Con sentenza n. 11735/2026 (dep. 22.07.2026), il Tribunale di Napoli ha rigettato le domande attoree a tutela del Cubo di Rubik, escludendo che la sua forma possa godere di protezione ai sensi della legge sul diritto d’autore.
La pronuncia si discosta esplicitamente dai provvedimenti cautelari di senso contrario emessi del Tribunale di Venezia in un procedimento identico seguito dallo Studio Wise, e condivide invece integralmente le argomentazioni difensive sostenute dal nostro studio in quella sede.
Il Tribunale di Napoli afferma che il Cubo di Rubik non assurge al livello di opera tutelabile secondo il diritto d’autore poiché non è dotato di sufficiente carattere creativo, essendo la sua forma dettata dalla necessità di perseguire un risultato tecnico. La forma cubica, la griglia e la differenziazione cromatica delle facce non sono scelte estetiche libere, ma soluzioni imposte dalla necessità di rendere possibile e leggibile la rotazione indipendente dei blocchi. Manca quindi quel margine di libertà creativa che l’art. 2 della Legge sul diritto d’autore richiede per l’opera del disegno industriale, a prescindere dal successo commerciale del prodotto.
La decisione conferma che la notorietà e rinomanza di un prodotto non basta a costituire un monopolio perpetuo, quando esso è fondato sulle sue caratteristiche funzionali.



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