SCADENZARIO GIUGNO 2025

Per la consultazione dell’elenco completo delle scadenze fiscali di giugno 2025 pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate cliccate sul seguente link:

https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/scadenzario/main.php

 

 

 

SCADENZARIO MAGGIO 2025

Per la consultazione dell’elenco completo delle scadenze fiscali di maggio 2025 pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate cliccate sul seguente link:

https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/scadenzario/main.php

SCADENZARIO APRILE 2025

Per la consultazione dell’elenco completo delle scadenze fiscali di aprile 2025 pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate cliccate sul seguente link:

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DOCUMENTO TD29 PER COMUNICARE LE FATTURE NON RICEVUTE O IRREGOLARI

Dal 01.04.2025 si deve utilizzare il documento elettronico TD29 per regolarizzare la fattura elettronica di acquisto quando il fornitore non ha emesso la fattura correttamente o non l’ha emessa affatto.

 

TERMINE DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO TD29

Le aziende e i professionisti devono inviare il documento TD29 per denunciare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 (novanta) giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

 

SANZIONE PER MANCATA EMISSIONE DEL DOCUMENTO TD29

Il cessionario o committente che non emette il documento TD29 ai sensi dell’art. 6 C. 8 D. Lgs 471/97 entro novanta giorni è soggetto ad una sanzione pari al 70% dell’imposta con un minimo di €. 250.

 

PRECISAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO TD29

In merito alle specifiche tecniche operative per la compilazione del documento TD29 si precisa che:

  • Nel campo cedente/prestatore deve essere riportato un soggetto diverso da quello indicato nel campo cessionario/committente (per evitare lo scarto con codice errore “00471”);
  • Nel campo cedente/prestatore possono essere riportati soltanto i dati di operatori nazionali (per evitare lo scarto con codice errore “00473”);
  • Deve essere indicata la partita iva del cedente/prestatore (per evitare lo scarto con codice errore “00475”).

SCADENZARIO MARZO 2025

Per la consultazione dell’elenco completo delle scadenze fiscali di marzo 2025 pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate cliccate sul seguente link:

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DIVIETO DI FATTURA ELETTRONICA PER PRESTAZIONI SANITARIE FINO AL 31.12.2025

Il decreto milleproroghe in sede di conversione nella L. 15/2025 ha previsto per le prestazioni sanitarie a privati il divieto di emissione della fattura elettronica fino al 31.12.2025 (in precedenza 31.03.2025).

 

Per effetto della proroga in esame, pertanto, fino al 31.12.2025 le fatture per prestazioni sanitarie a persone fisiche non dovranno essere trasmesse elettronicamente.

DETRAZIONI PER LAVORI EDILIZI E NOVITA’ DELLA FINANZIARIA 2025

Con l’approvazione definitiva della Legge Finanziaria 2025 sono state introdotte una serie di modifiche alle disposizioni relative alle detrazioni riconosciute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico.

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, è stata rimodulata l’aliquota dell’agevolazione, fermo il limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF, da ripartire in dieci quote annuali, compete con l’aliquota:

  • del 50% per le spese sostenute nel 2025;
  • del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è fissata al:

  • 36% per le spese sostenute nel 2025;
  • 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR.

Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF, da ripartire in dieci quote annuali, compete con l’aliquota:

  • del 50% per le spese sostenute nel 2025;
  • del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è fissata al:

  • 36% per le spese sostenute nel 2025;
  • 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

Caldaie alimentate a combustibili fossili

Le caldaie alimentate a combustibili fossili sfruttano fonti energetiche non rinnovabili, come gas naturale, GPL, gasolio, carbone e olio combustibile.

Dall’1.1.2025, in attuazione alla direttiva UE 24.4.2024 n. 1275 (c.d. “Case green”) le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili sono state integralmente escluse dagli interventi agevolabili.

NOTA BENE

Per poter beneficiare della detrazione del 50% per il 2025 e del 36% per il 2026 e 2027, la Legge Finanziaria 2025, per entrambe le tipologie di intervento, richiede il soddisfacimento di due condizioni: il contribuente deve possedere un diritto reale sull’immobile (ad esempio, proprietà o usufrutto) e deve adibirlo ad abitazione principale, stabilendovi la propria residenza. Invece, coloro che detengono l’immobile senza un diritto reale (ad esempio, in locazione o in comodato gratuito), così come i familiari conviventi del proprietario, possono usufruire della detrazione in misura ridotta, pari al 36% per il 2025 e al 30% per il 2026 e 2027.

 

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

La Legge Finanziaria 2025 non interviene sulla detrazione del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (articolo 119-ter del decreto-legge n. 34/2020) che quindi risulta applicabile fino al 31.12.2025.

Per richiedere l’agevolazione è necessario che gli interventi da realizzare rispondano ai requisiti indicati nel regolamento riportato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 e il rispetto di questi requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.

Si ricorda che per le spese sostenute dal 30.12.2023, l’art. 3, DL n. 212/2023 ha ridotto l’ambito oggettivo di applicazione della detrazione, limitando il beneficio soltanto agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto scale / rampe / ascensori / servoscala / piattaforme elevatrici.

Anche per queste spese vige l’obbligo di pagamento con bonifico “dedicato”, come per le spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.

BONUS MOBILI

La Legge Finanziaria 2025 proroga anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinati requisiti) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.

Per le spese sostenute fino al 31.12.2025, viene dunque confermata la detrazione nella misura del 50%, ferma restando la necessità che siano stati eseguiti interventi di recupero edilizio, per i quali si fruisce della relativa detrazione, iniziati dall’1.1.2024.

BONUS VERDE

La Legge Finanziaria 2025 non ha riproposto né prorogato la detrazione per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi / coperture a verde / giardini pensili.

Pertanto, tale detrazione dall’1.1.2025 non è più fruibile.

NOTA BENE


Ricordiamo, come esaminato in dettaglio nella nostra precedente circolare n.6: “Nuovi limiti alle detrazioni per oneri”, che in base al nuovo art. 16-ter, TUIR, per i contribuenti con reddito superiore ad euro 75.000, a decorrere dalle spese sostenute 2025, è applicabile un nuovo ammontare massimo di spese detraibili, variabile in base all’ammontare del reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare.

ENASARCO – MASSIMALI E MINIMALI PER L’ANNO 2025

MASSIMALI PROVVIGIONALI ENASARCO PER L’ANNO 2025

L’importo dei massimali 2025 per il calcolo dei contributi previdenziali Enasarco, per gli agenti operanti come ditta individuale o società di persone, sono stabiliti nella misura seguente:

 

 

MINIMALI CONTRIBUTIVI PER L’ANNO 2025:

Gli importi dei minimali contributivi per il 2025, per gli agenti operanti come ditta individuale o società di persone, sono stabiliti nella misura seguente:

Si rammenta che per determinare i minimali contributivi vanno considerati il:

 

PRINCIPIO DI PRODUTTIVITA’, in base al quale il minimale contributivo è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno.

La maturazione di provvigioni anche per un solo trimestre, fa scattare l’obbligo di versamento del minimale anche con riferimento agli altri trimestri.

Se il rapporto di agenzia è rimasto “improduttivo” per tutto l’anno, il minimale contributivo non è dovuto.

PRINCIPIO DI FRAZIONABILITA’, in base al quale il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali.

 

ALIQUOTE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ENASARCO

Le aliquote dei contributi previdenziali e assistenziali sono uguali all’anno precedente: