DOMICILIO DIGITALE – PEC

Come previsto dal Decreto Semplificazioni tutti i soggetti iscritti al Registro Imprese e/o a Ordini e Collegi professionali devono comunicare,   entro il 01.10.2020,  il loro “Domicilio digitale” (PEC).

Per chi avesse già provveduto,  in base ai precedenti provvedimenti normativi, non dovrà fare alcuna comunicazione, tuttavia dovrà avere cura di mantenere valida la propria casella PEC.

Per chi invece non avesse ancora attivato alcun indirizzo PEC, dovrà farlo entro il 01.10.2020 e comunicarlo entro la stessa data al Registro Imprese o proprio Ordine/Collegio di appartenenza.

Il mancato adempimento o l’accertata inattività della PEC, comporteranno,  da parte degli organi competenti,  l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l’irrogazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di euro 206 ad un massimo di euro 2.064.

Lo studio è a disposizione per l’eventuale assistenza.

NUOVE SPECIFICHE TECNICHE FEB2B

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 28.02.2020, ha approvato le nuove specifiche tecniche per la  fatturazione elettronica. In base al suddetto provvedimento le regole, che prevedono tra l’altro nuovi codici natura operazione e tipo documento, avrebbero dovuto entrare in vigore dal 01.10.2020.

In considerazione dell’attuale situazione di emergenza dovuta alla crisi epidemiologica COVID-19 l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 20.04.2020 ha disposto il differimento dell’obbligo di utilizzo delle nuove regole al 01.01.2021.

Riepiloghiamo, pertanto, la situazione:

  • Dal 10.2020, per chi fosse già pronto, sarà possibile (facoltà) utilizzare per l’emissione delle fatture elettroniche il nuovo tracciato e i nuovi codici. SDI infatti accetterà fino al 31.12.2020 sia le FEB2B con il vecchio tracciato sia le FEB2B con il nuovo;
  • Dal 01.2021 tutte le fatture elettroniche dovranno essere predisposte obbligatoriamente in base alle nuove specifiche tecniche.

Con prossima circolare vi daremo le informazioni dettagliate sui “nuovi codici natura” e “tipo documento” istituiti.

 

DECRETO AGOSTO D.L. 104/2020

Con la presente vi aggiorniamo su alcune misure introdotte dal “decreto agosto” D.L. 104/2020.

1) SOSTEGNO FINANZIARIO PER MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Proroga della moratoria – art. 56, co. 2 D.L. 18/2020 DECRETO CURA ITALIA (ns. circolare del 19.03.2020).

E’ stato prorogato il termine dal 30.09.2020 al 31.01.2021 relativamente a:

  • APERTURE DI CREDITO A REVOCA E ANTICIPI SU CREDITI – quelli esistenti al 29 febbraio NON possono essere revocati in tutto o in parte dall’istituto di credito fino al 31 gennaio 2021;
  • PRESTITI NON RATEALI – sono prorogati, senza alcuna formalità, fino al 31 gennaio 2021 alle medesime condizioni;
  • MUTUI, FINANZIAMENTI E LEASING – le rate in scadenza prima del 30 gennaio 2021 sono sospese sino al 31 gennaio 2021. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato.

Per le imprese che alla data del 15.08.2020 risultano già ammesse alle misure di sostegno originariamente previste dall’art. 56 D.L. 18/2020, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità.

2) CREDITO D’IMPOSTA PER SPONSORIZZAZIONI IN SOCIETA’ SPORTIVE

E’ riconosciuto un credito d’imposta alle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie nei confronti:

  • di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche;
  • di società sportive professionistiche, società sportive e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile.

Detto credito d’imposta è pari al 50% degli investimenti effettuati.

Le spese di sponsorizzazione dovranno essere di importo non inferiore a €. 10.000 e dovranno essere fatte a favore di società sportive con ricavi almeno pari a €. 200.000.

Sono tuttavia escluse dal beneficio in esame le spese di sponsorizzazione effettuate nei confronti di società sportive che aderiscono al regime contabile-fiscale previsto dalla L. 398/1991.

Il bonus in esame spetta:

  • a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario/postale o altri sistemi di pagamento tracciati;
  • nel limite massimo di spesa pari a €. 90 milioni. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse lo stesso viene ripartito tra i beneficiari in misura proporzionale a quanto potenzialmente spettante.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa istanza al dipartimento dello sport della presidenza del consiglio dei ministri. (Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico DPCM non ancora disponibile).

3) PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE 2020  

Il termine di versamento della seconda rata dell’acconto 2020 delle imposte sui redditi/IRAP in scadenza il 30.11.2020 è differito al 30.04.2021.

Per poter beneficiare della proroga in esame è necessario che il contribuente sia soggetto agli ISA e abbia subito una riduzione del fatturato/corrispettivi del primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del primo semestre 2019.

4) RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI

E’ riproposta una nuova rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2020 e riguarda i beni strumentali risultanti dal bilancio al 31.12.2019 e può essere effettuata solo su alcuni beni e non necessariamente su tutti.

Per ottenere il riconoscimento fiscale del maggior valore dei beni e quindi per avere maggiori ammortamenti – dall’anno 2021- occorre versare un’imposta sostitutiva pari al 3% (senza alcuna distinzione per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili).

In caso di cessione/assegnazione ai soci entro il 01.01.2024, la plusvalenza/minusvalenza sarà calcolata sul valore ante rivalutazione.

La rivalutazione può avere solo effetto civilistico e contabile e in tal caso non è dovuta nessuna imposta.

5) CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO BENI MATERIALI STRUMENTALI NUOVI E INVESTIMENTI IN BENI IMMATERIALI (EX SUPER-IPER AMMORTAMENTO)

Per beneficiare del nuovo credito d’imposta, sugli acquisti di beni materiali strumentali nuovi e sugli investimenti in beni immateriali, che ha sostituito rispettivamente il super e l’iper-ammortamento, sarà necessario conservare, ai fini dei successivi controlli, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture e gli altri documenti devono riportare la dicitura: Beni agevolabili art. 1, commi da 184 a 194, L. 160/2019.

Nel caso le fatture ricevute fino ad oggi non avessero la suddetta dicitura consigliamo di contattare direttamente il fornitore al fine di farsi rilasciare una dichiarazione scritta che attesti quanto sopra.

SCADENZARIO DEI VERSAMENTI SOSPESI

Per le ditte che in base alle disposizioni di legge (DL n. 18/2020 e DL n. 34/2020) avevano la possibilità di rinviare il pagamento dei tributi (IVA, Ritenute, ecc), l’art 97 del DL n. 104/2020 “Decreto Agosto” prevede la possibilità di effettuare i mancati versamenti, senza sanzioni ed interessi con le seguenti tempistiche:

Inviamo qui di seguito il nuovo scadenzario.

Logicamente il pagamento potrà comunque essere interamente effettuato in un’unica soluzione il 16/09/2020.

Lo Studio resta a disposizione per l’eventuale gestione e predisposizione delle relative rateizzazioni.