Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), con la sentenza n. 271 del 2025, ha respinto il ricorso presentato da C.G.T. Compagnia Generale Trattori s.p.a., confermando l’aggiudicazione della gara a Adriatica Commerciale Macchine s.r.l. Il contenzioso riguardava l’affidamento per la fornitura a Legnago Servizi s.p.a. di una pala cingolata idrostatica nuova, destinata alla movimentazione di rifiuti, completa di un servizio di manutenzione “full service” della durata di cinque anni, per un importo a base d’asta di € 452.300,00.
C.G.T. s.p.a. aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione, lamentando la non conformità dell’offerta tecnica di Adriatica Commerciale Macchine s.r.l. alla lex specialis di gara.
Legnago Servizi s.p.a. e la controinteressata Adriatica Commerciale Macchine s.r.l. si sono costituite in giudizio, sollevando, in via preliminare, un’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività.
In questo complesso scenario legale, Adriatica Commerciale Macchine s.r.l. è stata rappresentata e difesa con successo dagli avvocati Riccardo Rocca e Gabriele Macchietto dello Studio Wise Legal&Tax. I legali hanno non solo sostenuto l’eccezione di irricevibilità del ricorso ma anche insistito per il rigetto nel merito, argomentando la piena conformità dell’offerta della loro assistita ai requisiti di gara.
Il Collegio del TAR Veneto – che aveva già rigettato la richiesta di sospensiva della aggiudicazione – ha preliminarmente respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso. Ha chiarito che, alla luce della nuova disciplina sull’accesso agli atti di gara introdotta dall’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante ha l’obbligo di rendere disponibili l’offerta dell’aggiudicatario e gli atti di gara sulla piattaforma digitale contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione. Poiché Legnago Servizi s.p.a. non aveva adempiuto a tale obbligo di pubblicazione, C.G.T. aveva correttamente esercitato il diritto di accesso tramite procedura ordinaria. Il Tribunale ha stabilito che, in assenza di un termine specifico nel nuovo codice per la proposizione dell’istanza di accesso in caso di inadempimento della stazione appaltante, il ricorso doveva considerarsi tempestivo essendo stato notificato entro trenta giorni dalla conoscenza dell’offerta dell’operatore aggiudicatario.
Nel merito, tuttavia, entrambi i motivi di ricorso di C.G.T. sono stati giudicati infondati.
- Per quanto riguarda il primo motivo(peso e dimensioni), il TAR ha spiegato che la rubrica dell’articolo 2 del capitolato, pur menzionando “minime essenziali”, non rendeva automaticamente ogni requisito tecnico una causa di esclusione. Richiamando il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10 del d.lgs. n. 36/2023), il Tribunale ha ritenuto che una differenza minima nelle dimensioni dei pattini (un solo centimetro rispetto al massimo di 600 mm) per un mezzo destinato alla movimentazione di rifiuti non potesse essere considerata un requisito minimo essenziale tale da compromettere la finalità della fornitura. Ha prevalso il principio di equivalenza sostanziale, considerando i pattini offerti “sostanzialmente equivalenti” all’esigenza.
- Relativamente al secondo motivo(lunghezza complessiva), il Collegio ha rilevato che la “relazione tecnica” di A.C.M. indicava una lunghezza di 6.960 mm, pienamente all’interno del range richiesto (6.800 mm – 7.100 mm). Ha inoltre sottolineato che il capitolato speciale d’oneri prevedeva la verifica delle specifiche tecniche al momento della consegna del mezzo, consentendo alla stazione appaltante di rifiutare la fornitura in caso di difformità.
In conclusione, il ricorso è stato integralmente respinto. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda esaminata.
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