I chiarimenti dell’Agenzia sugli omaggi spese di rappresentanza
Con la risoluzione n. 27/E del 12.03.2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul trattamento fiscale degli omaggi aventi ad oggetto beni prodotti direttamente dall’impresa, classificabili come spese di rappresentanza.Le spese di rappresentanza, che devono essere inerenti e congrue all’attività d’impresa, si caratterizzano per la loro gratuità e per la loro finalità promozionale dell’azienda. Tali spese, come noto, sono deducibili secondo i tre scaglioni individuati dall’Agenzia: 1,3% dei ricavi (con ricavi fino a 10 milioni), 0,5% dei ricavi (con ricavi da 10 a 50 milioni), 0,1% dei ricavi (con ricavi oltre i 50 milioni).
Detti limiti di deducibilità non si applicano alle spese relative a beni ceduti gratuitamente di importo unitario non superiore a 50 euro.
La risoluzione in commento chiarisce che, nel caso dei beni autoprodotti dall’impresa, il valore limite di 50 euro si riferisce al valore di mercato di tali beni, cioè “prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni … della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione …”. Pertanto, se il bene autoprodotto e ceduto in omaggio ha un valore di mercato unitario inferiore a 50 euro, le relative spese sono interamente deducibili.