NOVITA’ FATTURE ELETTRONICHE DAL 01.01.2021

Dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà i documenti strutturati con la nuova versione 1.6 del tracciato.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le fatture datate 2020 anche se spedite nel 2021 col vecchio tracciato saranno accettate dal sistema.

 

Vi riportiamo di seguito le nuove specifiche tecniche e vi invitiamo a contattare i vostri programmatori per l’adeguamento dei software.

 

NUOVI CODICI PER TIPI DI DOCUMENTO

Le nuove specifiche tecniche prevedono un significativo ampliamento delle tipologie di documenti che possono essere emessi e trasmessi al Sistema di Interscambio.
Saranno introdotti due nuovi tipi di documento da utilizzare specificatamente per le fatture differite e ulteriori nuove tipologie di autofatture per indicare in modo più preciso il motivo dell’emissione di tale documento.

Di seguito i nuovi codici da utilizzare per il “Tipo documento”

  • TD01 Fattura
  • TD02 Acconto/Anticipo su fattura
  • TD03 Acconto/Anticipo su parcella
  • TD04 Nota di Credito
  • TD05 Nota di Debito
  • TD06 Parcella
  • TD07 Fattura semplificata
  • TD08 Nota di credito semplificata
  • TD09 Nota di debito semplificata
  • TD10 Fattura di acquisto intracomunitario di beni
  • TD11 Fattura di acquisto intracomunitario di servizi
  • TD12 Documento riepilogativo (art. 6 DPR 695/1996)
  • TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972
  • TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8, D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46, c. 5, D.L. n. 331/1993)
  • TD21 Autofattura per splafonamento
  • TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
  • TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
  • TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
  • TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo Periodo, lett. b)
  • TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. n. 633/1972)
  • TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

 

NUOVI CODICI PER LE RITENUTE

E’ stata introdotta la possibilità di inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta d’acconto e sarà possibile inserire più ritenute all’interno dello stesso documento.

Di seguito i nuovi codici da utilizzare per le ritenute:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche
  • RT03 Contributo INPS
  • RT04 Contributo ENASARCO
  • RT05 Contributo ENPAM
  • RT06 Altro contributo previdenziale.

 

NUOVI CODICI NATURA IVA

Le nuove specifiche tecniche del tracciato xml permetteranno di rappresentare in modo più dettagliato le varie fattispecie di operazioni esenti e non imponibili ai fini IVA e quelle soggette al meccanismo dell’inversione contabile. Di seguito riportiamo i nuovi codici:

  • N1 – operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972
  • N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies del D.P.R. n. 633/1972
  • N.2.2 non soggette – altri casi
  • N3.1 non imponibili – esportazioni
  • N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
  • N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
  • N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
  • N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
  • N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
  • N4 – operazioni esenti da IVA
  • N5 – operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura
  • N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
  • N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
  • N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
  • N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
  • N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
  • N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
  • N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
  • N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
  • N6.9 inversione contabile – altri casi
  • N7 – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972)

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2020

A) – VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE AL 31.12.2020

Ai fini della redazione del bilancio dell’esercizio 2020 si rende necessaria la valutazione dei beni presenti in magazzino a fine esercizio.

E’ indispensabile, pertanto, redigere l’inventario analitico dei beni in rimanenza con riferimento alla situazione esistente al 31.12.2020.

 

Nel dettaglio delle rimanenze è necessario evidenziare:

1. il codice del bene/prodotto;

2. la descrizione;

3. il criterio di valorizzazione riconosciuto dalla legislazione fiscale (costo specifico, costo medio ponderato, Fifo o Lifo).

I criteri consigliati dallo Studio sono il costo specifico o il costo medio. Di seguito vi riportiamo un esempio di calcolo per il calcolo del costo medio ponderato della merce Y da indicare nel dettaglio delle rimanenze.

Per la valutazione di beni prodotti dall’impresa o per l’applicazione di altri criteri potete contattare lo Studio.

4. l’unità di misura;

5. le quantità in rimanenza;

6. il valore totale.

 

Esempio di dettaglio delle rimanenze:

 

Codice

 

Descrizione del bene

 

Costo medio dell’anno o costo specifico

 

UM

 

Quantità

 

Valore

……Merce Y…..

€. 12,50

Kg.

150

€.1.875,00

…….Merce X…..

€.  6,50

Mt.

120

€.   780,00

TOTALE   

€.2.655,00

 

ESEMPIO DI COSTO MEDIO PONDERATO

Il metodo del costo medio ponderato consiste nell’applicare, a ciascuno scarico, un valore pari al prezzo medio ponderato d’acquisto.

Ipotizziamo di aver effettuato i seguenti acquisti:

in data 29.01.2020 – 100 unità di merce Y al prezzo di 15 euro l’una;

in data 26.04.2020 – 100 unità di merce Y al prezzo di 10 euro l’una;

In data 06.05.2020 si effettua una vendita di 50 unità di merce Y.

 

Determinazione del valore al 31.12.2020 da indicare nel dettaglio delle rimanenze.

Merce Y scheda di movimenti dell’anno.

Data

Quantità

Prezzo unitario acquisto

Prezzo totale

29/01

Acquisto +100

€. 15,00

 €. 1.500,00

26/04

Acquisto +100

€. 10,00

€. 1.000,00

06/05

Vendita -50

31/12

150

€. 12,50

€. 1.875,00

Il prezzo medio di acquisto al 31.12.2020 si ottiene in questo modo (1.500 + 1.000) / 200 = €. 12,50

Il prezzo medio di 12,50 viene moltiplicato per la consistenza a fine anno: 12,50 x 150 = €. 1.875,00

 

B) – LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATORI E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI PER L’ANNO 2020

Al fine della deduzione per competenza dal reddito 2020, Vi invitiamo a liquidare i compensi agli amministratori ed ai collaboratori coordinati e continuativi delle società di capitali entro il 12.01.2021.

Si precisa inoltre, che l’assegno staccato a favore dei suddetti soggetti deve essere anche incassato dagli stessi entro il 12.01.2021.

 

C) – DICHIARAZIONE PER USUFRUIRE DELLA RITENUTA D’ACCONTO DEL 23% SUL 20% DEI COMPENSI PROVVIGIONALI

Ritenuta ridotta – i soggetti che percepiscono provvigioni occasionali e/o abituali, e che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi (escluso l’amministratore), devono inviare una dichiarazione ai loro clienti per usufruire della riduzione della ritenuta di acconto del 23% sul 20%.

Durata – La dichiarazione deve essere inviata prima dell’emissione della fattura ed è valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti. La perdita dei requisiti deve essere comunicata tempestivamente alla controparte.

Invio – La dichiarazione deve essere inviata tramite raccomandata A/R o tramite PEC.

 

D) – CONTRIBUTO E DICHIARAZIONE PERIODICA AL CONAI PER L’ANNO 2020

I soggetti che hanno importato beni e/o effettuato acquisti intracomunitari di merci nell’anno 2020 devono inviare al CONAI la dichiarazione periodica se superano gli importi minimi di esenzione.

La dichiarazione deve essere inviata telematicamente entro il 20.01.2021 ed è necessario registrarsi presso il sito del CONAI.

 

M&a: assistenza ai soci di maggioranza di primaria azienda del settore delle analisi cliniche nella cessione del pacchetto di maggioranza a Gruppo multinazionale leader in Europa

Lo studio legale Wise, con gli avv.ti Riccardo Rocca e Gabriele Macchietto, ha assistito con successo i soci di maggioranza di un’azienda operante nel Triveneto e specializzata nel servizio di analisi chimiche, fisiche, elettromagnetiche, microbiologiche, nel campo ambientale e nella sicurezza del lavoro, attraverso il processo di cessione delle proprie quote ad un Gruppo multinazionale leader in Europa.

L’acquisizione ha consentito al Gruppo multinazionale di consolidare il proprio business in Italia, garantendo la copertura in un territorio di particolare interesse ed in un settore in costante sviluppo.

Inoltre, lo studio legale Wise ha assistito i manager anche nella definizione degli accordi per il proseguimento dell’incarico a favore della nuova compagine.

Espandere il proprio business attraverso l’acquisizione ed aggregazione di imprese e la strutturazione del servizio di franchising

Lo studio legale Wise con l’avv. Filippo Lemmo ha assistito con successo un’azienda leader in Italia nel servizio di postalizzazione privata nel processo di acquisizione di plurime imprese operative nel settore della gestione della posta condominiale.

L’aggregazione ha permesso di espandere il business in tutto il territorio nazionale, garantendo la copertura completa del servizio di postalizzazione, consolidando altresì la  posizione in un settore, quello della posta condominiale, in costante sviluppo.

Lo studio legale Wise ha infine offerto il proprio contributo per la strutturazione di un innovativo servizio di franchising, idoneo ad esternalizzare il business ed a facilitare così la penetrazione sul mercato riducendo i costi fissi.

 

DETRAZIONE IVA PER ACQUISTI A CAVALLO D’ANNO 2020/2021

La detrazione iva degli acquisti a cavallo d’anno segue regole diverse rispetto alle regole ordinarie.

Per detrarre l’iva nella liquidazione di dicembre 2020 è necessario che la fattura elettronica sia ricevuta entro il 31.12.2020.

Si rende quindi necessario sollecitare i vostri fornitori a inviare la fattura entro fine anno (tenendo conto che lo SDI può impiegare fino a 5 giorni per consegnare la fattura).

L’iva delle fatture di acquisto datate 2020, ma ricevute nel 2021, potrà essere detratta SOLO nel 2021.

 

                    

FATTURA DI ACQUISTO DATATA 2020

 

 

Ricevuta nel 2020 e registrata nel 2020

 

L’iva a credito viene detratta nella liquidazione iva di dicembre 2020/IV trimestre 2020.

 

 

Ricevuta nel 2020 ma registrata nel 2021

 

 

–  Registrata entro il 30.04.2021. La fattura deve essere registrata in un sezionale e l’iva sarà detratta nella dichiarazione annuale 2020.

–  Registrata oltre il 30.04.2021. L’iva sarà indetraibile, per poter detrarre l’iva bisognerà presentare una dichiarazione iva integrativa.

 

 

Ricevuta nel 2021

 

La fattura datata 2020 ma ricevuta nel 2021 deve essere registrata nel 2021 e l’iva a credito verrà detratta nella liquidazione iva del 2021.

 

 

SOCIETA’ E IMPRESE IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

I soggetti in contabilità semplificata che ricevono nel 2021 la fattura datata 2020 hanno un ulteriore danno: il costo NON potrà essere dedotto nel 2020, diventerà deducibile nel bilancio 2021.

SCADENZARIO DICEMBRE 2020

 

In deroga a quanto suindicato il D.L. n. 157/2020 del 30.11.2020 – cosiddetto “Ristori Quater”, ha apportato modifiche alla data di scadenza di alcuni versamenti limitatamente a determinati soggetti, in particolare per:

  1. Imprese e lavoratori autonomi (con ricavi del 2019 inferiori a € 50 milioni) con riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019;
  2. Imprese e lavoratori autonomi che hanno iniziato l’attività dal 01.12.2019 (senza riduzione fatturato);
  3. Imprese e lavoratori autonomi esercenti attività sospese ex art. 1 DPCM 03.11.2020 (vedi allegato);

 

ALLEGATO

 

 

 

 

Wise Legal & Tax al fianco delle Imprese nella ristrutturazione del debito per la salvaguardia della continuità aziendale

Lo Studio Legale Wise, con un team composto dagli avv.ti Riccardo Rocca, Filippo Lemmo e Veronica Destro, ha assistito un’azienda leader nel settore delle costruzioni immobiliari fino al raggiungimento dell’omologazione dell’accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis legge fallimentare.

Lo Studio Legale Wise ha dato regolare esecuzione a tutti gli adempimenti previsti nell’accordo di ristrutturazione siglato con il ceto creditorio bancario.

L’Istituto bancario coinvolto ha erogato in favore della Newco costituita finanza per oltre tre milioni di euro, consentendo quindi l’acquisto del compendio immobiliare dell’impresa in ristrutturazione.

Grazie a questa operazione sono stati ripristinati l’equilibrio economico-finanziario e la continuità d’impresa.