FATTURAZIONE ELETTRONICA – TERMINE DEL PERIODO TRANSITORIO
Trascorso il periodo “transitorio” di operatività stanno per entrare in vigore le regole a regime.
1 – TERMINE PERIODO DI MORATORIA
Con le seguenti tempistiche terminerà il cosiddetto periodo di “moratoria”, ovvero il periodo di sospensione del regime sanzionatorio.
Eventuali ritardi e/o irregolarità nell’emissione e nella trasmissione delle fatture saranno d’ora in poi sanzionati (*):
per i contribuenti TRIMESTRALI la decorrenza sarà dal 01 LUGLIO 2019
per i contribuenti MENSILI la decorrenza sarà dal 01 OTTOBRE 2019
(*) – In caso di ritardata emissione della fattura la sanzione ordinaria è applicata nella misura da 250,00 a 2.000,00 euro, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, altrimenti la sanzione sarà dal 90% al 180% dell’IVA (art. 6 D.Lgs. 471/1997)
A partire da questa data dunque dovranno essere rispettate le nuove regole:
2 – FATTURE IMMEDIATE
La fattura immediata è emessa entro DIECI GIORNI dall’effettuazione dell’operazione.
Le fatture in formato xml dovranno:
- riportare nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file:
la data di effettuazione dell’operazione ovvero “la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo”;
- essere trasmesse al più tardi entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione ovvero dalla data della fattura (il Decreto Crescita in fase di pubblicazione ha aumentato questo termine a 12 giorni).
Esempio:
3 – FATTURE DIFFERITE
Per:
- le cessioni di beni risultanti da documento di trasporto (DDT) o altro documento idoneo
- le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione
effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso soggetto può essere emessa una sola fattura recante il dettaglio delle operazioni entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse.
Per questo tipo di documento, quindi, non ci sono novità rispetto alle vigenti regole, tuttavia l’agenzia delle entrate con la circolare n. 14/2019 ha fornito delle indicazioni in merito a quale dato riportare nel campo “Data” nella sezione “Dati generali” del file, specificando che in questo campo va riportata la data dell’ultima operazione effettuata nel mese di riferimento (non l’ultimo giorno del mese).
La generazione e l’invio della stessa allo SDI potrà avvenire in un qualsiasi giorno intercorrente tra l’ 1 ed il 15 del mese successivo.