SCADENZARIO AGOSTO 2026


Per la consultazione dell’elenco completo delle scadenze fiscali di agosto 2026 pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate cliccate sul seguente link:
https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/scadenzario/main.php


Per la consultazione dell’elenco completo delle scadenze fiscali di agosto 2026 pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate cliccate sul seguente link:
https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/scadenzario/main.php
Tutte le imprese con sede legale in Italia, e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, sono obbligate a stipulare entro il 31 marzo di quest’anno una polizza per i danni causati da calamità naturali nel territorio nazionale.
BENI DA ASSICURARE
I beni da assicurare sono quelli identificati ai numeri 1), 2) e 3) nella sezione Attivo voce BII del Bilancio CEE:
In caso di immobili locati il proprietario deve stipulare la polizza per l’immobile mentre il locatario deve stipulare la polizza per impianti, macchinari e attrezzature che si trovano all’interno dei fabbricati; in fase di stipula si consiglia di valutare l’assicurazione di altri beni oltre a quelli obbligatori (per es. merci, materie prime, prodotti in rimanenza, arredamento).
EVENTI DA ASSICURARE
Gli eventi da assicurare che si possono verificare nel territorio nazionale sono:
La stipula della polizza è obbligatoria, e anche se al momento non sono previste sanzioni dirette si terrà conto dell’inadempimento nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
PIATTAFORMA PER CONFRONTARE LE POLIZZE
Al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all’obbligo, l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) dovrà gestire, anche attraverso la piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle polizze assicurative degli autoveicoli, un portale informatico che consenta di comparare in modo trasparente i contratti offerti dalle imprese di assicurazione.
Dal 2025 viene introdotto l’obbligo di pagamento tracciato per:
In caso di pagamento NON tracciato i costi sono indeducibili e i rimborsi spese saranno tassati in capo a dipendenti e amministratori.
Con la presente circolare definiamo quali sono i mezzi di pagamento da utilizzare per il pagamento delle spese in oggetto e definiamo le spese di rappresentanza soggette a questo nuovo obbligo; si precisa che restano escluse dall’obbligo di tracciabilità le spese di pubblicità e di sponsorizzazione.
MEZZI DI PAGAMENTO TRACCIATO
I mezzi di pagamento tracciato che consentono la deducibilità dal reddito di impresa o professionale sono:
– carte di credito;
– carte di debito;
– bonifici bancari e postali;
– assegni bancari o circolari;
– altre soluzioni di pagamento elettronico (anche pagamenti con smartphone se viene garantita l’identificazione dell’autore).
Con questa nuova normativa gli obblighi documentali per imprese e professionisti risultano sicuramente incrementati poiché sarà necessario controllare e conservare tutte le attestazioni di pagamento posto che la mancanza del documento rende i costi indeducibili.
SPESE DI RAPPRESENTANZA E OMAGGI PAGATI DALLE IMPRESE
Dal 2025 sono soggette all’obbligo di tracciabilità per le imprese le seguenti spese di cui all’art. 108 c. 2 TUIR:
SPESE DI RAPPRESENTANZA PER LE IMPRESE
Il DM 19.11.2008 definisce le caratteristiche delle spese di rappresentanza per le imprese:
Costituiscono spese di rappresentanza per le imprese:
Limite di deducibilità per le spese di rappresentanza delle imprese:
La deducibilità IRES/IRPEF per le imprese è consentita in rapporto ai ricavi della gestione caratteristica dichiarati nell’anno con le seguenti percentuali:

OMAGGI ACQUISTATI DA IMPRESE
Gli omaggi acquistati dalle imprese, anche se di importo unitario inferiore a €. 50,00 (cinquanta), dal 2025 dovranno essere pagati con mezzi tracciati.
OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA PER PRESTAZIONI SANITARIE VERSO PRIVATI DAL 01.04.2025
Il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rivolte ai consumatori finali per quest’anno è stato prorogato solo fino al 31.03.2025.
A partire dal 01.04.2025 le fatture per prestazioni sanitarie dovranno quindi essere trasmesse elettronicamente.
Il cambiamento in corso d’anno fa immaginare che siano in corso modifiche nel sistema di interscambio per garantire la tutela della privacy dei pazienti.
IMPOSTA DI BOLLO
Il passaggio da fattura cartacea a fattura elettronica comporterà una modifica nella gestione dell’imposta di bollo che dovrà essere assolta in modo virtuale con versamento periodico tramite modello F24.
La fattura elettronica per spese di ristoranti e alberghi deve essere intestata alla società/ditta.
I dati dei fruitori del servizio (amministratori, dipendenti, clienti, etc.) devono essere indicati nella copia cartacea di cortesia della fattura o in un’apposita nota allegata.
SPESE DI RISTORANTI E ALBERGHI SOSTENUTE PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DI SRL/SPA IN TRASFERTA
Le spese di vitto e alloggio per le trasferte effettuate FUORI dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti/amministratori hanno l’iva detraibile e sono deducibili al 100% per un ammontare non superiore a:

Se le spese di ristoranti e alberghi sono invece sostenute per trasferte NEL territorio comunale i costi sono deducibili al 75% e l’iva è detraibile; gli importi dovranno essere comunicati al consulente del lavoro e tassati in capo al dipendente/amministratore.
SPESE DI RISTORANTI E ALBERGHI SOSTENUTE PER CLIENTI
Sono deducibili al 75% con iva detraibile le spese di vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti:
Al di fuori di questi casi le spesa di ristorante e albergo sostenute per i clienti vengono considerate di pubbliche relazioni ed i relativi costi sono considerati di rappresentanza con deducibilità dei costi al 75% e iva indetraibile.
SPESE DI RISTORANTI E ALBERGHI “DI RAPPRESENTANZA”
Se le spese di ristoranti e alberghi sono sostenute per finalità promozionali o di pubbliche relazioni e per dare una buona immagine dell’azienda come per es. ospitalità di fornitori, le spese sono considerate di rappresentanza con deducibilità del costo al 75% e iva indetraibile.
Il 75% delle spese di vitto e alloggio di rappresentanza devono essere sommate alle altre spese di rappresentanza e saranno deducibili in proporzione ai ricavi dell’anno, in misura pari:
Di seguito vi forniamo un prospetto esemplificativo, ma non esaustivo, per inquadrare in relazione alle spese di ristoranti e alberghi la detraibilità dell’iva e la deducibilità del costo.

*Spese di rappresentanza deducibili al 75%.
Il 75% di queste spese di rappresentanza concorrono a fine anno con le altre spese di rappresentanza inerenti per il calcolo del limite di deducibilità in relazione al totale dei ricavi.
DAL 01.02.2024 CODICE ERRORE 00477 PER FATTURA CON DICHIARAZIONE D’INTENTO
E’ stato introdotto un apposito controllo, con codice errore ‘00477’, che determina il rifiuto della fattura elettronica emessa se viene riscontrata l’invalidità della dichiarazione d’intento indicata nel campo “altri dati gestionali” dal fornitore.
COMPILAZIONE “altri dati gestionali” per l’emissione di fatture elettroniche con dichiarazione d’intento
Nell’emissione della fattura elettronica con dichiarazione d’intento codice natura N3.5 devono essere compilati i campi degli <Altri Dati Gestionali> per ogni dichiarazione d’intento ricevuta dal cliente, come di seguito specificato:
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 28.02.2020, ha approvato le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica. In base al suddetto provvedimento le regole, che prevedono tra l’altro nuovi codici natura operazione e tipo documento, avrebbero dovuto entrare in vigore dal 01.10.2020.
In considerazione dell’attuale situazione di emergenza dovuta alla crisi epidemiologica COVID-19 l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 20.04.2020 ha disposto il differimento dell’obbligo di utilizzo delle nuove regole al 01.01.2021.
Riepiloghiamo, pertanto, la situazione:
Con prossima circolare vi daremo le informazioni dettagliate sui “nuovi codici natura” e “tipo documento” istituiti.
