NEUTRALITA’ FISCALE DEI RIMBORSI SPESE ANALITICI ADDEBITATI DAI PROFESSIONISTI
Con la presente si illustrano le novità in materia di rimborsi spese analitici addebitati dai professionisti ai propri clienti.
NEUTRALITA’ FISCALE PER I RIMBORSI ANALITICI DEI PROFESSIONISTI
Il regime fiscale applicabile ai rimborsi analitici nell’ambito del reddito di lavoro autonomo cambia radicalmente:
- I rimborsi analitici addebitati ai propri clienti non concorrono più alla formazione dei compensi professionali (ex articolo 54, comma 2, lettera b, Tuir).
- Le relative spese non sono più deducibili (ex articolo 54-ter, comma 1, Tuir).
Questa modifica è stata introdotta per agevolare il professionista sotto il profilo finanziario, escludendo l’applicazione della ritenuta d’acconto su elementi non rappresentativi di un vero compenso.
IMPONIBILITA’ IVA E ASSOGETTAMENTO A CASSA PREVIDENZA
La nuova disciplina di neutralità si applica solo alle imposte sul reddito, mentre nulla cambia ai fini IVA:
- Le somme riscosse a titolo di rimborso rimangono imponibili agli effetti dell’IVA.
- I rimborsi continuano ad essere assoggettati al contributo integrativo per le casse professionali.
PAGAMENTI TRACCIATI PER SPESE SOSTENUTE IN ITALIA
Il D.L. 84/2025 ha introdotto l’obbligo di tracciabilità per alcune tipologie di spese sostenute nel territorio dello Stato:
- Vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, NCC, ecc.).
Il riaddebito analitico è escluso dalla formazione del reddito solo se le spese sono pagate con mezzi tracciabili.
MANCATO RIMBORSO
In caso di mancato rimborso da parte del committente, le spese diventano deducibili a partire dalla data in cui:
- Il committente ha fatto ricorso a procedure concorsuali.
- La procedura esecutiva individuale è rimasta infruttuosa.
- Il diritto alla riscossione del credito si è prescritto.
Qualora l’importo complessivo dovuto dal committente (compenso e spese) sia inferiore a €.2.500,00, e il relativo pagamento non avvenga entro un anno, tale credito è integralmente deducibile.
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