Greatview Aseptic Packaging e Alternapak Production Srl comunicano di aver concluso l’operazione di acquisizione dell’azienda di Alternapak Production Srl nello stabilimento di San Pietro in Gu
/0 Commenti/in Area Legale, Case History, Imprese e Società, News/da wiseavvLa Corte d’Appello di Trieste conferma il rimborso dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica
/0 Commenti/in Case History/da wiseavvLo Studio legale Wise, con l’Avv. Riccardo Rocca e l’Avv. Andrea Rinaldi, ha ottenuto dalla Corte di Appello di Trieste, con sentenza n. 296/2022, la conferma della condanna di un’Azienda fornitrice di energia elettrica a rimborsare al consumatore finale l’importo addebitatogli a titolo di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, già pronunciata dal Tribunale della stessa città.
In particolare, l’Azienda fornitrice aveva impugnato la condanna di primo grado sostenendo, da un lato, la legittimità della norma impositiva in quanto l’addizionale provinciale all’accisa sarebbe in realtà la medesima imposta rispetto all’accisa “base”, con la conseguenza non troverebbe applicazione, nel caso di specie, il divieto stabilito dalla normativa U.E. di applicare, ai prodotti sottoposti ad accisa, “altre” imposte indirette tranne che abbiano finalità specifiche; e sostenendo inoltre, dall’altro lato, la mancanza di effetti extraprocessuali delle sentenze della Corte di Giustizia U.E. in base alle quale il consumatore finale (e il Giudice di primo grado) avevano affermato la contrarietà al Diritto U.E. della norma impositiva italiana, nonché più in generale l’inefficacia orizzontale, cioè nei rapporti tra privati, delle direttive europee.
La Corte d’Appello, invece, accogliendo integralmente le difese dello Studio legale Wise, ha respinto l’appello dell’Azienda fornitrice con le seguenti motivazioni:
- quanto alla pretesa legittimità dell’imposta, la Corte d’Appello ha affermato che «nessuno degli argomenti svolti dall’appellante consente di dubitare dell’esattezza della ricostruzione in forza della quale la Cassazione ha posto il principio di diritto che l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica… è contrastante con l’art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia della UE»;
- quanto alla legittimazione del consumatore a chiedere il rimborso in questione all’Azienda fornitrice, la Corte d’Appello ha affermato che «il consumatore finale dell’energia elettrica, a cui siano state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all’art. 6 comma 3 D.L. 511/1998 da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest’ultimo con l’ordinaria azione di ripetizione di indebito»;
- quanto alla pretesa “inefficacia orizzontale” delle Direttive, la Corte d’Appello ha affermato che «il consumatore finale non chiede nei confronti del fornitore la disapplicazione della disciplina di diritto interno in materia di addizionali sulle accise per contrasto con il diritto unionale sulla base di una inesistente efficacia orizzontale tra privati delle direttive della UE, ma chiede piuttosto la restituzione dell’indebito pagamento da lui eseguito; la natura indebita del pagamento discende dall’illegittimità dell’atto impositivo per contrarietà della norma nazionale alla direttiva, nel senso che il fornitore non aveva titolo per riversare sul consumatore finale l’importo dell’accisa, in quanto non dovuta dal fornitore all’ente impositore, e il giudice ordinario ha il potere di disapplicare l’atto impositivo illegittimo»;
- quanto, infine, alle spese di lite, la Corte d’Appello ha affermato che «la necessità per l’Azienda fornitrice della propria condanna in giudizio al fine di potere richiedere il rimborso all’Ente impositore non incide sul fatto che il consumatore, in quanto a sua volta costretto ad agire in giudizio, abbia diritto a ottenere la rifusione anche delle spese che ha affrontato per ottenere il riconoscimento del proprio diritto … Si esclude che, a fronte del consolidarsi dell’indirizzo della Cassazione che è stato richiamato, ricorra quell’incertezza giurisprudenziale alla quale fa riferimento l’appellante per ottenere la compensazione delle spese di lite. Si esclude altresì che sia il disposto dell’art. 14 D.P.R. 504/1995 a giustificare la compensazione, in quanto alle osservazioni già svolte deve essere aggiunto il rilievo che la disposizione, nel fare decorrere dalla pronuncia passata in giudicato il termine di decadenza per chiedere il rimborso da parte del fornitore, non imponeva la proposizione dell’appello».
Pertanto, in conclusione, la Corte d’Appello di Trieste ha confermato la condanna dell’Azienda fornitrice di energia elettrica a rimborsare al consumatore finale la somma di euro 25.293,62 oltre agli interessi moratori al tasso legale e alle spese di causa.
Anche il Tribunale di Milano conferma il diritto al rimborso dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica (e respinge molte consuete eccezioni avversarie)
/0 Commenti/in Case History/da wiseavvSospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio in ambito di fidejussione
/0 Commenti/in Case History/da wiseavvLo studio legale Wise, con l’Avv. Veronica Destro, ottiene la sospensione della provvisoria esecutorietà di un provvedimento monitorio ottenuto da primario istituto di credito per nullità della fidejussione omnibus sottoscritta dall’ingiunto.
In particolare in accoglimento, sebbene in via di delibazione sommaria, delle censure sollevate dall’attore opponente, il giudice patavino ha ritenuto l’opposizione plausibilmente fondata sulla scorta della nullità parziale della garanzia personale rilasciata dall’ingiunto per violazione della normativa antitrust, così come rilevato con il noto provvedimento di Banca d’Italia del 2005. Tale nullità parziale, travolgendo la clausola di deroga ai termini ex art. 1957 c.c., ha infatti determinato l’estinzione della fidejussione per decadenza dal potere di azione della banca la quale non si è attivata nei confronti del debitore principale nel termine semestrale prescritto dalla norma.
Responsabilità medica per errato trattamento di una frattura/lussazione del gomito riportata da un bambino di undici anni
/0 Commenti/in Case History/da wiseavvLo studio legale ha ottenuto il risarcimento dei danni (euro 25.000) subiti da un bambino di unici anni che, a seguito di una caduta in bicicletta, si procurava una frattura/lussazione al gomito destro, trattata con la riduzione incruenta anziché con la riduzione chirurgica mediante placca e filo di K.
A causa dell’errore professionale, il paziente riportava postumi invalidanti permanenti e non riacquistava la piena funzionalità dell’articolazione del gomito destro.
Il caso di malpractice
Il caso riguarda un bambino di undici anni, che, a seguito di una caduta in bicicletta, veniva portato al locale pronto soccorso, dove veniva diagnosticata la frattura e la lussazione del gomito destro, che veniva immobilizzato in doccia di posizione. Il paziente veniva, quindi, trasferito presso un altro ospedale del territorio, dove veniva sottoposto in urgenza a riduzione incruenta e confezionamento di doccia gessata. Dopo la rimozione del gesso, poiché il bambino accusava rigidità del gomito, veniva sottoposto ad ulteriori esami presso un’altra struttura ospedaliera, dove, accertate le gravi limitazioni funzionali dell’articolazione del gomito destro, “guarito in viziosa posizione”, veniva consigliato l’intervento chirurgico di riallineamento con sintesi del capitello radiale. Veniva, quindi, eseguito un intervento di osteotomia correttiva del radio e sintesi con filo di K e placca-viti e a rieducazione funzionale.
Le conseguenze della negligenza dei sanitari
Il consulente medico legale di parte, all’esito del lungo periodo di cure ed interventi chirurgici, accertava una riduzione dell’iperestensione fisiologica dell’avambraccio, un deficit di 10° della flessione dell’avambraccio e prono-supinazione quasi abolita. Il professionista ravvisava un errore professionale in occasione del primo trattamento della frattura-lussazione del gomito destro: la lesione subita dal paziente richiedeva sin dall’inizio un intervento di riduzione chirurgica della frattura mediante placca e filo di K, non la riduzione incruenta. Tale tipo di intervento avrebbe evitato i successivi ricoveri per sintetizzazione chirurgica della frattura e per asportazione dell’ossificazione eterotopico-anchilosante e con buona probabilità avrebbe evitato anche discreta parte della rigidità articolare oggi presente, riducendo altresì gli esiti cicatriziali.
Il medico legale accertava, quindi, che le conseguenze derivate dalla condotta censurabile dell’ortopedico che eseguiva il primo intervento determinavano un danno biologico permanente del 10-12%, oltre al danno biologico temporaneo.
Le trattative e la risoluzione dell’episodio di malasanità
Istruito il caso, lo Studio formalizzava una richiesta risarcitoria in via stragiudiziale nei confronti dell’azienda sanitaria che per prima aveva avuto in cura il bambino, quantificando i danni di natura patrimoniale e non patrimoniale patiti dal paziente.
Le trattative duravano qualche mese e non portavano ad una soluzione della vertenza, poiché la controparte si ostinava a negare la sussistenza della responsabilità.
Si decideva, pertanto, di procedere con il deposito di un ricorso ex art. 696 bis c.p.c., non essendovi ancora l’obbligo, imposto dalla successiva legge Gelli Bianco, di precedere ex art. 702 bis c.p.c.
Incardinato il giudizio nei confronti dell’azienda sanitaria, che chiamava in causa la compagnia di assicurazioni, veniva disposta una consulenza tecnica d’ufficio.
Il procedimento, agli esiti della CTU, che confermava la responsabilità del personale sanitario, si concludeva con una transazione con un risarcimento dei danni per malasanità pari ad euro 25.000, corrisposti dalla compagnia assicurativa.
La responsabilità ospedaliera per l’inserimento tardivo nella lista trapianti
/0 Commenti/in Case History/da wiseavvLo studio legale ha ottenuto il risarcimento dei danni (euro 60.000,00) subiti da una donna di 43 anni a cui era stata diagnosticata una leucemia degenerativa cronica. Il reparto ospedaliero di Oncologia ed Ematologia in cui era ricoverata le aveva garantito l’inserimento immediato nella lista trapianti di midollo auspicandosi altresì di trovare nel più breve tempo possibile un donatore con lei compatibile. Solo grazie ad un successivo consulto in una struttura privata, però, venne reso noto alla famiglia l’assoluta inesistenza del nominativo nella predetta lista. Lo studio legale si è pertanto occupato di ottenere un giusto risarcimento del danno per il marito e per la figlia della donna che, a causa di tale negligenza, hanno visto la propria cara perdere la vita.
Il caso
Nel novembre 2007 una giovane donna e madre veniva ricoverata presso l’ospedale di N. dove le veniva diagnosticata la Leucemia degenerativa cronica. Durante il ricovero le veniva imposto un immediato ciclo chemioterapico nonché, ove possibile, un trapianto allogenico di midollo. Dopo un mese, il Dipartimento di Oncologia ed Ematologia Oncologica dell’ospedale di N. informò la paziente dell’inserimento della stessa nel registro MUD per trapianto allogenico di midollo.
Nell’agosto 2008 la donna si rivolgeva, per un secondo consulto, alla Fondazione I. dove venne informata che, diversamente da quello che le era stato prospettato, non era stata inserita in alcuna lista: fu quindi premura della Fondazione, nel mese di settembre, attivare la ricerca di cellule staminali compatibili con la paziente.
Tuttavia, a causa del male incurabile, la donna morì il 29.04.2009 all’età di 43 anni.
L’intervento dello studio Wise
Il marito, a seguito della triste vicenda, si rivolgeva allo studio legale affinché fossero soddisfatte le sue pretese risarcitorie (nonché quelle della figlia minorenne), per la negligente omissione dell’Azienda Ospedaliera colpevole di aver determinato otto mesi di ritardo nell’inserimento della paziente nella lista nazionale trapianti.
Veniva così richiesta una perizia medico legale, effettuata con l’ausilio di specialisti nel settore ematologo oncologico, dalla quale emergeva che solo un trapianto allogenico di midollo osseo avrebbe potuto aumentare le chance terapeutiche della paziente, sebbene il suo stato di salute fosse comunque compromesso.
Alla luce di quanto detto e del fatto che i tempi medi per reperire un donatore compatibile di midollo osseo oscillano statisticamente tra un minimo di 35 giorni fino ad un massimo di 6 anni, la cartella clinica della paziente venne attentamente vagliata e ne derivò che il ritardo con cui la paziente venne inserita nelle liste trapianti fu una mera concausa dell’evento morte e non ragione esclusiva, unica e determinante del decesso della paziente.
La definizione stragiudiziale della vertenza
A seguito di una trattativa stragiudiziale serrata da parte dello studio legale, la compagnia assicuratrice del Dipartimento di Oncologia ed Ematologia, pur disconoscendo qualsiasi tipo di responsabilità nell’operato della struttura ospedaliera, pro bono pacis presentò offerta transattiva per un importo complessivo pari ad euro 60.000,00, di cui 25.000,00 per la figlia minorenne della donna.
Responsabilità medica per ritardata diagnosi e ritardato approccio terapeutico dell’ernia discale
/0 Commenti/in Case History/da wiseavvLo studio legale ha ottenuto il risarcimento dei danni (euro 380.000) subiti da una donna di 36 anni, che, a causa della ritardata diagnosi di mielopatia acuta da compressione dorsale e del conseguente ritardo nell’esecuzione dell’intervento di asportazione dell’ernia discale, ha riportato postumi invalidanti, consistenti in paraplegia dell’arto inferiore sinistro e vescica neurologica.
Il caso di malpractice
Il caso riguarda una giovane donna di 36 anni, portatrice di ernie discali multiple strumentalmente rilevate anni prima, che alle 9,30 del mattino si rivolgeva al locale Pronto Soccorso, lamentando un forte dolore lombo-sacrale.
Ricoverata in astanteria, dopo una visita ortopedica effettuata a due ore circa dall’ingresso in Pronto Soccorso, veniva richiesta una risonanza magnetica, che i medici eseguivano solo nella tarda mattinata del giorno seguente. A seguito di una progressiva perdita di forza negli arti inferiori e di comparsa di vescica neurologica, la paziente veniva sottoposta ad una seconda RMN e quindi inviata d’urgenza al Pronto Soccorso di un altro Ospedale pubblico della Regione Veneto, dove, previ ulteriori accertamenti diagnostici, veniva sottoposta ad intervento chirurgico d’urgenza di asportazione dell’ernia.
A causa del ritardo nell’approfondimento diagnostico strumentale da parte dei medici della prima struttura ospedaliera (RMN eseguita a oltre 24 ore dall’accettazione) e, di conseguenza, nell’adeguato approccio terapeutico, all’esito dell’intervento di asportazione di ernia discale, eseguito con urgenza presso la seconda struttura, e di un lungo periodo di riabilitazione, la paziente riportava dei postumi permanenti invalidanti, consistenti in paraplegia all’arto inferiore sinistro e vescica neurologica, valutati dal consulente di parte dell’assistita in 60 punti percentuali.
L’azione legale: querela nei confronti dei sanitari e richiesta di risarcimento all’azienda ospedaliera
La danneggiata, con l’assistenza degli avvocati dello studio, proponeva denuncia-querela nei confronti del medico del Pronto Soccorso, dell’ortopedico e del medico di guardia che l’avevano avuta in cura.
Dopo il deposito della consulenza medico legale disposta dal P.M., detti medici venivano rinviati a giudizio per il reato di lesioni personali colpose gravi, con l’imputazione di aver omesso di sottoporre o far sottoporre con urgenza la paziente ad accertamenti mediante risonanza magnetica e/o di inviare la paziente presso altra struttura ospedaliera, di aver omesso con colpa, in particolare per imprudenza, imperizia e negligenza, di diagnosticare una mielopatia acuta da compressione dorsale, causando alla paziente un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni e una riduzione permanente della capacità di deambulare, in particolare a carico dell’arto inferiore sinistro.
La danneggiata, sempre con il patrocinio dei professionisti dello studio, visto l’esito della perizia medico legale depositata nel procedimento penale, inoltrava anche una richiesta stragiudiziale di risarcimento danni all’Azienda Ospedaliera cui appartenevano i medici rinviati a giudizio.
L’accertamento della fondatezza della pretesa risarcitoria
La relazione peritale redatta dal consulente medico legale incaricato dal P.M. nel procedimento penale a carico dei medici evidenziava, innanzitutto, che le ernie sintomatiche del disco intervertebrale toracico sono le più rare e tuttavia le più devastanti di tutte le lesioni discali e che la diagnosi viene fatta con l’esame anamnestico e con l’esame obiettivo e la conferma della diagnosi avviene mediante risonanza magnetica.
Il perito accertava che c’era stato un notevole ritardo nella diagnosi di mielopatia acuta da compressione dorsale, in quanto già al momento dell’accettazione al P.S. vi erano i sintomi e i segni indicativi di un danno neurologico e nella serata dello stesso giorno si manifestava in tutta evidenza l’ingravescenza dei sintomi, con ritenzione vescicale, segno evidente di compromissione neurologica, che rendeva necessaria l’applicazione di un catetere.
Il perito medico legale rilevava che, a fronte di un tale quadro clinico è pratica consolidata procedere con urgenza alla risonanza magnetica e all’intervento chirurgico, cosa che nel caso in esame non è avvenuto, poiché la risonanza fu eseguita soltanto nella tarda mattinata del giorno successivo all’ingresso al P.S..
Il perito medico legale accertava, in conclusione, che vi era stato un ritardo diagnostico e un conseguente ritardo terapeutico, che avevano cagionato alla paziente un aggravamento delle condizioni neurologiche e dell’esito finale, poiché un intervento chirurgico tempestivo avrebbe esitato probabilmente solo una minima compromissione della deambulazione.
La trattativa stragiudiziale e la definizione del sinistro
Sulla scorta dell’esito favorevole della perizia medico legale eseguita dal consulente del P.M., nonché della perizia di parte resa dal consulente della danneggiata, lo studio avviava una serrata trattativa stragiudiziale con la compagnia assicuratrice dell’Azienda Ospedaliera.
La trattativa portava in breve al graduale incremento della somma inizialmente offerta e si concludeva con una transazione ante causam e con la conseguente remissione della querela sporta nei confronti dei medici.
La transazione avveniva per un risarcimento di euro 380.000,00, tenuto conto del fatto che al tipo di intervento chirurgico in questione sarebbe conseguita comunque una minima compromissione della deambulazione, come rilevato dal consulente del P.M., nonché dal consulente della compagnia assicurativa, che quantificava l’invalidità permanente che sarebbe comunque residuata in almeno 25 punti percentuali.
Pertanto, la compagnia assicurativa si rendeva disponibile a riconoscere soltanto il risarcimento della percentuale di invalidità riconducibile causalmente alla condotta dei medici, al netto dell’invalidità che sarebbe con buona probabilità comunque residuata.
L’assistita valutava la convenienza della definizione transattiva della vertenza, anche alla luce delle puntuali informazioni rese dal proprio legale in merito alla congruità dell’offerta e ai tempi, ai rischi e agli oneri di un eventuale procedimento giudiziale.
Contestualmente al risarcimento del danno per lesione dell’integrità psico-fisica della paziente, veniva riconosciuto anche il risarcimento del danno morale/esistenziale subito dal marito e dal figlio di costei, liquidato in via equitativa in Euro 10.000 a favore del marito ed Euro 20.000 a favore del figlio.
Responsabilità medica per errato trattamento di calcolosi colecisto-coledocica
/0 Commenti/in Case History/da wiseavvLo studio Wise ha ottenuto il risarcimento dei danni (euro 35.500,00) subiti da una signora di 80 anni, la quale veniva operata per un calcolo alla colecisti con intervento di papillosfinterotomia, passaggio del catetere e rimozione del calcolo. Estratto il calcolo i medici posizionavano una protesi autoespandibile, che si spezzava al momento della successiva estrazione, per cui una parte di circa 3 centimetri rimaneva all’interno del lume intestinale, causando dopo breve tempo una peritonite acuta, che richiedeva intervento chirurgico d’urgenza, con resezione di porzione del sigma per via laparotomica, chiusura del retto e confezionamento di ano artificiale.
Il caso di malpractice
Il caso riguarda una paziente ottantenne portatrice di calcolosi colecisto-coledocica, che veniva ricoverata e sottoposta a papillosfinterotomia, passaggio del catetere e rimozione del calcolo.
Dopo l’estrazione del piccolo calcolo, i medici rilevavano che non vi erano difetti di riempimento e che lo scarico duodenale del mezzo di contrasto era buono. Si decideva comunque di posizionare una protesi autoespandibile, programmando il controllo e la rimozione della protesi dopo due mesi.
Dopo quasi quattro mesi la paziente veniva ricoverata per effettuare la rimozione della protesi, ma durante l’intervento la protesi si spezzava e se ne estraeva soltanto una parte, mentre l’altra scivolava nel duodeno e si decideva di non tentarne il recupero.
Nella lettera di dimissioni si dava atto soltanto della rimozione della protesi, che risultava deteriorata, mentre nulla si diceva a proposito della perdita di una parte della protesi nel duodeno.
Dopo quindici giorni dall’intervento di rimozione della protesi, la paziente accusava forti dolori addominali e veniva pertanto ricovera d’urgenza. La TAC addominale evidenziava una perforazione intestinale e la presenza di un frammento protesico di circa 3 cm.
La paziente veniva quindi sottoposta ad un intervento chirurgico d’urgenza, previa laparotomia, durante il quale era evidenziata la perforazione del sigma con fuoriuscita della protesi biliare. Era effettuata una resezione della porzione di sigma interessata, con confezionamento di ano artificiale.
Dopo circa due anni e mezzo la paziente veniva ricoverata per occlusione ileale da sidrome aderenziale, con infarto intestinale e sottoposta a viscerolisi, con ampia resezione di ileo (circa 40 cm).
Le conseguenze dell’imperizia e della negligenza dei sanitari
Il consulente medico legale di parte ravvisava diversi profili di responsabilità professionale nella condotta dei medici che ebbero in cura la paziente, in particolar modo in relazione al posizionamento della protesi biliare, alla sua rimozione con permanenza in sede di un frammento protesico e alla successiva perforazione del sigma.
Il consulente rilevava, innanzitutto, che non fu corretta la decisione dei medici di inserire una protesi biliare, in quanto non si erano evidenziati difetti di riempimento ed era stato dimostrato un buono scarico duodenale con il mezzo di contrasto.
A parere del consulente medico legale il posizionamento della protesi non era indicato, in quanto la stenosi biliare era stata risolta dall’intervento di papillo-sfinterotomia e la protesi era non solo inutile, ma potenzialmente dannosa.
Rilevava inoltre il consulente che l’intervento di rimozione della protesi avveniva quattro mesi dopo, anziché due, come inizialmente programmato, con aumento del rischio di rottura, per nota degenerazione spontanea del materiale protesico.
Il consulente censurava inoltre la procedura di rimozione della protesi e la successiva gestione del frammento protesico rimasto all’interno del duodeno.
Durante l’estrazione della protesi questa si spezzava e una buona parte, circa 3 cm su una lunghezza totale di 5 cm, rimaneva nel duodeno, scivolando a valle.
Secondo il consulente di parte non fu corretta la decisione di non tentare il recupero della protesi, sebbene la paziente, vista l’età, presentasse un intestino poco elastico e fosse portatrice di diverticolosi.
Censurabile, inoltre, è stata ritenuta la condotta dei medici per non aver riferito nella lettera di dimissioni della rottura della protesi e per non aver programmato alcun monitoraggio radiologico del frammento protesico, né un controllo clinico, al fine di valutare un eventuale recupero del frammento mediante colonscopia.
In effetti, dopo quindici giorni la paziente subiva la perforazione del sigma e doveva essere sottoposta a resezione sigmoidea per via laparoscopica, con confezionamento di ano preterminale e successiva ricanalizzazione. A distanza di tempo si verificava poi un volvolo, con insorgenza di infarto intestinale, che rendeva necessario un altro intervento chirurgico, con ampia resezione di ileo.
Il consulente medico legale, accertata la responsabilità professionale dei medici, valutava che i postumi dessero esito ad un danno biologico permanente del 15%.
La trattativa stragiudiziale e la definizione del sinistro
Avuto il parere favorevole del consulente medico legale, lo studio legale inviava formale richiesta di risarcimento danni all’azienda ospedaliera, cui seguiva l’apertura del sinistro da parte della compagnia assicurativa e l’invito a visita dell’assistita.
Seguiva una trattativa stragiudiziale che in pochi mesi portava alla definizione della vertenza, con il risarcimento di € 35.500,00, oltre alla rifusione delle spese legali, da parte della compagnia assicurativa.