NUOVO ADEMPIMENTO DAL 1° GENNAIO 2026 – COLLEGAMENTO TRA STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICI E STRUMENTI DI RILEVAZIONE DEI CORRISPETTIVI
La presente per informarVi che, a partire dal 1° gennaio 2026, per effetto di quanto disposto dall’art. 1 co. 74 e 77 L. 207/2024, (Legge di Bilancio 2025), i commercianti e operatori al dettaglio dovranno collegare gli strumenti di pagamento elettronici (POS, carte di debito/credito, app di pagamento, ecc.) al registratore telematico (RT).
SOGGETTI INTERESSATI
L’obbligo riguarda i titolari di partita IVA che:
- effettuano operazioni di vendita di beni o prestazioni di servizi verso consumatori finali;
- sono tenuti alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate;
A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano:
– commercianti al dettaglio (bar, ristoranti, negozi, supermercati ecc.);
– artigiani (parrucchieri, estetiste, meccanici, idraulici ecc.).
MODALITA’ DI COLLEGAMENTO
Il POS/dispositivo di pagamento elettronico deve essere collegato tecnicamente al registratore telematico (RT), in modo che ogni pagamento elettronico venga memorizzato e i relativi importi vengano comunicati in aggregato giornaliero all’Agenzia delle Entrate.
A livello operativo, il collegamento andrà effettuato accedendo all’area riservata del servizio web “Fatture e Corrispettivi” del portale dell’Agenzia delle Entrate, così come disposto dal provvedimento n. 424470 del 31.10.2025.
TEMPISTICHE DI COLLEGAMENTO
Per gli strumenti di pagamento elettronici (POS, carte di debito/credito, app di pagamento, ecc.) già in uso nel mese di gennaio 2026, il collegamento dovrà essere effettuato entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione nell’area riservata del servizio web “Fatture e Corrispettivi”.
Diversamente, per gli strumenti di pagamento elettronici (POS, carte di debito/credito, app di pagamento, ecc.) installati successivamente al 31.01.2026, il collegamento dovrà essere effettuato a partire dal 6° giorno del secondo mese successivo all’effettiva disponibilità del POS ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
Ad oggi il servizio web sul portale dell’Agenzia delle Entrate non è ancora disponibile; sarà cura dello Studio avvisare la gentile clientela della disponibilità di detto servizio.
SANZIONI
Il mancato collegamento tra POS e registratore telematico comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
L’omessa trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00 per singola violazione, con un massimo complessivo nel trimestre di euro 1.000,00. La medesima sanzione viene altresì applicata nel caso di errata indicazione della modalità di pagamento nel documento commerciale di vendita rilasciato al cliente (esempio: POS per un pagamento ricevuto per contanti e/o viceversa).
La sanzione non sarà irrogata qualora il documento commerciale di vendita venga tempestivamente annullato e riemesso con la corretta modalità di incasso.
È prevista inoltre la possibile sanzione accessoria consistente nella sospensione della licenza o dell’attività nei casi di violazioni gravi o ripetute.



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