NEUTRALITA’ FISCALE DEI RIMBORSI SPESE ANALITICI ADDEBITATI DAI PROFESSIONISTI

Con la presente si illustrano le novità in materia di rimborsi spese analitici addebitati dai professionisti ai propri clienti.

 

NEUTRALITA’ FISCALE PER I RIMBORSI ANALITICI DEI PROFESSIONISTI

Il regime fiscale applicabile ai rimborsi analitici nell’ambito del reddito di lavoro autonomo cambia radicalmente:

  • I rimborsi analitici addebitati ai propri clienti non concorrono più alla formazione dei compensi professionali (ex articolo 54, comma 2, lettera b, Tuir).
  • Le relative spese non sono più deducibili (ex articolo 54-ter, comma 1, Tuir).

Questa modifica è stata introdotta per agevolare il professionista sotto il profilo finanziario, escludendo l’applicazione della ritenuta d’acconto su elementi non rappresentativi di un vero compenso.

 

IMPONIBILITA’ IVA E ASSOGETTAMENTO A CASSA PREVIDENZA

La nuova disciplina di neutralità si applica solo alle imposte sul reddito, mentre nulla cambia ai fini IVA:

  • Le somme riscosse a titolo di rimborso rimangono imponibili agli effetti dell’IVA.
  • I rimborsi continuano ad essere assoggettati al contributo integrativo per le casse professionali.

 

PAGAMENTI TRACCIATI PER SPESE SOSTENUTE IN ITALIA

Il D.L. 84/2025 ha introdotto l’obbligo di tracciabilità per alcune tipologie di spese sostenute nel territorio dello Stato:

  • Vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, NCC, ecc.).

Il riaddebito analitico è escluso dalla formazione del reddito solo se le spese sono pagate con mezzi tracciabili.

 

MANCATO RIMBORSO

In caso di mancato rimborso da parte del committente, le spese diventano deducibili a partire dalla data in cui:

  • Il committente ha fatto ricorso a procedure concorsuali.
  • La procedura esecutiva individuale è rimasta infruttuosa.
  • Il diritto alla riscossione del credito si è prescritto.

Qualora l’importo complessivo dovuto dal committente (compenso e spese) sia inferiore a €.2.500,00, e il relativo pagamento non avvenga entro un anno, tale credito è integralmente deducibile.

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