DETRAZIONE IVA PER ACQUISTI A CAVALLO D’ANNO 2023/2024

La detrazione iva degli acquisti a cavallo d’anno segue regole diverse rispetto alle regole ordinarie.

Si rende quindi necessario sollecitare i vostri fornitori a inviare la fattura entro fine anno (tenendo conto che lo SDI può impiegare fino a 5 giorni per consegnare la fattura).

L’iva delle fatture di acquisto datate 2023 ma ricevute nel 2024 potrà essere detratta SOLO nel 2024.

SOCIETA’ E IMPRESE IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

I soggetti in contabilità semplificata che ricevono nel 2024 la fattura datata 2023 hanno un ulteriore aggravio: il costo NON potrà essere dedotto nel 2023, diventerà deducibile nel bilancio 2024.

 

ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2023

A) – VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE AL 31.12.2023

Ai fini della redazione del bilancio dell’esercizio 2023 si rende necessaria la valutazione dei beni presenti in magazzino a fine esercizio.

E’ indispensabile, pertanto, redigere l’inventario analitico dei beni in rimanenza con riferimento alla situazione esistente al 31.12.2023.

 

Nel dettaglio delle rimanenze è necessario evidenziare:

1. il codice del bene/prodotto;

2. la descrizione;

3. il criterio di valorizzazione riconosciuto dalla legislazione fiscale (costo specifico, costo medio ponderato, Fifo o Lifo).

I criteri consigliati dallo studio sono il costo specifico o il costo medio. Di seguito vi riportiamo un esempio di calcolo per il calcolo del costo medio ponderato della merce Y da indicare nel dettaglio delle rimanenze.

Per la valutazione di beni prodotti dall’impresa o per l’applicazione di altri criteri potete contattare lo Studio.

4. l’unità di misura;

5. le quantità in rimanenza;

6. il valore totale

Esempio di dettaglio delle rimanenze:

ESEMPIO DI COSTO MEDIO PONDERATO

Il metodo del costo medio ponderato consiste nell’applicare, a ciascuno scarico, un valore pari al prezzo medio ponderato d’acquisto.

Ipotizziamo di aver effettuato i seguenti acquisti:

in data 29.01.2023 – 100 unità di merce Y al prezzo di 15 euro l’una;

in data 26.04.2023 – 100 unità di merce Y al prezzo di 10 euro l’una;

In data 06.05.2023 si effettua una vendita di 50 unità di merce Y.

 

Determinazione del valore al 31.12.2023 da indicare nel dettaglio delle rimanenze.

Merce Y scheda di movimenti dell’anno.

Il prezzo medio di acquisto al 31.12.2023 si ottiene in questo modo (1.500 + 1.000) / 200 = €. 12,50

Il prezzo medio di 12,50 viene moltiplicato per la consistenza a fine anno: 12,50 x 150 = €. 1.875,00

 

B) – LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATORI E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI PER L’ANNO 2023

Al fine della deduzione per competenza dal reddito 2023, Vi invitiamo a liquidare i compensi agli amministratori ed ai collaboratori coordinati e continuativi delle società di capitali entro il 12.01.2024.

 

C) – DICHIARAZIONE PER USUFRUIRE DELLA RITENUTA D’ACCONTO DEL 23% SUL 20% DEI COMPENSI PROVVIGIONALI

Ritenuta ridotta – i soggetti che percepiscono provvigioni occasionali e/o abituali, e che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi (escluso l’amministratore), devono inviare una dichiarazione ai loro clienti per usufruire della riduzione della ritenuta di acconto del 23% sul 20%.

Durata – La dichiarazione deve essere inviata prima dell’emissione della fattura ed è valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti. La perdita dei requisiti deve essere comunicata tempestivamente alla controparte.

Invio – La dichiarazione deve essere inviata tramite raccomandata A/R o tramite PEC.

 

D) – CONTRIBUTO E DICHIARAZIONE PERIODICA AL CONAI PER L’ANNO 2023

I soggetti che hanno importato beni e/o effettuato acquisti intracomunitari di merci nell’anno 2023 devono inviare al CONAI la dichiarazione periodica se superano gli importi minimi di esenzione.

La dichiarazione deve essere inviata telematicamente entro il 20.01.2024 ed è necessario registrarsi presso il sito del CONAI.

 

DAL 01.01 OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA PER TUTTI I FORFETARI

 

Dal 01.01.2024 entra in vigore l’OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA per tutti i soggetti forfetari che si avvalgono della L. 190/2014, a prescindere dalle somme percepite nell’ambito dell’attività professionale.

 

La compilazione e l’emissione della fattura elettronica può avvenire attraverso le seguenti procedure alternative:

 

  1.  utilizzando il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate, con accesso all’area riservata del relativo sito internet e, successivamente, cliccando su “Fattura elettronica” si verrà indirizzati al software all’uopo predisposto;
  2. usufruendo di un servizio a pagamento messo a disposizione da un operatore di mercato.

 

I soggetti forfetari che hanno scelto di emettere le fatture elettroniche già dall’anno corrente 2023, non dovranno apportare alcune modifiche in merito.

 

Lo studio è a disposizione per ogni supporto del caso.

OMAGGI NATALIZI A CLIENTI E DIPENDENTI

Con l’approssimarsi delle festività natalizie Vi inviamo la presente circolare come promemoria per la disciplina fiscale degli omaggi a clienti e dipendenti.

La detrazione dell’Iva è diversa a seconda del costo dei beni:

  • IVA detraibile per i beni di costo unitario (iva esclusa) non superiore ad €. 50,00;
  • IVA indetraibile per i beni di costo unitario (iva esclusa) superiore ad €. 50,00.

La relativa cessione, in entrambi i casi costituisce una operazione “fuori campo IVA”.

Alla consegna degli omaggi consigliamo di emettere un DDT (con causale “cessione gratuita”) per vincere la presunzione di cessione onerosa.

: le regole esposte valgono anche nel caso che i beni omaggio siano costituiti da alimenti e bevande e ceste natalizie. Il valore della cesta natalizia è dato dalla somma del costo dei singoli beni che la compongono.

  • Se la cesta natalizia è di valore non superiore a €. 50,00 l’iva è detraibile,
  • Se la cesta natalizia è di valore superiore a €. 50,00 l’iva è indetraibile.

I costi sostenuti per l’acquisto di beni non commercializzati e/o non prodotti, da destinare ad omaggi, sono deducibili IRES/IRPEF se considerati inerenti.

– se i beni hanno un costo unitario (iva indetraibile inclusa) inferiore a €. 50,00 sono interamente deducibili IRES/IRPEF;

– se i beni hanno un costo unitario superiore ad €. 50,00 si configura l’ipotesi di spesa di rappresentanza. In quest’ultimo caso la deducibilità IRES/IRPEF è consentita in rapporto ai ricavi della gestione caratteristica dichiarati nell’anno con le seguenti percentuali:

– Se l’IRAP è conteggiata col metodo “da bilancio” il costo è deducibile (per soggetti IRES, imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria che abbiano esercitato l’opzione per la determinazione della base imponibile di cui all’art. 5 D. Lgs. 446/97).

– Se l’IRAP è determinata ai sensi dell’art. 5-bis D. Lgs 446/97 le spese in esame sono indeducibili (per società di persone e ditte individuali in semplificata, e per società di persone e ditte individuali in ordinaria che non hanno esercitato l’opzione per la determinazione della base imponibile col “metodo da bilancio”).

 

L’IVA afferente l’acquisto di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, è detraibile indipendentemente dal valore unitario del bene.

La cessione gratuita di campioni di modico valore appositamente contrassegnati, in maniera indelebile e non con un’etichetta, è invece un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.

 

La successiva cessione costituisce una operazione imponibile e quindi deve essere assoggettata ad IVA con l’aliquota propria del bene.

Si possono seguire alternativamente, i seguenti comportamenti:

1 – emettere fattura al cliente (TD01/TD24), con l’indicazione del valore del bene, della relativa imposta e dell’annotazione che trattasi di “cessione gratuita con rivalsa di IVA” se il cliente paga l’IVA, o “cessione senza rivalsa IVA” (art. 18 comma 3 DPR 633/72) se il cliente non paga l’IVA. Nel caso non si eserciti la rivalsa dell’IVA l’importo della stessa è totalmente indeducibile;

2 – emettere autofattura, per ogni singola cessione o globale mensile, con l’indicazione del valore dei beni, della relativa imposta e dell’annotazione che trattasi di “autofattura per omaggio” (TD27);

3 – annotare, su un apposito registro degli omaggi, preventivamente numerato, l’ammontare globale dei valori delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno con le relative imposte, distinte per aliquote.

Il trattamento ai fini IRES/IRPEF per i beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa è come quello indicato al punto A) per i beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.

Il trattamento ai fini IRAP per i beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa è come quello indicato al punto A) per i beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO:

(*) Salvo la scelta di non detrarre l’IVA sull’acquisto per non dover applicare l’IVA sulla cessione.

Gli omaggi ai dipendenti comportano l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti e la successiva cessione gratuita è esclusa da IVA.

Il costo dei beni destinati ad omaggio dei dipendenti è compreso fra le prestazioni di lavoro art. 95 TUIR ed è deducibile ai fini IRES/IRPEF.

– Gli omaggi in denaro ai dipendenti concorrono, indipendentemente dall’ammontare, alla formazione del reddito imponibile in capo agli stessi e quindi sarà soggetto ad IRPEF ed a contribuzione INPS .

– Per l’anno 2023 gli omaggi in natura non concorrono alla formazione del reddito dei dipendenti se l’importo annuo è:

  • non superiore a €. 258,23 annui;
  • non superiore a €. 3.000,00 annui per i soli dipendenti con figli a carico, con indicazione del codice fiscale del figlio a carico;
  • non superiore a €. 200,00 annui, per ciascun dipendente, per buoni acquisto carburante; in quest’ultimo caso però il buono sarà soggetto a contribuzione INPS e non a IRPEF.

Le spese per cene, feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose hanno un trattamento fiscale diverso in base ai soggetti che vi partecipano.

 

 

il costo è considerato una liberalità a favore dei dipendenti:

– l’IVA è indetraibile;

– il costo, ai fini IRPEF/IRES, è deducibile al 75% nel limite del 5‰ dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

il costo è considerato una spesa di rappresentanza

– l’IVA è indetraibile;

– il costo, ai fini IRPEF/IRES, è deducibile al 75% nei limiti proporzionati ai ricavi (1,5%, 0,6% o 0,4%).

In entrambi i suddetti casi è necessario indicare il nominativo dei partecipanti nella copia di cortesia del documento di spesa.

Restiamo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

 

SCADENZARIO NOVEMBRE 2023

(*) PROROGA AL 16.01.2024 MA NON PER TUTTI

Le persone fisiche titolari di partita IVA, che nel 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a €. 170.000 possono posticipare la scadenza del 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 con la possibilità anche di pagare in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal 16.01.2024 con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo.

Lo Studio avrà cura di contattare il cliente interessato da questa opportunità.

ACCERTAMENTO PER DIFFERENZE TRA INCASSI POS/ELETTRONICI E CORRISPETTIVI/FATTURE INVIATI

NUOVE COMPLIANCE PER DIFFERENZE TRA INCASSI POS/ELETTRONICI E CORRISPETTIVI / FATTURE INVIATI

L’Agenzia delle Entrate ha previsto l’invio di comunicazioni di irregolarità se gli incassi POS/elettronici mensili risultano superiori al totale corrispettivi telematici e fatture elettroniche inviate mensilmente.

 

CONTROLLO DELLE PEC RICEVUTE

Visto l’aumento dei controlli che sta attuando l’agenzia entrate in questo periodo vi suggeriamo di controllare periodicamente la PEC per rilevare eventuali comunicazioni dell’agenzia entrate.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Se i rilievi dell’agenzia sono corretti è possibile regolarizzare con ravvedimento operoso le seguenti violazioni:

  1. Omessa o infedele memorizzazione o trasmissione telematica dei corrispettivi:
    • Sanzione del 90% dell’imposta con un minimo di €. 500 per ciascuna operazione, da ridurre a 1/7 per violazioni commesse nel 2022 o 1/8 se commesse nel 2023;
  2. Omesso versamento dell’IVA periodica:
    • Sanzione del 30% dell’imposta da ridurre in base a quando si effettua il ravvedimento;
  3. Infedele dichiarazione IVA 2023 relativa al 2022:
    • Sanzione minima del 90% dell’imposta da ridurre a 1/8.

Il D.L. 131/23 ha previsto che si possa accedere al ravvedimento anche se le violazioni sono contestate entro il 31.10.2023 purché il ravvedimento avvenga entro il 15.12.2023.

 

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ – art. 12 D. Lgs. 471/97 SANZIONE ACCESSORIA

L’art. 12 D. Lgs. 471/97 prevede la sospensione della licenza o dell’esercizio dell’attività per un periodo da tre giorni ad un mese se nel corso di cinque anni sono contestate quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale.

Le violazioni sanate col ravvedimento di cui sopra non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività.