Abrogazione dal 13.12.2014 della responsabilità solidale negli appalti per il versamento delle ritenute

ABROGAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ SOLIDALE PER LE RITENUTE FISCALI

Con decorrenza dal 13.12.2014 è stata abrogata la norma relativa alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, con riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente riguardanti il rapporto di subappalto.

È stata anche disposta l’abolizione della sanzione pecuniaria da € 5.000 a € 200.000 nell’ipotesi in cui il committente effettui il pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza aver ottenuto idonea documentazione relativa alla correttezza del versamento all’Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore.

La norma non ha effetto retroattivo e quindi la responsabilità solidale resta per le operazioni poste in essere fino al 13.12.2014.

SOLIDARIETA’ RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA

Rimane comunque ferma la responsabilità entro 2 anni dalla cessazione dell’appalto, tra committente, appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori per il versamento dei trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti relativamente al periodo di esecuzione del contratto di appalto di opere o servizi.

Il committente e gli appaltatori dovranno quindi continuare a richiedere il rilascio del DURC per verificare la regolarità contributiva.