ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2024

A) – VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE AL 31.12.2024

Ai fini della redazione del bilancio dell’esercizio 2024 si rende necessaria la valutazione dei beni presenti in magazzino a fine esercizio.

E’ indispensabile, pertanto, redigere l’inventario analitico dei beni in rimanenza con riferimento alla situazione esistente al 31.12.2024.

 

Nel dettaglio delle rimanenze è necessario evidenziare:

1. il codice del bene/prodotto;

2. la descrizione;

3. il criterio di valorizzazione riconosciuto dalla legislazione fiscale (costo specifico, costo medio ponderato, Fifo o Lifo).

I criteri consigliati dallo Studio sono il costo specifico o il costo medio. Di seguito vi riportiamo un esempio di calcolo per il calcolo del costo medio ponderato della merce Y da indicare nel dettaglio delle rimanenze.

Per la valutazione di beni prodotti dall’impresa o per l’applicazione di altri criteri potete contattare lo Studio.

4. l’unità di misura;

5. le quantità in rimanenza;

6. il valore totale.

 

Esempio di dettaglio delle rimanenze:

 

Codice

 

Descrizione del bene

 

Costo medio dell’anno o costo specifico

 

UM

 

Quantità

 

Valore

……Merce Y…..€. 12,50Kg.150€.1.875,00
…….Merce X…..€.  6,50Mt.120€.   780,00
TOTALE   €.2.655,00

 

ESEMPIO DI COSTO MEDIO PONDERATO

Il metodo del costo medio ponderato consiste nell’applicare, a ciascuno scarico, un valore pari al prezzo medio ponderato d’acquisto.

Ipotizziamo di aver effettuato i seguenti acquisti:

in data 29.01.2024 – 100 unità di merce Y al prezzo di 15 euro l’una;

in data 26.04.2024 – 100 unità di merce Y al prezzo di 10 euro l’una;

In data 06.05.2024 si effettua una vendita di 50 unità di merce Y.

 

Determinazione del valore al 31.12.2024 da indicare nel dettaglio delle rimanenze.

Merce Y scheda di movimenti dell’anno.

Data

Quantità

Prezzo unitario acquisto

Prezzo totale

29/01

Acquisto +100

€. 15,00

 €. 1.500,00

26/04

Acquisto +100

€. 10,00

€. 1.000,00

06/05

Vendita -50

31/12

150

€. 12,50

€. 1.875,00

Il prezzo medio di acquisto al 31.12.2024 si ottiene in questo modo (1.500 + 1.000) / 200 = €. 12,50

Il prezzo medio di 12,50 viene moltiplicato per la consistenza a fine anno: 12,50 x 150 = €. 1.875,00

 

B) – LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATORI E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI PER L’ANNO 2024

Al fine della deduzione per competenza dal reddito 2024, Vi invitiamo a liquidare i compensi agli amministratori ed ai collaboratori coordinati e continuativi delle società di capitali entro il 12.01.2025.

 

C) – DICHIARAZIONE PER USUFRUIRE DELLA RITENUTA D’ACCONTO DEL 23% SUL 20% DEI COMPENSI PROVVIGIONALI

Ritenuta ridotta – i soggetti che percepiscono provvigioni occasionali e/o abituali, e che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi (escluso l’amministratore), devono inviare una dichiarazione ai loro clienti per usufruire della riduzione della ritenuta di acconto del 23% sul 20%.

Durata – La dichiarazione deve essere inviata prima dell’emissione della fattura ed è valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti. La perdita dei requisiti deve essere comunicata tempestivamente alla controparte.

Invio – La dichiarazione deve essere inviata tramite raccomandata A/R o tramite PEC.

 

D) – CONTRIBUTO E DICHIARAZIONE PERIODICA AL CONAI PER L’ANNO 2024

I soggetti che hanno importato beni e/o effettuato acquisti intracomunitari di merci nell’anno 2024 devono inviare al CONAI la dichiarazione periodica se superano gli importi minimi di esenzione.

La dichiarazione deve essere inviata telematicamente entro il 20.01.2025 ed è necessario registrarsi presso il sito del CONAI.

 

NOTA SPESE E RIMBORSI SPESE A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI CON OBBLIGO DI PAGAMENTO TRACCIATO DAL 2025

La nota spese è il documento utilizzato da dipendenti e amministratori per richiedere il rimborso delle spese sostenute in occasione di trasferte in Italia e all’estero.

La legge di Bilancio 2025 introduce l’obbligo di pagamento tracciato per le spese di viaggio, vitto, alloggio e trasporto, sostenute da dipendenti e amministratori in trasferta.

Con questa circolare condividiamo il modello di note spese da utilizzare in formato Excel e i chiarimenti sulla deducibilità fiscale dei rimborsi spese e delle indennità chilometriche.

In caso di pagamento non tracciato dal 2025, per rimborsi spese di trasferte fuori comune, il costo è indeducibile per l’azienda e il rimborso deve essere tassato in capo ai dipendenti.

 

CLICCA QUI SOTTO PER SCARICARE IL MODELLO DI NOTA SPESE IN EXCEL

 

I documenti giustificativi devono essere conservati presso la ditta e allo studio commercialista e al consulente del lavoro deve essere consegnata solo la nota spese.

TRASFERTE FUORI DAL COMUNE SEDE DI LAVORO

I rimborsi spese per le trasferte fuori dal comune sede di lavoro possono avvenire esclusivamente in base a tre metodi:

Gli eventuali rimborsi eccedenti i suddetti limiti saranno tassati in capo al dipendente/amministratore.

TRASFERTE ALL’INTERNO DEL COMUNE SEDE DI LAVORO

I rimborsi spese per le trasferte all’interno dal comune sede di lavoro sono sempre imponibili in capo al dipendente/amministratore e concorrono a formare il reddito del percettore ad eccezione dei rimborsi delle spese di trasporto documentate da giustificativi emessi dal vettore (biglietti autobus, metro, tram, ricevute taxi etc.).

DEDUCIBILITA’ PER LE IMPRESE

Spese di vitto e alloggio.

Le spese di vitto e alloggio per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti/amministratori sono deducibili al 100% per un ammontare non superiore a:

Le spese di vitto e alloggio per le trasferte effettuate all’interno del territorio comunale dai lavoratori dipendenti/amministratori sono deducibili al 75%.

 

Rimborsi chilometrici.

Il rimborso chilometrico è ammesso in deduzione ai fini delle imposte sui redditi per un costo non superiore a quello stabilito dalle tabelle ACI per autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o 20 se alimentate a diesel.

Le tabelle ACI sono aggiornate ogni 6 (sei) mesi, in marzo e in settembre e possono essere consultate all’indirizzo https://costikm.aci.it/home

SOLUZIONI OPERATIVE

Per evitare aggravi amministrativi lo Studio consiglia:

  • per le trasferte giornaliere di adottare il rimborso forfettario da €. 46,48 oltre al rimborso chilometrico (in questo caso non devono esserci spese di vitto e/o alloggio della trasferta intestate alla ditta);
  • per le trasferte di più giorni il rimborso analitico con rimborso giornaliero di €. 15,49 per le altre spese;
  • di comunicare tempestivamente al consulente del lavoro gli importi dei rimborsi da inserire nel cedolino specificando gli importi soggetti a tassazione in capo al dipendente.

DETRAZIONE IVA PER ACQUISTI A CAVALLO D’ANNO 2024/2025

La detrazione iva degli acquisti a cavallo d’anno segue regole diverse rispetto alle regole ordinarie.

Si rende quindi necessario sollecitare i vostri fornitori a inviare la fattura allo SDI entro fine anno (tenendo conto che lo SDI può impiegare fino a 5 giorni per consegnare la fattura).

L’iva delle fatture di acquisto datate 2024 ma ricevute nel 2025 potrà essere detratta SOLO nel 2025.

SOCIETA’ E IMPRESE IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

I soggetti in contabilità semplificata che ricevono nel 2025 la fattura datata 2024 hanno un ulteriore aggravio: il costo NON potrà essere dedotto nel 2024, diventerà deducibile nel bilancio 2025.

OMAGGI NATALIZI A CLIENTI E DIPENDENTI

Con l’approssimarsi delle festività natalizie Vi inviamo la presente circolare come promemoria per la disciplina fiscale degli omaggi a clienti e dipendenti.

La detrazione dell’Iva è diversa a seconda del costo dei beni:

per i beni di costo unitario (iva esclusa) non superiore ad €. 50,00;

per i beni di costo unitario (iva esclusa) superiore ad €. 50,00;

La relativa cessione, in entrambi i casi costituisce una operazione “fuori campo IVA”.

Alla consegna degli omaggi consigliamo di emettere un DDT (con causale “cessione gratuita”) per vincere la presunzione di cessione onerosa.

le regole esposte valgono anche nel caso che i beni omaggio siano costituiti da alimenti e bevande e ceste natalizie. Il valore della cesta natalizia è dato dalla somma del costo dei singoli beni che la compongono.

  • Se la cesta natalizia è di valore non superiore a €. 50,00 l’iva è detraibile;
  • Se la cesta natalizia è di valore superiore a €. 50,00 l’iva è indetraibile.

I costi sostenuti per l’acquisto di beni non commercializzati e/o non prodotti, da destinare ad omaggi, sono deducibili:

 

– se i beni hanno un costo unitario inferiore a €. 50,00 sono interamente deducibili IRES/IRPEF;

 

– se i beni hanno un costo unitario superiore ad €. 50,00 si configura l’ipotesi di spesa di rappresentanza. In quest’ultimo caso la deducibilità IRES/IRPEF è consentita in rapporto ai ricavi della gestione caratteristica dichiarati nell’anno con le seguenti percentuali:

 

– Se l’IRAP è conteggiata col metodo “da bilancio” il costo è deducibile (per soggetti IRES, imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria che abbiano esercitato l’opzione per la determinazione della base imponibile di cui all’art. 5 D. Lgs. 446/97).

– Se l’IRAP è determinata ai sensi dell’art. 5-bis D. Lgs 446/97 le spese in esame sono indeducibili (per società di persone e ditte individuali in semplificata, e per società di persone e ditte individuali in ordinaria che non hanno esercitato l’opzione per la determinazione della base imponibile col “metodo da bilancio”).

 

L’IVA afferente l’acquisto di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, è detraibile indipendentemente dal valore unitario del bene (es. ditta che produce scarpe e ne omaggia un  paio ai clienti).

La cessione gratuita di campioni di modico valore appositamente contrassegnati, in maniera indelebile e non con un’etichetta, è invece un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.

 

La successiva cessione costituisce una operazione imponibile e quindi deve essere assoggettata ad IVA con l’aliquota propria del bene.

Si possono seguire alternativamente, i seguenti comportamenti:

1 – emettere fattura al cliente (TD01/TD24), con l’indicazione del valore del bene, della relativa imposta e dell’annotazione che trattasi di “cessione gratuita con rivalsa di IVA” se il cliente paga l’IVA, o “cessione senza rivalsa IVA” (art. 18 comma 3 DPR 633/72) se il cliente non paga l’IVA.

Nel caso non si eserciti la rivalsa dell’IVA l’importo della stessa è totalmente indeducibile;

2 – emettere autofattura, per ogni singola cessione o globale mensile, con l’indicazione del valore dei beni, della relativa imposta e dell’annotazione che trattasi di “autofattura per omaggio” (TD27);

3 – annotare, su un apposito registro degli omaggi, preventivamente numerato, l’ammontare globale dei valori delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno con le relative imposte, distinte per aliquote.

Il trattamento ai fini IRES/IRPEF per i beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa è come quello indicato al punto A) per i beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.

Il trattamento ai fini IRAP per i beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa è come quello indicato al punto A) per i beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO:

(*) Salvo la scelta di non detrarre l’IVA sull’acquisto per non dover applicare l’IVA sulla cessione.

Gli omaggi a dipendenti e amministratori comportano l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti e la deducibilità ai fini IRES/IRPEF.

L’ammontare degli omaggi non imponibili per dipendenti e amministratori è diverso per il 2024 a seconda che gli stessi abbiano o meno figli a carico:

– Il benefit non è imponibile se inferiore a €. 1.000,00 annui;

– Il benefit non è imponibile se inferiore a €. 2.000,00 annui.

I lavoratori con figli fiscalmente a carico devono rilasciare al datore di lavoro una dichiarazione autocertificando il possesso dei requisiti e indicando il codice fiscale dei figli.

Sono comprese nella soglia anche le somme erogate o rimborsate a dipendenti e amministratori per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas nonché per le spese per l’affitto della prima casa o gli interessi sul mutuo prima casa.

 

Le spese per cene, feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose hanno un trattamento fiscale diverso in base ai soggetti che vi partecipano.

il costo è considerato una liberalità a favore dei dipendenti:

– l’IVA è indetraibile;

– il costo, ai fini IRPEF/IRES, è deducibile al 75% nel limite del 5‰ dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

 

 

il costo è considerato una spesa di rappresentanza

– l’IVA è indetraibile;

– il costo, ai fini IRPEF/IRES, è deducibile al 75% nei limiti proporzionati ai ricavi (1,5%, 0,6% o 0,4%).

In entrambi i suddetti casi è necessario indicare il nominativo dei partecipanti nella copia di cortesia del documento di spesa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATENTE A CREDITI – OBBLIGO DAL 1° OTTOBRE 2024

La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 23 settembre 2024, ha fornito le prime disposizioni attuative in merito all’entrata in vigore della patente a crediti e alle sue modalità di richiesta.

 

SOGGETTI INTERESSATI

Sono tenuti al possesso della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a del Testo Unico sulla sicurezza, cioè qualunque luogo in cui si effettuano i seguenti lavori edili o di ingegneria civile:

 

  1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
  2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

 

SOGGETTI ESCLUSI

Per espressa previsione normativa sono esclusi dall’obbligo del possesso della patente a crediti i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

 

I REQUISITI

I requisiti richiesti per il rilascio della patente sono di seguito indicati:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza (D.lgs. n. 81/2008);

c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

d) possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;

e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente (RSPP).

 

IL PORTALE

La patente a crediti verrà rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE e  sarà attivo dal 1° ottobre 2024.

 

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e fino all’effettiva operatività del portale sarà necessario presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti di cui sopra come da fac-simile allegato.

 

Viene ulteriormente specificato che “non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati”, ad esempio il DVR non verrà richiesto per i lavoratori autonomi e per le imprese prive di lavoratori.

 

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

 

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

 

I SOGGETTI DELEGATI

La richiesta della patente sul portale potrà essere effettuata anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

 

PROVVEDIMENTO DI REVOCA

In caso di dichiarazioni mendaci in sede di rilascio della patente si attuerà un provvedimento di revoca della stessa per 12 mesi, a seguito dei quali il soggetto potrà richiedere un nuovo rilascio della patente. Tuttavia l’ispettorato mitiga questa disciplina sanzionatoria specificando che l’adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.

Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall’Ispettorato sulla base di un accertamento in ordine all’assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l’assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento.

 

SANZIONI

Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d’ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi dell’Ispettorato del Lavoro o di altri organi di vigilanza.

Viene inoltre confermato che qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

 

Ai fini della corretta compilazione della dichiarazione/autocertificazione e della prossima richiesta della patente a crediti mediante accesso al portale Vi chiediamo di contattare direttamente il Vostro consulente di riferimento in materia di sicurezza.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti

 

Allegati: Modulo di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva

Autoceritifcazione-requisiti-Patente (1)

DEDUCIBILITA’ COSTI AUTOVETTURE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

L’ART. 164 DPR 917/86 disciplina il trattamento fiscale ai fini IRES/IRPEF dei costi di acquisizione in proprietà, leasing e noleggio delle autovetture e dei costi di utilizzo e gestione delle stesse (manutenzione, assicurazione, bollo, etc.).

 

ACQUISTO DI AUTOVETTURA IN PROPRIETA’/LEASING

I costi di acquisto/leasing dell’autovettura sono deducibili dal reddito d’impresa o professionale:

  • nel limite del 20% del costo;
  • in base ad un limite massimo di spesa di €. 18.075,99.

Nei casi in cui il costo di acquisto in proprietà o leasing superi il plafond di €. 18.075,99 la deduzione è comunque limitata al tetto massimo e risulta al più pari a soli:

  • €. 18.075,99 x 20% = €. 3.615,20.

In caso di acquisto in proprietà il costo deducibile viene ripartito in più esercizi con applicazione dell’aliquota di ammortamento del 25% (€. 903,80 deducibile all’anno).

In caso di acquisto in leasing il costo viene ripartito in base alla durata del contratto ma la deduzione fiscale deve avvenire in un periodo non inferiore alla durata dell’ammortamento (se si stipula un contratto con durata di 24 mesi la deduzione fiscale avviene in 48 mesi).

 

SPESE PER UTILIZZO E GESTIONE DELLE AUTOVETTURE

Le spese relative all’utilizzo e alla gestione delle autovetture (come carburante, autostrade, manutenzione, eccetera) sono deducibili nel limite del 20% del costo.

Il carburante deve essere acquistato con fattura elettronica e pagato con mezzi tracciati (es. carte di credito, bancomat, carte prepagate, etc.).

 

NOLEGGIO AUTOVETTURA

I canoni di noleggio dell’autovettura sono deducibili dal reddito d’impresa o professionale:

  • nel limite del 20% del costo;
  • in base ad un limite annuo massimo di spesa di €. 3.615,20.

Nei casi in cui il canone annuo effettivo superi il plafond di €. 3.615,20 la deduzione è comunque limitata al tetto massimo e risulta al più pari a soli:

  • €. 3.615,20 x 20% = €. 723,04.

In caso di noleggio inferiore all’anno è necessario ragguagliare il limite massimo deducibile ai giorni di durata del contratto.

 

NOLEGGIO FULL SERVICE

Il contratto di noleggio può anche comprendere alcune spese accessorie, quali quelle di gestione, manutenzione, assicurazione, soccorso stradale, eccetera, in tal caso si parla di noleggio full service.

La deducibilità delle spese accessorie “full service”, solo se sono evidenziate distintamente nel contratto ed in fattura, non sono computate nel limite di deducibilità dei canoni di €. 3.615,20 ma scontano solo il limite di deducibilità del 20%.

DETRAZIONE IVA

L’iva è detraibile al 40% per i costi di acquisizione in proprietà, leasing e noleggio delle autovetture e per i costi di utilizzo e di gestione dei mezzi.