OBBLIGO DI STIPULA DELLA POLIZZA CATASTROFALE PER LE IMPRESE ENTRO IL 31 MARZO

Tutte le imprese con sede legale in Italia, e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, sono obbligate a stipulare entro il 31 marzo di quest’anno una polizza per i danni causati da calamità naturali nel territorio nazionale.

 

BENI DA ASSICURARE

I beni da assicurare sono quelli identificati ai numeri 1), 2) e 3) nella sezione Attivo voce BII del Bilancio CEE:

  • Terreni e fabbricati;
  • Impianti e macchinari;
  • Attrezzature industriali e commerciali.

In caso di immobili locati il proprietario deve stipulare la polizza per l’immobile mentre il locatario deve stipulare la polizza per impianti, macchinari e attrezzature che si trovano all’interno dei fabbricati; in fase di stipula si consiglia di valutare l’assicurazione di altri beni oltre a quelli obbligatori (per es. merci, materie prime, prodotti in rimanenza, arredamento).

 

EVENTI DA ASSICURARE

Gli eventi da assicurare che si possono verificare nel territorio nazionale sono:

  • Sismi;
  • Alluvioni;
  • Frane;
  • Inondazioni;
  • Esondazioni.

La stipula della polizza è obbligatoria, e anche se al momento non sono previste sanzioni dirette si terrà conto dell’inadempimento nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

 

PIATTAFORMA PER CONFRONTARE LE POLIZZE

Al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all’obbligo, l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) dovrà gestire, anche attraverso la piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle polizze assicurative degli autoveicoli, un portale informatico che consenta di comparare in modo trasparente i contratti offerti dalle imprese di assicurazione.

DAL 2025 OBBLIGHI DI PAGAMENTO TRACCIATO PER SPESE DI TRASFERTA, SPESE DI RAPPRESENTANZA E OMAGGI

Dal 2025 viene introdotto l’obbligo di pagamento tracciato per:

  • le spese di viaggio, trasporto, vitto, alloggio e simili, sostenute da dipendenti, amministratori o collaboratori in trasferta per motivi di lavoro;
  • i rimborsi spese pagati da imprese e professionisti per le spese di trasferta dei loro dipendenti e collaboratori;
  • le spese di rappresentanza e gli omaggi pagati da imprese.

In caso di pagamento NON tracciato i costi sono indeducibili e i rimborsi spese saranno tassati in capo a dipendenti e amministratori.

Con la presente circolare definiamo quali sono i mezzi di pagamento da utilizzare per il pagamento delle spese in oggetto e definiamo le spese di rappresentanza soggette a questo nuovo obbligo; si precisa che restano escluse dall’obbligo di tracciabilità le spese di pubblicità e di sponsorizzazione.

MEZZI DI PAGAMENTO TRACCIATO

I mezzi di pagamento tracciato che consentono la deducibilità dal reddito di impresa o professionale sono:

– carte di credito;

– carte di debito;

– bonifici bancari e postali;

– assegni bancari o circolari;

– altre soluzioni di pagamento elettronico (anche pagamenti con smartphone se viene garantita l’identificazione dell’autore).

Con questa nuova normativa gli obblighi documentali per imprese e professionisti risultano sicuramente incrementati poiché sarà necessario controllare e conservare tutte le attestazioni di pagamento posto che la mancanza del documento rende i costi indeducibili.

SPESE DI RAPPRESENTANZA E OMAGGI PAGATI DALLE IMPRESE

Dal 2025 sono soggette all’obbligo di tracciabilità per le imprese le seguenti spese di cui all’art. 108 c. 2 TUIR:

  • Spese di rappresentanza;
  • Omaggi anche di importo inferiore a €. 50,00.

SPESE DI RAPPRESENTANZA PER LE IMPRESE

Il DM 19.11.2008 definisce le caratteristiche delle spese di rappresentanza per le imprese:

  • Gratuità;
  • Finalità promozionale o di pubbliche relazioni;
  • Potenziali benefici economici per l’impresa o comportamenti rispondenti a pratiche commerciali di settore.

Costituiscono spese di rappresentanza per le imprese:

  • spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e svolte attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa;
  • le spese   per   feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose o in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa o in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;
  • ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, compresi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza.

Limite di deducibilità per le spese di rappresentanza delle imprese:

La deducibilità IRES/IRPEF per le imprese è consentita in rapporto ai ricavi della gestione caratteristica dichiarati nell’anno con le seguenti percentuali:

OMAGGI ACQUISTATI DA IMPRESE

Gli omaggi acquistati dalle imprese, anche se di importo unitario inferiore a €. 50,00 (cinquanta), dal 2025 dovranno essere pagati con mezzi tracciati.

PRESTAZIONI SANITARIE – DAL 01.04.2025 OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA

OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA PER PRESTAZIONI SANITARIE VERSO PRIVATI DAL 01.04.2025

 

Il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rivolte ai consumatori finali per quest’anno è stato prorogato solo fino al 31.03.2025.

A partire dal 01.04.2025 le fatture per prestazioni sanitarie dovranno quindi essere trasmesse elettronicamente.

 

Il cambiamento in corso d’anno fa immaginare che siano in corso modifiche nel sistema di interscambio per garantire la tutela della privacy dei pazienti.

 

IMPOSTA DI BOLLO

Il passaggio da fattura cartacea a fattura elettronica comporterà una modifica nella gestione dell’imposta di bollo che dovrà essere assolta in modo virtuale con versamento periodico tramite modello F24.

 

RISTORANTI E ALBERGHI – deducibilità dei costi e detraibilità dell’iva

La fattura elettronica per spese di ristoranti e alberghi deve essere intestata alla società/ditta.

I dati dei fruitori del servizio (amministratori, dipendenti, clienti, etc.) devono essere indicati nella copia cartacea di cortesia della fattura o in un’apposita nota allegata.

 

SPESE DI RISTORANTI E ALBERGHI SOSTENUTE PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DI SRL/SPA IN TRASFERTA

Le spese di vitto e alloggio per le trasferte effettuate FUORI dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti/amministratori hanno l’iva detraibile e sono deducibili al 100% per un ammontare non superiore a:

 

Se le spese di ristoranti e alberghi sono invece sostenute per trasferte NEL territorio comunale i costi sono deducibili al 75% e l’iva è detraibile; gli importi dovranno essere comunicati al consulente del lavoro e tassati in capo al dipendente/amministratore.

 

SPESE DI RISTORANTI E ALBERGHI SOSTENUTE PER CLIENTI

Sono deducibili al 75% con iva detraibile le spese di vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti:

  • in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni/servizi prodotti/erogati dall’impresa;
  • in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa.

Al di fuori di questi casi le spesa di ristorante e albergo sostenute per i clienti vengono considerate di pubbliche relazioni ed i relativi costi sono considerati di rappresentanza con deducibilità dei costi al 75% e iva indetraibile.

 

SPESE DI RISTORANTI E ALBERGHI “DI RAPPRESENTANZA”

Se le spese di ristoranti e alberghi sono sostenute per finalità promozionali o di pubbliche relazioni e per dare una buona immagine dell’azienda come per es. ospitalità di fornitori, le spese sono considerate di rappresentanza con deducibilità del costo al 75% e iva indetraibile.

Il 75% delle spese di vitto e alloggio di rappresentanza devono essere sommate alle altre spese di rappresentanza e saranno deducibili in proporzione ai ricavi dell’anno, in misura pari:

  • all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10.000.000 di euro;
  • allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10.000.000 di euro e fino a 50.000.000 di euro;
  • allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50.000.000 di euro.

 

Di seguito vi forniamo un prospetto esemplificativo, ma non esaustivo, per inquadrare in relazione alle spese di ristoranti e alberghi la detraibilità dell’iva e la deducibilità del costo.

 

*Spese di rappresentanza deducibili al 75%.

Il 75% di queste spese di rappresentanza concorrono a fine anno con le altre spese di rappresentanza inerenti per il calcolo del limite di deducibilità in relazione al totale dei ricavi.

 

 

FATTURA ELETTRONICA CON DICHIARAZIONE D’INTENTO – NOVITA’ DAL 01.02.2024

DAL 01.02.2024 CODICE ERRORE 00477 PER FATTURA CON DICHIARAZIONE D’INTENTO

E’ stato introdotto un apposito controllo, con codice errore ‘00477’, che determina il rifiuto della fattura elettronica emessa se viene riscontrata l’invalidità della dichiarazione d’intento indicata nel campo “altri dati gestionali” dal fornitore.

 

COMPILAZIONE “altri dati gestionali” per l’emissione di fatture elettroniche con dichiarazione d’intento

Nell’emissione della fattura elettronica con dichiarazione d’intento codice natura N3.5 devono essere compilati i campi degli  <Altri Dati Gestionali> per ogni dichiarazione d’intento ricevuta dal cliente, come di seguito specificato:

  • nel campo <Tipo Dato>deve essere riportata la dicitura “INTENTO
  • nel campo <Riferimento Testo>deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” ( 08060120341234567-000001)
  • nel campo <Riferimento Data>deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

 

NUOVE SPECIFICHE TECNICHE FEB2B

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 28.02.2020, ha approvato le nuove specifiche tecniche per la  fatturazione elettronica. In base al suddetto provvedimento le regole, che prevedono tra l’altro nuovi codici natura operazione e tipo documento, avrebbero dovuto entrare in vigore dal 01.10.2020.

In considerazione dell’attuale situazione di emergenza dovuta alla crisi epidemiologica COVID-19 l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 20.04.2020 ha disposto il differimento dell’obbligo di utilizzo delle nuove regole al 01.01.2021.

Riepiloghiamo, pertanto, la situazione:

  • Dal 10.2020, per chi fosse già pronto, sarà possibile (facoltà) utilizzare per l’emissione delle fatture elettroniche il nuovo tracciato e i nuovi codici. SDI infatti accetterà fino al 31.12.2020 sia le FEB2B con il vecchio tracciato sia le FEB2B con il nuovo;
  • Dal 01.2021 tutte le fatture elettroniche dovranno essere predisposte obbligatoriamente in base alle nuove specifiche tecniche.

Con prossima circolare vi daremo le informazioni dettagliate sui “nuovi codici natura” e “tipo documento” istituiti.

 

Scadenze fiscali giugno 2019

ENTRO IL 17  

  • IVA / liquidazione maggio 2019
  • RITENUTE D’ACCONTO / maggio 2019
  • Contributi INPS dipendenti e collaboratori / maggio 2019

ENTRO IL 22  

  • MUD / Presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2018

ENTRO IL 25

  • INTRA/ invio telematico elenchi riepilogativi acquisti beni e/o servizi se superiori ai limiti di legge/ maggio 2019
  • INTRA/ invio telematico elenchi riepilogativi vendite beni e/o servizi/ maggio 2019

ENTRO IL 01 LUGLIO (IL 30 E’ DOMENICA)

  • IVA / invio telematico “ESTEROMETRO”: Comunicazione fatture emesse e ricevute, nel mese di maggio 2019, a e da soggetti UE ed EXTRA UE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica e da bolletta doganale.
  • Imposte da dichiarazione / saldo 2018 – 1^ acconto 2019 (Irpef, Ires, Irap, Inps, Cedolare secca)
  • Diritto annuale CCIAA ANNO 2019
  • DICHIARAZIONE IMU/TASI per variazioni intervenute nel 2018

Vi segnaliamo, inoltre, che è possibile consultare online dal portale dell’Amministrazione finanziaria il calendario delle scadenze tributarie per il mese di giugno 2019 – esteso oppure con segnalazioni di ricerca per categoria contribuente, tipologia di scadenza, data – (http://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php?mesesel=06-2019).

Scadenze fiscali maggio 2019

ENTRO IL 16  

  • IVA / liquidazione aprile 2019
  • IVA / liquidazione 1 trimestre 2019
  • RITENUTE D’ACCONTO / aprile 2019
  • Contributi INPS dipendenti e collaboratori / aprile 2019
  • Contributi INPS commercianti e artigiani / 1° rata 2019
  • Premio INAIL – autoliquidazione 2018/2019 – 1 e 2° rata

ENTRO IL 20

  • ENASARCO / invio distinta online e pagamento contributi 1° trimestre 2019

ENTRO IL 27

  • INTRA/ invio telematico elenchi riepilogativi acquisti beni e/o servizi se superiori ai limiti di legge/ aprile 2019
  • INTRA/ invio telematico elenchi riepilogativi vendite beni e/o servizi/ aprile 2019

ENTRO IL 31

  • IVA / invio telematico della comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA / 1 trimestre 2019
  • IVA / invio telematico “ESTEROMETRO”: Comunicazione fatture emesse e ricevute, nel mese di aprile 2019, a e da soggetti UE ed EXTRA UE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica e da bolletta doganale.

Vi segnaliamo, inoltre,  che è possibile consultare online dal portale dell’Amministrazione finanziaria il calendario delle scadenze tributarie per il mese di maggio 2019 – esteso oppure con segnalazioni di ricerca per categoria contribuente, tipologia di scadenza, data – (http://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php?mesesel=05-2019).

Scadenze fiscali aprile 2019

ENTRO IL 10  

  • IVA / invio telematico Comunicazione liquidazioni periodiche IVA / 4^ trimestre 2018 

ENTRO IL 16  

  • IVA / liquidazione marzo 2019
  • RITENUTE D’ACCONTO / marzo 2019
  • Contributi INPS dipendenti e collaboratori / marzo 2019

ENTRO IL 23

  • BOLLO / pagamento imposta di bollo su fatture elettroniche emesse nel 1 trimestre 2019

ENTRO IL 26

  • INTRA / invio telematico elenchi riepilogativi vendite beni e/o servizi/ marzo e 1^ trimestre 2019
  • INTRA/ invio telematico elenchi riepilogativi acquisti beni e/o servizi se superiori ai limiti di legge/ marzo e 1^ trimestre 2019

ENTRO IL 30

  • Invio agli agenti di commercio del prospetto, relativo al 2018, delle provvigioni maturate, contributi enasarco e Firr versato
  • BOLLO / pagamento imposta di bollo su fatture elettroniche emesse nell’ anno 2018
  • Comunicazione dati fatture (ex spesometro)/ invio telematico dei dati delle fatture ricevute ed emesse nel 2^ semestre 2018
  • IVA / invio telematico “ESTEROMETRO”: Comunicazione fatture emesse e ricevute, nel mese di gennaio, febbraio e marzo 2019, a e da soggetti UE ed EXTRA UE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica e da bolletta doganale.

Vi segnaliamo, inoltre, che è possibile consultare online dal portale dell’Amministrazione finanziaria il calendario delle scadenze tributarie per il mese di aprile 2019 – esteso oppure con segnalazioni di ricerca per categoria contribuente, tipologia di scadenza, data – (http://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php?mesesel=04-2019).

Inefficacia del trasferimento d’azienda familiare a terzi: attenzione al diritto di prelazione del familiare compartecipe

L’istituto dell’impresa familiare, disciplinato all’art. 230 bis c.c., viene introdotto con la riforma del diritto di famiglia per tutelare la posizione di coloro che, legati da vincoli di parentela o di affinità con l’imprenditore, prestano la loro attività lavorativa a favore dell’impresa.

Il comma 5 del suddetto articolo, riconosce ai partecipanti all’impresa familiare il diritto di prelazione in caso di divisione ereditaria e di trasferimento d’azienda, ossia il diritto di essere preferito ad altri a pari condizioni.

Proprio pochi giorni fa, in virtù di ciò, la Corte di Cassazione con sentenza n. 10147 del 2017 ha dichiarato l’inefficacia del trasferimento verso terzi dell’impresa familiare, in cui uno dei figli – collaboratore da 15 anni al lavoro familiare – non era stato messo nelle condizioni di esercitare il diritto di prelazione, consentendo al figlio estromesso, di esercitare il diritto al riscatto dell’azienda nei confronti dei cessionari ex articolo 732 c.c. Continua a leggere