Lo Studio legale Wise Legal & Tax, con l’Avv. Riccardo Rocca e l’Avv. Simonetta Spigolon, ha recentemente ottenuto dal Tribunale di Padova, Sezione Prima Civile, con la sentenza n. 909/2026 pubblicata il 29/05/2026, una pronuncia che conferma i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità in materia di natura (diretta o indiretta) delle donazioni in denaro di non modico valore e conseguenti requisiti di forma.
La pronuncia è relativa alla vicenda di una nipote ex filio, erede, per rappresentazione del padre premorto, dei nonni paterni, la quale, alla morte dei nonni, ha chiesto che una cospicua somma di denaro da costoro donata in vita all’altro figlio (zio dell’attrice) e alla di lui moglie, fosse ricondotta all’asse ereditario e dunque assegnata a lei per la quota spettante, in virtù della denunciata nullità della donazione per difetto della forma prescritta dall’art. 782 c.c., essendo essa avvenuta mediante un semplice bonifico bancario da un conto cointestato ai nonni a un conto cointestato allo zio e alla di lui moglie e senza l’indicazione di specifiche causali.
Il Tribunale di Padova, accogliendo la domanda attorea e disattendendo le difese dei convenuti, i quali sostenevano trattarsi di donazione indiretta, che non richiederebbe la forma solenne notarile ad substantiam, ha dichiarato la nullità della donazione.
Il Tribunale di Padova ha infatti aderito alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno sancito il principio di diritto secondo cui “il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore” poiché “l’operazione bancaria in adempimento dello ‘iussum’ svolge in realtà una funzione di un atto negoziale esterno, intercorrente tra il beneficante e il beneficiario, il quale soltanto è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio all’altro” (cfr. Cass., S.U., 27/7/2017, n.18725).
Già nel 2024 la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 982 del 10.01.2024, aveva accolto il ricorso presentato dallo Studio Wise Legal & Tax, e, richiamando i principi enucleati dalle Sezioni Unite, aveva cassato una pronuncia della Corte di Appello di Venezia, che sul punto si era conformata alla sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Padova qualificando i trasferimenti di denaro dal conto corrente del disponente al conto del donatario come donazioni “indirette”.
Il Tribunale, precisando che il caso a lui sottoposto era del tutto analogo a quello oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite, ha stabilito che il trasferimento della somma dal conto cointestato ai defunti a quello cointestato ai convenuti, non rappresenta una donazione attuata indirettamente, in ragione della realizzazione indiretta della causa donandi, bensì una donazione tipica ad esecuzione indiretta che, in quanto tale, necessita della forma dell’atto pubblico, ai sensi dell’art.782 c.c., nella specie mancante.
Il Tribunale, inoltre, ha ritenute infondate la tesi dei convenuti, secondo la quale si sarebbe trattato di un pagamento fatto per ripagarli dell’assistenza prestata e che la dazione costituiva adempimento di un’obbligazione naturale, non ripetibile per effetto della soluti retentio.
Il Tribunale ha ritenuto tale assunto non fondato, in quanto, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, “la liberalità fatta per riconoscenza nei confronti del beneficiario (cd. donazione rimuneratoria) differisce dall’obbligazione naturale ex art.2034, comma 1, c.c., la cui sussistenza postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso” (cfr. Cass.30/09/2016, n.19578 e, nello stesso senso, Cass.11/01/2024, n.1123).
In particolare, la Suprema Corte (cfr. Cass.24/10/2002, n.14981) ha sottolineato che si ha donazione remuneratoria, che richiede l’atto pubblico, laddove l’attribuzione sia “compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale o sociale per compensare i servizi resi dal donatario”.
Nel caso concreto, il Giudice del Tribunale di Padova ha osservato che i convenuti, sui quali grava il relativo onere, non hanno allegato e provato l’entità delle prestazioni di assistenza apportate ai congiunti, non essendo sufficiente a tal fine la circostanza che i genitori vivessero in abitazione vicina a quella del figlio, né vi erano elementi per ritenere che i genitori nell’effettuare l’attribuzione patrimoniale in favore del figlio e della nuora, intendessero adempiere un’obbligazione gravante su di loro secondo il costume sociale, che certamente non prevede che un figlio sia compensato per ordinarie prestazioni di assistenza fatte al genitore anziano, nella gestione della quotidianità.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato che, per le modalità dell’operazione effettuata – trasferimento con bonifico al figlio e alla nuora dell’intera somma percepita a titolo di risarcimento danni per la morte dell’altro figlio in un sinistro stradale – che i genitori non hanno inteso adempiere un’obbligazione gravante su di loro, secondo il costume sociale, bensì beneficiare il figlio e la nuora di una somma entrata “inaspettatamente” nel loro patrimonio e del tutto sproporzionata in eccesso rispetto alle loro disponibilità economiche.
Pertanto, in conclusione, il Tribunale di Padova ha accolto la domanda degli Avvocati dello Studio Wise, dichiarando la nullità della donazione effettuata mediante bonifico, per mancanza della forma solenne notarile, e condannando i convenuti a restituire all’attrice la quota di un terzo di sua spettanza.

