LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI C.D. “ROTTAMAZIONE – QUINQUIES”
La presente per informarVi che, nell’ambito della Legge di Bilancio 2026 (Art. 1, commi da 82 a 110 L.199/2025) il Legislatore ha introdotto una nuova procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, c.d. “rottamazione-quinquies”. La misura consente ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza il pagamento di sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e aggio, con riferimento ai carichi affidati nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023.
Ai fini dell’adesione, il debitore è tenuto:
- a presentare un’apposita domanda entro il 30 aprile 2026;
- a versare l’importo dovuto in un’unica soluzione oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con pagamento della prima rata entro il 31 luglio 2026.
DEBITI OGGETTO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA
Rientrano nella misura i debiti derivanti:
- dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e agli artt. 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972;
- dall’omesso versamento di contributi previdenziali INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- dalle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio;
- da carichi già inclusi in precedenti definizioni agevolate (rottamazione, rottamazione-bis, ter, quater, saldo e stralcio), qualora ne sia intervenuta l’inefficacia;
- da carichi oggetto di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento o di ristrutturazione dei debiti.
NON rientrano nella definizione agevolata i debiti:
- relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione dopo il 31 dicembre 2023;
- non connessi alle dichiarazioni annuali o ai controlli automatizzati e formali (ad esempio imposte di registro, successioni e donazioni);
- relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultino integralmente versate tutte le rate scadute nell’ambito della rottamazione-quater o della relativa riammissione.
MODALITA’ DI ADESIONE
Il contribuente interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata presentando un’apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2026, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La presentazione della domanda consente la sospensione dei giudizi pendenti, che si estinguono definitivamente con il pagamento della prima rata o dell’unica soluzione.
PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
Entro il 30 giugno 2026, l’Agente della riscossione comunica al debitore:
- l’ammontare complessivo dovuto;
- l’importo delle singole rate;
- le relative scadenze.
Il pagamento può essere effettuato:
- in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
- oppure mediante rateazione fino a 54 rate bimestrali di pari importo, con rata minima di 100 euro.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026. Non è ammesso il ricorso alla dilazione ex art. 19 DPR 602/1973 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE
A seguito della presentazione della domanda:
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- sono sospesi i pagamenti derivanti da precedenti dilazioni;
- non possono essere avviate nuove azioni esecutive né iscritti nuovi fermi o ipoteche;
- il debitore non è considerato inadempiente ai fini dei rimborsi fiscali e dei pagamenti da parte della P.A.;
- per i debiti contributivi è possibile ottenere il rilascio del DURC.
MANCATO VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
La definizione agevolata non produce effetti, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza, in caso di mancato o insufficiente versamento dell’unica rata ovvero, in caso di pagamento rateale, di due rate, anche non consecutive o dell’ultima rata.
Si segnala che non è prevista alcuna tolleranza di cinque giorni, a differenza di quanto previsto per i versamenti rateali nella rottamazione-quater.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI DI REGIONI ED ENTI LOCALI
La Legge di Bilancio 2026 (Art. 1, commi da 102 a 110 L.199/2025) riconosce a Regioni ed Enti locali la facoltà di introdurre autonome forme di definizione agevolata, analoghe a quella statale, per i tributi di propria competenza (ad esempio IMU e TARI), con esclusione di IRAP e tributi erariali.




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