Il Tribunale Ordinario di Venezia, Ufficio del Giudice Tutelare, ha accolto integralmente la tesi sostenuta dallo Studio Legale Wise, con gli Avv.ti Riccardo Rocca e Filippo Lemmo, nell’ambito di un’istanza di modifica del decreto di nomina di un amministratore di sostegno.
Il decreto di nomina autorizzava l’amministratore di sostegno a compiere, in luogo del beneficiario, anche gli atti urgenti inerenti alla sua carica di amministratore di società.
Lo Studio Legale Wise ha contestato tale estensione dei poteri, inserendosi in un dibattito giurisprudenziale particolarmente delicato: la possibilità, o meno, che l’amministratore di sostegno possa sostituirsi al beneficiario nell’esercizio delle funzioni gestorie proprie dell’organo amministrativo di una società.
Gli Avv.ti Riccardo Rocca e Filippo Lemmo hanno sostenuto l’inammissibilità della sostituzione dell’amministratore di sostegno al beneficiario nell’esercizio delle funzioni di amministratore di società. La carica di amministratore, infatti, in conformità con i principi di diritto societario, è espressione di un rapporto fiduciario con i soci e non può essere esercitata, in via vicaria, da un soggetto terzo non investito dalla compagine sociale.
Una simile estensione dei poteri, inoltre, determinerebbe una pericolosa dissociazione tra potere reale e responsabilità formale: l’A.d.S. compirebbe gli atti quale “rappresentante del beneficiario”, mentre le relative conseguenze civili e penali continuerebbero a gravare sull’amministrato, titolare formale della carica. Ne deriverebbe un corto circuito normativo incompatibile anche e soprattutto con la funzione protettiva dell’amministrazione di sostegno.
Il Giudice Tutelare, accogliendo la tesi prospettata dallo Studio Legale Wise, ha quindi modificato con efficacia immediata i poteri attribuiti all’amministratore di sostegno, escludendo che essi possano comprendere l’esercizio sostitutivo, diretto o vicario, della carica e delle funzioni di amministratore di società.



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