SCADENZARIO APRILE 2025
Per la consultazione dell’elenco completo delle scadenze fiscali di aprile 2025 pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate cliccate sul seguente link:
https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/scadenzario/main.php
Per la consultazione dell’elenco completo delle scadenze fiscali di aprile 2025 pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate cliccate sul seguente link:
https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/scadenzario/main.php
Dal 01.04.2025 si deve utilizzare il documento elettronico TD29 per regolarizzare la fattura elettronica di acquisto quando il fornitore non ha emesso la fattura correttamente o non l’ha emessa affatto.
TERMINE DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO TD29
Le aziende e i professionisti devono inviare il documento TD29 per denunciare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 (novanta) giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.
SANZIONE PER MANCATA EMISSIONE DEL DOCUMENTO TD29
Il cessionario o committente che non emette il documento TD29 ai sensi dell’art. 6 C. 8 D. Lgs 471/97 entro novanta giorni è soggetto ad una sanzione pari al 70% dell’imposta con un minimo di €. 250.
PRECISAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO TD29
In merito alle specifiche tecniche operative per la compilazione del documento TD29 si precisa che:
Per la consultazione dell’elenco completo delle scadenze fiscali di marzo 2025 pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate cliccate sul seguente link:
https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/scadenzario/main.php
Il decreto milleproroghe in sede di conversione nella L. 15/2025 ha previsto per le prestazioni sanitarie a privati il divieto di emissione della fattura elettronica fino al 31.12.2025 (in precedenza 31.03.2025).
Per effetto della proroga in esame, pertanto, fino al 31.12.2025 le fatture per prestazioni sanitarie a persone fisiche non dovranno essere trasmesse elettronicamente.
Con l’approvazione definitiva della Legge Finanziaria 2025 sono state introdotte una serie di modifiche alle disposizioni relative alle detrazioni riconosciute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico.
INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO
In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, è stata rimodulata l’aliquota dell’agevolazione, fermo il limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF, da ripartire in dieci quote annuali, compete con l’aliquota:
Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è fissata al:
INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR.
Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF, da ripartire in dieci quote annuali, compete con l’aliquota:
Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è fissata al:
Caldaie alimentate a combustibili fossili
Le caldaie alimentate a combustibili fossili sfruttano fonti energetiche non rinnovabili, come gas naturale, GPL, gasolio, carbone e olio combustibile.
Dall’1.1.2025, in attuazione alla direttiva UE 24.4.2024 n. 1275 (c.d. “Case green”) le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili sono state integralmente escluse dagli interventi agevolabili.
NOTA BENE
Per poter beneficiare della detrazione del 50% per il 2025 e del 36% per il 2026 e 2027, la Legge Finanziaria 2025, per entrambe le tipologie di intervento, richiede il soddisfacimento di due condizioni: il contribuente deve possedere un diritto reale sull’immobile (ad esempio, proprietà o usufrutto) e deve adibirlo ad abitazione principale, stabilendovi la propria residenza. Invece, coloro che detengono l’immobile senza un diritto reale (ad esempio, in locazione o in comodato gratuito), così come i familiari conviventi del proprietario, possono usufruire della detrazione in misura ridotta, pari al 36% per il 2025 e al 30% per il 2026 e 2027.
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
La Legge Finanziaria 2025 non interviene sulla detrazione del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (articolo 119-ter del decreto-legge n. 34/2020) che quindi risulta applicabile fino al 31.12.2025.
Per richiedere l’agevolazione è necessario che gli interventi da realizzare rispondano ai requisiti indicati nel regolamento riportato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 e il rispetto di questi requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.
Si ricorda che per le spese sostenute dal 30.12.2023, l’art. 3, DL n. 212/2023 ha ridotto l’ambito oggettivo di applicazione della detrazione, limitando il beneficio soltanto agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto scale / rampe / ascensori / servoscala / piattaforme elevatrici.
Anche per queste spese vige l’obbligo di pagamento con bonifico “dedicato”, come per le spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.
BONUS MOBILI
La Legge Finanziaria 2025 proroga anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinati requisiti) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.
Per le spese sostenute fino al 31.12.2025, viene dunque confermata la detrazione nella misura del 50%, ferma restando la necessità che siano stati eseguiti interventi di recupero edilizio, per i quali si fruisce della relativa detrazione, iniziati dall’1.1.2024.
BONUS VERDE
La Legge Finanziaria 2025 non ha riproposto né prorogato la detrazione per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi / coperture a verde / giardini pensili.
Pertanto, tale detrazione dall’1.1.2025 non è più fruibile.
NOTA BENE
Ricordiamo, come esaminato in dettaglio nella nostra precedente circolare n.6: “Nuovi limiti alle detrazioni per oneri”, che in base al nuovo art. 16-ter, TUIR, per i contribuenti con reddito superiore ad euro 75.000, a decorrere dalle spese sostenute 2025, è applicabile un nuovo ammontare massimo di spese detraibili, variabile in base all’ammontare del reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare.
MASSIMALI PROVVIGIONALI ENASARCO PER L’ANNO 2025
L’importo dei massimali 2025 per il calcolo dei contributi previdenziali Enasarco, per gli agenti operanti come ditta individuale o società di persone, sono stabiliti nella misura seguente:
MINIMALI CONTRIBUTIVI PER L’ANNO 2025:
Gli importi dei minimali contributivi per il 2025, per gli agenti operanti come ditta individuale o società di persone, sono stabiliti nella misura seguente:
Si rammenta che per determinare i minimali contributivi vanno considerati il:
PRINCIPIO DI PRODUTTIVITA’, in base al quale il minimale contributivo è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno.
La maturazione di provvigioni anche per un solo trimestre, fa scattare l’obbligo di versamento del minimale anche con riferimento agli altri trimestri.
Se il rapporto di agenzia è rimasto “improduttivo” per tutto l’anno, il minimale contributivo non è dovuto.
PRINCIPIO DI FRAZIONABILITA’, in base al quale il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali.
ALIQUOTE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ENASARCO
Le aliquote dei contributi previdenziali e assistenziali sono uguali all’anno precedente:
L’approvazione definitiva della Finanziaria 2025 (Legge n. 207/2024) ha confermato l’introduzione del nuovo art. 16-ter TUIR, che prevede nuovi limiti alla detrazione delle spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000.
Il limite è variabile in funzione all’ammontare del reddito e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico ed è così determinato:
(*) Per gli oneri detraibili in più rate / annualità rileva la rata di competenza dell’anno.
L‘importo base ed il coefficiente da applicare sono fissati nelle seguenti misure:
Da quanto sopra deriva pertanto che i limiti delle spese / oneri detraibili sono così individuati.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo dal 1.01.2025 al raggiungimento del limite massimo NON saranno più detraibili:
Diversamente, è confermato che le spese sanitarie, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR non concorrono mai all’ammontare massimo di spesa / onere detraibile nel rispetto del nuovo limite in esame.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
L’art. 2 del D.Lgs 87/2024 ha definito il nuovo regime sanzionatorio nell’ambito delle cessioni intracomunitarie di beni con trasporto o spedizione a cura del cliente (ovvero con resa INCOTERMS: Ex Works o FCA).
In particolare, la novella stabilisce un termine di 90 (novanta) giorni dalla consegna del bene entro il quale lo stesso deve pervenire nello Stato di destinazione del cliente.
Quindi, qualora il bene non risulti pervenuto nello Stato del cliente entro il termine di 90 giorni dalla consegna il cedente, oltre a versare l’imposta dovuta, sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50% dell’IVA dovuta.
La sanzione non si applica, se nei 30 giorni successivi (e quindi complessivamente entro il termine di 120 giorni dalla consegna del bene), l’operazione viene regolarizzata mediante l’emissione di nota di debito al cliente contenente l’IVA ed eseguito conseguentemente il relativo versamento.
L’applicazione della nuova previsione normativa opera a partire dal 1° settembre 2024.
Pertanto, per i beni consegnati dal 01.09.2024 dovrà essere monitorato il termine dei 90 giorni entro il quale gli stessi dovranno pervenire nello Stato UE del cliente.
PROVA CESSIONI INTRACOMUNITARIE
Con l’occasione desideriamo inoltre ricordare i documenti necessari per la prova delle cessioni intracomunitarie di beni (art. 41 co.1 D.L. 331/1993) con trasporto o spedizione a cura del cliente (ovvero con resa INCOTERMS: Ex Works o FCA).
Le prove di cui infra permettono quindi di beneficiare della NON imponibilità dell’operazione e quindi di non avere contestazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria che possa riqualificare l’operazione come cessione imponibile IVA con conseguente richiesta di versamento dell’imposta oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50% dell’IVA dovuta.
Se il trasporto è effettuato a cura dell’acquirente, il venditore deve essere in possesso di:
Due prove del gruppo A o almeno 1 prova del seguente gruppo A e 1 del gruppo B
Prove del gruppo A:
A.1 – documento o lettera CMR firmato per avvenuta consegna;
A.2 – polizza di carico;
A.3 – fattura di trasporto aereo;
A.4 – fattura emessa dallo spedizioniere.
Prove del gruppo B:
B.1 – polizza assicurativa relativa alla spedizione o trasporto dei beni;
B.2 – documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
B.3 – documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (ad es. notaio) che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
B.4 – ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito di beni in tale Stato membro.
INOLTRE
C) La dichiarazione dell’acquirente, prevista dall’art. 45-bis Reg. UE 282/2011 (vedi modello in calce), che deve pervenire al venditore entro il giorno 10 del mese successivo alla cessione.
La dichiarazione dell’acquirente deve certificare:
– che i beni sono stati spediti o trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto;
– che la merce è giunta nello stato membro di destinazione di beni.
La dichiarazione deve contenere tutti i seguenti elementi:
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Il D.M. del 4 aprile 2023, n. 59, emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha introdotto il regolamento recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, denominato brevemente RENTRI.
Il nuovo sistema ha preso il posto del SISTRI (Sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali) istituito nel 2010, ma mai entrato effettivamente in funzione; il SISTRI è stato infatti definitivamente soppresso il 1.1. 2019.
OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL RENTRI
L’iscrizione al RENTRI è obbligatoria per tutti i soggetti ad oggi obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti ed obbligati alla compilazione dei formulari dei rifiuti.
Si precisa che dovranno essere fatte tante iscrizioni quante sono le unità locali interessate dall’obbligo.
Inoltre, i soggetti obbligati, dovranno procedere all’iscrizione al RENTRI entro scadenze diverse, in relazione alla tipologia di attività svolta ed al numero di dipendenti occupati come meglio sotto specificato.
OBBLIGO DI TENUTA DEL NUOVO REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO E DEL FIR DAL 13.02.2025
Indipendentemente dalla gradualità dell’obbligo di iscrizione al RENTRI, a far data dal 13.02.2025, i soggetti obbligati di cui sopra dovranno tenere il “nuovo” registro cronologico di carico e scarico nonché i “nuovi” formulari di identificazione del rifiuto (FIR), secondo i modelli previsti dal D.M. 59/2023, secondo le seguenti modalità:
In ogni caso successivamente all’iscrizione al RENTRI la modalità di tenuta del registro e la vidimazione dei “FIR” sarà esclusivamente digitale.
SCADENZE PROGRESSIVE PER L’ISCRIZIONE AL RENTRI E PER I RELATIVI ADEMPIMENTI
L’iscrizione al RENTRI deve avvenire progressivamente, in relazione alla tipologia di attività svolta e al numero di dipendenti. Pertanto:
Entro il 13 febbraio 2025 devono iscriversi:
Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 dovranno iscriversi:
Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 dovranno iscriversi:
I movimenti annotati nel registro cronologico di carico e scarico andranno trasmessi digitalmente, per ogni unità locale, con cadenza mensile, inserendo i dati del mese precedente.
COSTI DI ISCRIZIONE AL RENTRI
Al momento di iscrizione al RENTRI è previsto il pagamento dei diritti di segreteria nonché di un contributo annuale che varia in base alla tipologia di impresa e al numero di dipendenti. Successivamente, l’iscritto sarà tenuto a versare il contributo annuale entro il 30 aprile di ogni anno.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.