SCADENZARIO APRILE 2025

Per la consultazione dell’elenco completo delle scadenze fiscali di aprile 2025 pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate cliccate sul seguente link:

https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/scadenzario/main.php

 

 

DOCUMENTO TD29 PER COMUNICARE LE FATTURE NON RICEVUTE O IRREGOLARI

Dal 01.04.2025 si deve utilizzare il documento elettronico TD29 per regolarizzare la fattura elettronica di acquisto quando il fornitore non ha emesso la fattura correttamente o non l’ha emessa affatto.

 

TERMINE DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO TD29

Le aziende e i professionisti devono inviare il documento TD29 per denunciare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 (novanta) giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

 

SANZIONE PER MANCATA EMISSIONE DEL DOCUMENTO TD29

Il cessionario o committente che non emette il documento TD29 ai sensi dell’art. 6 C. 8 D. Lgs 471/97 entro novanta giorni è soggetto ad una sanzione pari al 70% dell’imposta con un minimo di €. 250.

 

PRECISAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO TD29

In merito alle specifiche tecniche operative per la compilazione del documento TD29 si precisa che:

  • Nel campo cedente/prestatore deve essere riportato un soggetto diverso da quello indicato nel campo cessionario/committente (per evitare lo scarto con codice errore “00471”);
  • Nel campo cedente/prestatore possono essere riportati soltanto i dati di operatori nazionali (per evitare lo scarto con codice errore “00473”);
  • Deve essere indicata la partita iva del cedente/prestatore (per evitare lo scarto con codice errore “00475”).

SCADENZARIO MARZO 2025

Per la consultazione dell’elenco completo delle scadenze fiscali di marzo 2025 pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate cliccate sul seguente link:

https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/scadenzario/main.php

DIVIETO DI FATTURA ELETTRONICA PER PRESTAZIONI SANITARIE FINO AL 31.12.2025

Il decreto milleproroghe in sede di conversione nella L. 15/2025 ha previsto per le prestazioni sanitarie a privati il divieto di emissione della fattura elettronica fino al 31.12.2025 (in precedenza 31.03.2025).

 

Per effetto della proroga in esame, pertanto, fino al 31.12.2025 le fatture per prestazioni sanitarie a persone fisiche non dovranno essere trasmesse elettronicamente.

DETRAZIONI PER LAVORI EDILIZI E NOVITA’ DELLA FINANZIARIA 2025

Con l’approvazione definitiva della Legge Finanziaria 2025 sono state introdotte una serie di modifiche alle disposizioni relative alle detrazioni riconosciute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico.

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, è stata rimodulata l’aliquota dell’agevolazione, fermo il limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF, da ripartire in dieci quote annuali, compete con l’aliquota:

  • del 50% per le spese sostenute nel 2025;
  • del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è fissata al:

  • 36% per le spese sostenute nel 2025;
  • 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR.

Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF, da ripartire in dieci quote annuali, compete con l’aliquota:

  • del 50% per le spese sostenute nel 2025;
  • del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è fissata al:

  • 36% per le spese sostenute nel 2025;
  • 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

Caldaie alimentate a combustibili fossili

Le caldaie alimentate a combustibili fossili sfruttano fonti energetiche non rinnovabili, come gas naturale, GPL, gasolio, carbone e olio combustibile.

Dall’1.1.2025, in attuazione alla direttiva UE 24.4.2024 n. 1275 (c.d. “Case green”) le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili sono state integralmente escluse dagli interventi agevolabili.

NOTA BENE

Per poter beneficiare della detrazione del 50% per il 2025 e del 36% per il 2026 e 2027, la Legge Finanziaria 2025, per entrambe le tipologie di intervento, richiede il soddisfacimento di due condizioni: il contribuente deve possedere un diritto reale sull’immobile (ad esempio, proprietà o usufrutto) e deve adibirlo ad abitazione principale, stabilendovi la propria residenza. Invece, coloro che detengono l’immobile senza un diritto reale (ad esempio, in locazione o in comodato gratuito), così come i familiari conviventi del proprietario, possono usufruire della detrazione in misura ridotta, pari al 36% per il 2025 e al 30% per il 2026 e 2027.

 

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

La Legge Finanziaria 2025 non interviene sulla detrazione del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (articolo 119-ter del decreto-legge n. 34/2020) che quindi risulta applicabile fino al 31.12.2025.

Per richiedere l’agevolazione è necessario che gli interventi da realizzare rispondano ai requisiti indicati nel regolamento riportato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 e il rispetto di questi requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.

Si ricorda che per le spese sostenute dal 30.12.2023, l’art. 3, DL n. 212/2023 ha ridotto l’ambito oggettivo di applicazione della detrazione, limitando il beneficio soltanto agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto scale / rampe / ascensori / servoscala / piattaforme elevatrici.

Anche per queste spese vige l’obbligo di pagamento con bonifico “dedicato”, come per le spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.

BONUS MOBILI

La Legge Finanziaria 2025 proroga anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinati requisiti) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.

Per le spese sostenute fino al 31.12.2025, viene dunque confermata la detrazione nella misura del 50%, ferma restando la necessità che siano stati eseguiti interventi di recupero edilizio, per i quali si fruisce della relativa detrazione, iniziati dall’1.1.2024.

BONUS VERDE

La Legge Finanziaria 2025 non ha riproposto né prorogato la detrazione per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi / coperture a verde / giardini pensili.

Pertanto, tale detrazione dall’1.1.2025 non è più fruibile.

NOTA BENE


Ricordiamo, come esaminato in dettaglio nella nostra precedente circolare n.6: “Nuovi limiti alle detrazioni per oneri”, che in base al nuovo art. 16-ter, TUIR, per i contribuenti con reddito superiore ad euro 75.000, a decorrere dalle spese sostenute 2025, è applicabile un nuovo ammontare massimo di spese detraibili, variabile in base all’ammontare del reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare.

ENASARCO – MASSIMALI E MINIMALI PER L’ANNO 2025

MASSIMALI PROVVIGIONALI ENASARCO PER L’ANNO 2025

L’importo dei massimali 2025 per il calcolo dei contributi previdenziali Enasarco, per gli agenti operanti come ditta individuale o società di persone, sono stabiliti nella misura seguente:

 

 

MINIMALI CONTRIBUTIVI PER L’ANNO 2025:

Gli importi dei minimali contributivi per il 2025, per gli agenti operanti come ditta individuale o società di persone, sono stabiliti nella misura seguente:

Si rammenta che per determinare i minimali contributivi vanno considerati il:

 

PRINCIPIO DI PRODUTTIVITA’, in base al quale il minimale contributivo è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno.

La maturazione di provvigioni anche per un solo trimestre, fa scattare l’obbligo di versamento del minimale anche con riferimento agli altri trimestri.

Se il rapporto di agenzia è rimasto “improduttivo” per tutto l’anno, il minimale contributivo non è dovuto.

PRINCIPIO DI FRAZIONABILITA’, in base al quale il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali.

 

ALIQUOTE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ENASARCO

Le aliquote dei contributi previdenziali e assistenziali sono uguali all’anno precedente:

NUOVI LIMITI ALLE DETRAZIONI PER ONERI

L’approvazione definitiva della Finanziaria 2025 (Legge n. 207/2024) ha confermato l’introduzione del nuovo art. 16-ter TUIR, che prevede nuovi limiti alla detrazione delle spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000.

Il limite è variabile in funzione all’ammontare del reddito e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico ed è così determinato:

(*) Per gli oneri detraibili in più rate / annualità rileva la rata di competenza dell’anno.

Limporto base ed il coefficiente da applicare sono fissati nelle seguenti misure:

         

Da quanto sopra deriva pertanto che i limiti delle spese / oneri detraibili sono così individuati.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo dal 1.01.2025 al raggiungimento del limite massimo NON saranno più detraibili:

  • le spese universitarie, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. e, TUIR;
  • le spese di istruzione, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. e-bis), TUIR;
  • le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. i-sexies), TUIR;
  • le spese per attività sportive dei ragazzi, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. i-quinquies), TUIR;
  • le spese funebri, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. d), TUIR;
  • le spese veterinarie, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. c-ter), TUIR;
  • gli interessi passivi / oneri accessori / quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale contratti dal 1.01.2025;
  • i premi di assicurazione, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. f) e f-bis), TUIR, relativi a contratti stipulati dal 1.01.2025. Trattasi dei premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte / non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana / invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero il rischio di eventi calamitosi per un’unità immobiliare ad uso abitativo;
  • le rate delle spese per interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR o altre disposizioni normative, sostenute dal 1.01.2025.

 

Diversamente, è confermato che le spese sanitarie, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR non concorrono mai all’ammontare massimo di spesa / onere detraibile nel rispetto del nuovo limite in esame.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE CON RESA INCOTERMS EX WORKS O FCA – NUOVO TERMINE DI 90 GIORNI

L’art. 2 del D.Lgs 87/2024 ha definito il nuovo regime sanzionatorio nell’ambito delle cessioni intracomunitarie di beni con trasporto o spedizione a cura del cliente (ovvero con resa INCOTERMS: Ex Works o FCA).

In particolare, la novella stabilisce un termine di 90 (novanta) giorni dalla consegna del bene entro il quale lo stesso deve pervenire nello Stato di destinazione del cliente.

Quindi, qualora il bene non risulti pervenuto nello Stato del cliente entro il termine di 90 giorni dalla consegna il cedente, oltre a versare l’imposta dovuta, sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50% dell’IVA dovuta.

La sanzione non si applica, se nei 30 giorni successivi (e quindi complessivamente entro il termine di 120 giorni dalla consegna del bene), l’operazione viene regolarizzata mediante l’emissione di nota di debito al cliente contenente l’IVA ed eseguito conseguentemente il relativo versamento.

L’applicazione della nuova previsione normativa opera a partire dal 1° settembre 2024.

Pertanto, per i beni consegnati dal 01.09.2024 dovrà essere monitorato il termine dei 90 giorni entro il quale gli stessi dovranno pervenire nello Stato UE del cliente.

PROVA CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Con l’occasione desideriamo inoltre ricordare i documenti necessari per la prova delle cessioni intracomunitarie di beni (art. 41 co.1 D.L. 331/1993) con trasporto o spedizione a cura del cliente (ovvero con resa INCOTERMS: Ex Works o FCA).

Le prove di cui infra permettono quindi di beneficiare della NON imponibilità dell’operazione e quindi di non avere contestazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria che possa riqualificare l’operazione come cessione imponibile IVA con conseguente richiesta di versamento dell’imposta oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50% dell’IVA dovuta.

 

 

 

Se il trasporto è effettuato a cura dell’acquirente, il venditore deve essere in possesso di:

Due prove del gruppo A o almeno 1 prova del seguente gruppo A e 1 del gruppo B

Prove del gruppo A:

A.1 – documento o lettera CMR firmato per avvenuta consegna;

A.2 – polizza di carico;

A.3 – fattura di trasporto aereo;

A.4 – fattura emessa dallo spedizioniere.

Prove del gruppo B:

B.1 – polizza assicurativa relativa alla spedizione o trasporto dei beni;

B.2 – documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;

B.3 – documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (ad es. notaio) che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;

B.4 – ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito di beni in tale Stato membro.

INOLTRE

C) La dichiarazione dell’acquirente, prevista dall’art. 45-bis Reg. UE 282/2011 (vedi modello in calce), che deve pervenire al venditore entro il giorno 10 del mese successivo alla cessione.

La dichiarazione dell’acquirente deve certificare:

– che i beni sono stati spediti o trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto;

– che la merce è giunta nello stato membro di destinazione di beni.

La dichiarazione deve contenere tutti i seguenti elementi:

  • la data di rilascio;
  • il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
  • la quantità e la natura dei beni;
  • la data ed il luogo di arrivo dei beni;
  • in caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
  • l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL’ACQUIRENTE

REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE SULLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Il D.M. del 4 aprile 2023, n. 59, emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha introdotto il regolamento recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, denominato brevemente RENTRI.

Il nuovo sistema ha preso il posto del SISTRI (Sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali) istituito nel 2010, ma mai entrato effettivamente in funzione; il SISTRI è stato infatti definitivamente  soppresso il 1.1. 2019.

 

OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL RENTRI

L’iscrizione al RENTRI è obbligatoria per tutti i soggetti ad oggi obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti ed obbligati alla compilazione dei formulari dei rifiuti.

Si precisa che dovranno essere fatte tante iscrizioni quante sono le unità locali interessate dall’obbligo.

Inoltre, i soggetti obbligati, dovranno procedere all’iscrizione al RENTRI entro scadenze diverse, in relazione alla tipologia di attività svolta ed al numero di dipendenti occupati come meglio sotto specificato.

 

OBBLIGO DI TENUTA DEL NUOVO REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO E DEL FIR DAL 13.02.2025

Indipendentemente dalla gradualità dell’obbligo di iscrizione al RENTRI, a far data dal 13.02.2025, i soggetti obbligati di cui sopra dovranno tenere il “nuovo” registro cronologico di carico e scarico nonché i “nuovi” formulari di identificazione del rifiuto (FIR), secondo i modelli previsti dal D.M. 59/2023, secondo le seguenti modalità:

  • Obbligati all’iscrizione al RENTRI entro il 02.2025: per questi soggetti la tenuta del “nuovo” registro di carico e scarico e la vidimazione dei “nuovi” formulari dei rifiuti andrà effettuata esclusivamente in modalità digitale tramite il portale RENTRI;
  • Obbligati all’iscrizione al RENTRI successivamente al 02.2025: questi soggetti dovranno tenere il “nuovo” registro di carico e scarico dei rifiuti con modalità cartacea previa vidimazione dello stesso presso la Camera di Commercio. I “nuovi” formulari di identificazione del rifiuto (FIR), dovranno essere vidimati digitalmente, prima del loro utilizzo, attraverso il servizio messo a disposizione dal RENTRI: https://www.rentri.gov.it/it, previa registrazione all’area riservata con autenticazione tramite SPID, CIE e CNS.

In ogni caso successivamente all’iscrizione al RENTRI la modalità di tenuta del registro e la vidimazione dei “FIR” sarà esclusivamente digitale.

 

SCADENZE PROGRESSIVE PER L’ISCRIZIONE AL RENTRI E PER I RELATIVI ADEMPIMENTI

L’iscrizione al RENTRI deve avvenire progressivamente, in relazione alla tipologia di attività svolta e al numero di dipendenti. Pertanto:

 

Entro il 13 febbraio 2025 devono iscriversi:

  • Impianti di trattamento dei rifiuti;
  • Trasportatori di rifiuti;
  • Commercianti/intermediari di rifiuti;
  • Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con più di 50 dipendenti.

 

Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 dovranno iscriversi:

  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con più di 10 dipendenti.

 

Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 dovranno iscriversi:

  • Le restanti imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi obbligati ai sensi dell’art. 12 comma 1 DM 59/2023.

 

I movimenti annotati nel registro cronologico di carico e scarico andranno trasmessi digitalmente, per ogni unità locale, con cadenza mensile, inserendo i dati del mese precedente.

 

COSTI DI ISCRIZIONE AL RENTRI

Al momento di iscrizione al RENTRI è previsto il pagamento dei diritti di segreteria nonché di un contributo annuale che varia in base alla tipologia di impresa e al numero di dipendenti.  Successivamente, l’iscritto sarà tenuto a versare il contributo annuale entro il 30 aprile di ogni anno.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.