, svolge in seguito ad una sentenza di condanna generica ex art 278 c.p.c.

Alla luce di questi rilievi, per la liquidazione dell’indennizzo in caso di revoca di provvedimento della P.A. verrebbe alla luce un’ipotesi di giudizio di ottemperanza “anomalo” poiché il giudice sarebbe chiamato non già a garantire l’esecuzione della sentenza, bensì ad integrarne il contenuto, nella parte relativa alla quantificazione della somma dovuta.

Tali considerazioni inducono a ritenere che i criteri sulla liquidazione debbano essere precisi e aderenti al caso concreto e non generici al fine di evitare un’equiparazione fra condanna sui criteri ex art 34 comma 4 c.p.a. e condanna ex art 278 c.p.c.

Se si mantiene ferma la distinzione fra condanna ex art. 34 comma 4 c.p.a. e condanna ex art. 278 c.p.c., enfatizzando il ruolo dei criteri nella prima, ci si accorge che il giudice dell’ottemperanza è chiamato a un ruolo non diverso da quello suo proprio e cioè attuare il dictum che definisce la fase di cognizione anche per mezzo di integrazioni, specificazioni e chiarimenti.

Inoltre, la previsione di criteri puntuali rende l’ottemperanza non “così” anomala in quanto il giudizio si muoverebbe entro i confini tracciati dal giudice della cognizione.

La condanna “sui criteri” rappresenta dunque uno strumento in grado di agevolare il compito del giudice della cognizione senza forzare il rito dell’ottemperanza: l’equilibrio sta nella puntale definizione dei criteri stessi che rende possibile distinguere tale forma di condanna ex art. 34 comma 4 c.p.a. da quella generica ex art. 278 c.p.c. e che evita che il rito dell’ottemperanza, eventualmente insorto per mancato accordo sul quantum o per via della sua mancata esecuzione, si trasformi in un anomalo processo di cognizione.