Il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 295/2021 del 3.6.2021,  ha accolto opposizione all’esecuzione ex art. 615, co. 1 c.p.c. proposta dallo Studio Wise, con gli avv.ti Riccardo Rocca ed Edoardo Gloria, relativa ad una intimazione di pagamento dell’importo di euro 530.362,53, fondata su cartelle di pagamento per debiti previdenziali, ribadendo il principio per cui, in tale materia, vige la prescrizione quinquennale.
Secondo il giudice patavino, infatti, conformemente a quanto già affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza Cass. SS.UU. n. 23397/2016, la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina invece l’effetto della cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale di cui all’art. 2953 c.c. (secondo cui, una volta intervenuta una sentenza, il termine prescrizionale diventa decennale anche se originariamente era più breve).
Di particolare interesse, inoltre, anche quanto affermato in merito all’eccepito difetto di legittimazione passiva da parte di INPS ed INAIL: l’eccezione di prescrizione, in quanto istituto di carattere sostanziale, rileva anche contro l’Ente titolare del credito che, essendosi disinteressato delle sorti del credito medesimo, omettendo di porre in essere atti idonei a sollecitare l’ente deputato alla riscossione a riscuotere quanto dovuto, va pertanto condannato in solido con l’Agente della riscossione.

sentenza n. 295.2021