Banche: ritenuta del 20% sui redditi esteri, come evitarla?
Il novellato art. 4, co. 2, secondo e terzo periodo, D.L. 167/1990, introduce una ritenuta alla fonte a titolo di acconto nella misura del 20% su determinate tipologie di redditi di fonte estera, che deve essere applicata dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione dei flussi reddituali.
Le tipologie di redditi “esteri”, redditi di capitale (art. 44 co. 1, lett a), c), d), h) del Tuir) e redditi diversi (art. 67 co. 1, lett. b), c), f), e) e h) del Tuir), sui quali gli intermediari residenti che intervengono nella riscossione devono applicare la ritenuta a titolo acconto sono puntualmente indicate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013 (Protocollo 2013/151663), recante disposizioni attuative in tema di monitoraggio fiscale, e nella C.M. 38/E/2013.
Per evitare l’applicazione della ritenuta si dovrà preventivamente fornire all’intermediario residente che interviene nella riscossione un’autocertificazione che attesti che i flussi non assumono rilievo reddituale nell’ambito dei redditi di capitale e dei redditi diversi di fonte estera precedentemente indicati. L’autocertificazione ha forma libera.
Come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 38/E/2013 il contribuente deve fornite ogni utile informazione per individuare innanzitutto l’eventuale natura reddituale del flusso, nonché la fattispecie e la relativa base imponibile.