Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:
a) SOSPENSIONE di tutte le attività diverse da quelle elencate nell’allegato 1, (vedi allegato); per le attività commerciali restano in vigore le precedenti disposizioni (alimentari, farmacia, edicole etc.);
b) DIVIETO di spostamento con qualsiasi mezzo in un comune diverso da quello in cui ci si trova, con l’eccezione di “comprovate esigenze lavorative”, di “assoluta urgenza” ovvero “per motivi di salute”;
c) le attività sospese possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
d) sono sempre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla successiva lettera e), previa comunicazione al Prefetto territorialmente competente, che ha il potere di sospendere l’attività in questione nella propria provincia.
e) sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali (farmacie, alimentari, edicole).
f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
altre attività consentite:
✅ impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto, a
condizione che dall’interruzione derivi grave pregiudizio o pericolo di incidenti;
✅ industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dal 23 marzo e sono efficaci fino al 3 aprile salvo proroghe.
Restano in vigore le precedenti disposizioni, tutte prorogate al 3 aprile.
https://www.wise.pro/wp-content/uploads/2020/03/MORATORIA-1.jpg563820Wise Commercialistihttps://www.wise.pro/wp-content/uploads/2019/03/logo-wise-legal-tax1.pngWise Commercialisti2020-03-24 15:31:122020-04-07 15:55:50MORATORIA MUTUI E LEASING DEL DECRETO CURA ITALIA
Vi illustriamo di seguito i
principali provvedimenti del “Decreto Cura Italia” per l’emergenza COVID-19.
Tale decreto contiene anche alcune agevolazioni inerenti i rapporti di lavoro; Vi invitiamo pertanto a contattare anche il vostri Consulenti del Lavoro.
1. PROROGA VERSAMENTI FISCALI IN SCADENZA TRA L’8 MARZO E IL 31 MARZO
Le imprese
e i professionisti con volume d’affari 2019 inferiore a 2.000.000,00 possono usufruire della proroga dei versamenti fiscali in scadenza tra l’8
marzo e il 31 marzo relativi a:
Iva;
ritenute
lavoro dipendente;
ritenute
lavoro assimilato;
contributi
previdenziali;
premi
INAIL.
I versamenti prorogati
dovranno essere effettuati entro il 01.06.2020 in un’unica soluzione o a
rate (fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo).
Esempi:
Tributo
Scadenza originaria
Scadenza prorogata
Liquidazione IVA
mensile – Febbraio 2020
16/03/2020
01/06/2020
Saldo IVA 2019 –
per i contribuenti trimestrali
16/03/2020
01/06/2020
Ritenute d’acconto –
Febbraio 2020
16/03/2020
01/06/2020
Non è ancora stato previsto nulla per le prossime scadenze; siamo in attesa di nuovo decreto.
2. SOSPENSIONE DELLE CARTELLE
Sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, e i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell’agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi dall’agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.
3. AVVISI BONARI
Le rate degli “avvisi bonari” NON sono state sospese, quindi devono essere pagate.
4. PROROGA ADEMPIMENTI FISCALI DICHIARATIVI
Sono sospesi tutti
gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso dall’8 marzo
2020 al 31 maggio 2020.
Dalla proroga resta
escluso l’invio delle CU (Certificazioni Uniche) che resta fissato al
31.03.2020.
Gli adempimenti
sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.
Esempi:
Dichiarazione
Scadenza originaria
Scadenza prorogata
Modello IVA 2020
16/03/2020
30/06/2020
Modelli INTRA – Febbraio
Marzo Aprile
25 mese successivo
30/06/2020
Comunicazioni liquidazioni
periodiche IVA del 1^ trimestre 2020
31/05/2020
30/06/2020
Non è ancora stato previsto nulla per le prossime scadenze; siamo in attesa di nuovo decreto.
5. SOSTEGNO FINANZIARIO PER MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
APERTURE DI CREDITO A REVOCA E ANTICIPI SU CREDITI – quelli esistenti al 29 febbraio NON possono essere revocati in tutto o in parte dall’istituto di credito fino al 30 settembre 2020;
PRESTITI NON RATEALI CON SCADENZA DALL’8 MARZO AL 30.09.2020 – sono prorogati, senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
MUTUI FINANZIAMENTI E LEASING – previa comunicazione, con autocertificazione all’istituto bancario o alla società di leasing, le rate in scadenza prima del 30 settembre sono sospese sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato.
6. INDENNITA’ DI 600 EURO
E’ riconosciuta
un’indennità una tantum per il mese di marzo in misura pari a €. 600 a favore:
dei liberi professionisti, titolari di partita
IVA iscritti alla gestione separata INPS;
collaboratori senza partita IVA iscritti alla
gestione separata INPS;
artigiani e commercianti.
L’indennità non concorrerà alla formazione del reddito e sarà erogata
dall’Inps, previa domanda dell’interessato.
Sono esclusi dalle indennità i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (es. Dottori Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Architetti, Ingegneri, Geometri, Medici, ecc.).
7. CREDITO DI IMPOSTA PER SPESE DI SANIFICAZIONE
Per il periodo d’imposta 2020 viene riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di €. 20.000,00.
8. CREDITO DI IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE NEGOZI
Ai soggetti esercenti attività d’impresa
viene riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% delle spese
sostenute per il canone di locazione, relativo al solo mese di marzo 2020,
di immobili rientranti nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
La misura non si applica alle attività qualificate
essenziali ed indicate dal DPCM 11.03.2020 che sono rimaste aperte.
L’importo dei massimali provvigionali 2020 per il calcolo dei contributi
previdenziali, per gli agenti operanti come ditta individuale o società di
persone, sono stabiliti nella misura seguente:
Gli importi dei minimali contributivi per il 2020, per gli agenti
operanti come ditta individuale o società di persone, sono stabiliti nella
misura seguente:
Tipologia rapporto
MINIMALE
CONTRIBUTIVO 2020
MONOMANDATARIO
€. 861
PLURIMANDATARIO
€. 431
Si rammenta che
per determinare i minimali contributivi vanno considerati il:
PRINCIPIO DI
PRODUTTIVITA’, in base al quale il minimale contributivo è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso
dell’anno.
La maturazione
di provvigioni anche per un solo
trimestre, fa scattare l’obbligo
di versamento del minimale anche
con riferimento agli altri trimestri
in cui il rapporto non ha prodotto provvigioni.
Se il rapporto di agenzia è rimasto “improduttivo” per
tutto l’anno, il minimale contributivo non
è dovuto.
PRINCIPIO DI FRAZIONABILITA’, in base
al quale il minimale contributivo è
frazionabile per quote trimestrali.
https://www.wise.pro/wp-content/uploads/2020/03/ENASARCO-2020-2.jpg6121200Wise Commercialistihttps://www.wise.pro/wp-content/uploads/2019/03/logo-wise-legal-tax1.pngWise Commercialisti2020-03-02 14:07:492020-03-02 14:07:52ENASARCO – MASSIMALI E MINIMALI PER L’ ANNO 2020
CU/ invio
telematico all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche relative ai
redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, redditi diversi e
locazioni brevi corrisposti nel 2019
ENTRO IL16
IVA /
liquidazione febbraio 2020
IVA /
liquidazione 4^ trimestre 2019
RITENUTE
D’ACCONTO / febbraio 2020
Contributi
INPS dipendenti e collaboratori / febbraio 2020
Tassa
annuale libri contabili e sociali anno 2020 per SRL e SPA
ENTRO IL25
INTRA / invio telematico elenchi riepilogativi vendite beni e/o servizi/ febbraio 2020
INTRA/ invio telematico elenchi riepilogativi acquisti beni e/o servizi se superiori ai limiti di legge/ febbraio 2020
ENTRO IL31
ENASARCO / Versamento del Firr anno 2019
CU/consegna delle certificazioni uniche ai percettori dei redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi e dividendi anno 2019
Vi
segnaliamo, inoltre, che è possibile
consultare online dal portale dell’Amministrazione finanziaria il calendario
delle scadenze tributarie per il mese di marzo 2020 – esteso oppure con
segnalazioni di ricerca per categoria contribuente, tipologia di scadenza, data
– (http://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php?mesesel=03-2020).
https://www.wise.pro/wp-content/uploads/2017/10/img_scadenze.jpg6001000Wise Commercialistihttps://www.wise.pro/wp-content/uploads/2019/03/logo-wise-legal-tax1.pngWise Commercialisti2020-03-02 11:15:152020-03-02 11:15:18Scadenze fiscali marzo 2020
Vi segnaliamo, inoltre,
che è possibile consultare online dal portale dell’Amministrazione
finanziaria il calendario delle scadenze tributarie per il mese di febbraio
2020 – esteso oppure con segnalazioni di ricerca per categoria contribuente, tipologia di
scadenza, data – (http://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php?mesesel=02-2020).
https://www.wise.pro/wp-content/uploads/2017/10/img_scadenze.jpg6001000Wise Commercialistihttps://www.wise.pro/wp-content/uploads/2019/03/logo-wise-legal-tax1.pngWise Commercialisti2020-02-06 16:59:042020-02-06 16:59:06Scadenze fiscali febbraio 2020
L’art.
41 del D.L. 331/93 (conv. L. 427/93) prevede, per la non imponibilità IVA delle cessioni a titolo oneroso nei confronti di Clienti UE, che i beni siano “trasportati
spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o
da terzi per loro conto”.
L’onere
della prova dell’effettiva uscita delle merci dal territorio italiano compete
al cedente.
Con decorrenza 01.01.2020 il nuovo art. 45-bis del Regolamento UE n. 282/2011 elenca i documenti
necessari per la prova delle cessioni intracomunitarie.
I
mezzi di prova previsti sono diversi a seconda di chi effettua il trasporto
(venditore o acquirente).
Trasporto effettuato dal
VENDITORE o suo incaricato
In questo caso il venditore deve avere e conservare almeno 2 prove del gruppo A, non contraddittori e rilasciati da due diverse parti indipendenti:
A. Prove del gruppo A:
A.1
– documento o lettera CMR firmato;
A.2
– polizza di carico;
A.3
– fattura di trasporto aereo;
A.4
– fattura emessa dallo spedizioniere.
In alternativa il venditore potrà avere e conservare almeno 1 prova del precedente gruppo A e 1 prova del seguente gruppo B:
B. Prove del gruppo B:
B.1 – polizza assicurativa relativa alla spedizione o trasporto dei beni;
B.2
– documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto
dei beni;
B.3
– documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (ad es. notaio) che
confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
B.4 – ricevuta rilasciata da un depositario nello
Stato membro di destinazione che confermi il deposito di beni in tale Stato membro.
Inoltre,
la norma prevede la predisposizione di un’AUTODICHIARAZIONE che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o
per suo conto. Relativamente al testo di tale dichiarazione non è ancora stato
fornito il contenuto minimo.
TRASPORTO EFFETTUATO DALL’ACQUIRENTE O SUO INCARICATO
INCOTERMS: EXW o FCA
Se il trasporto è
effettuato a cura dell’acquirente, il venditore deve essere in possesso di:
Dichiarazione dell’acquirente che deve pervenire al
venditore entro il 10 del mese successivo alla cessione. Quindi
la prima scadenza sarà il prossimo 10.02.2020 per le cessioni effettuate in
gennaio 2020.
La dichiarazione dell’acquirente deve certificare:
che i beni sono stati spediti o trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto;
che la merce è giunta nello stato membro di destinazione di beni.
La dichiarazione deve contenere:
la data di rilascio;
il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
la quantità e la natura dei beni;
la data e il luogo di arrivo delle merci;
in caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero
di identificazione del mezzo;
l’identificazione della persona che accetta i beni per
conto dell’acquirente.
Trattandosi di Regolamento
UE tale dichiarazione vi verrà richiesta anche dai vostri fornitori UE, se avrete
organizzato/pagato voi il trasporto.
In allegato il modello da
noi proposto.
Inoltre, 1 prova del precedente gruppo A e 1 prova del precedente
gruppo B.
Considerazioni
Nella
prima ipotesi, venditore nazionale che cura il trasporto al cliente UE, servono
almeno due prove di non difficile reperimento; salvo il caso di merci consegnate
al Cliente UE con mezzi di trasposto di proprietà. In tale ipotesi non è
possibile soddisfare le previsioni dell’art. 45 bis.
Nella
seconda ipotesi, venditore nazionale che NON cura il trasporto in quanto ha effettuato la vendita EXW o FCA, è molto più
difficoltoso il reperimento delle due prove e della dichiarazione da parte del
suo Cliente.
ISCRIZIONE AL VIES
Dal
01.01.2020 è obbligatoria la preventiva verifica dell’iscrizione al Vies del
Cliente UE; la verifica deve essere conservata con la fattura di
riferimento.
———————————————————————————————————————
MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL’ACQUIRENTE
STATEMENT ACCORDING TO ART. 45-BIS,
1.B)i), REG. (EU) N. 282/2011
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 45-BIS, 1.B)i), REG. (EU) N. 282/2011
Identification of
the individual accepting the goods on behalf of the Acquirer/Identificazione
della persona che accetta i beni per conto dell’Acquirente:
Name and surname/Nome
e cognome
Position in the
company/Ruolo nell’Azienda
The Acquirer
states that the goods have been dispatched or transported, to Member State of
destination, by the Acquirer or by a third party on behalf of the Acquirer/L’Acquirente
che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti, nello Stato Membro
di destinazione, dall’Acquirente, o da un terzo per conto dello stesso Acquirente.
Place and date of
issue/Luogo e data di rilascio ____________________
The Acquirer/L’Acquirente
Name and
surname/Nome e cognome
Position in the
company/Ruolo nell’Azienda
Signature/Firma
[1] In
the case of the supply of means of transport, it’s necessary to indicate the
identification number of the means of transport/Nel caso di cessione di
mezzi di trasporto, è necessario indicare il numero di identificazione del
mezzo di trasporto.
[2]A reference to the documents relating to the dispatch or transport of the
goods, such as a signed CMR document or note, a bill of lading, an airfreight
invoice or an invoice from the carrier of the goods/Gli estremi dei
documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un
documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una
fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere.
https://www.wise.pro/wp-content/uploads/2020/01/Canva-Flag-of-Europe-e1579025433527.jpg8671300Wise Commercialistihttps://www.wise.pro/wp-content/uploads/2019/03/logo-wise-legal-tax1.pngWise Commercialisti2020-01-30 18:05:352020-01-30 18:05:37PROVA DELLE CESSIONI INTRA UE – NOVITA’ 2020
La presente
per informarVi su alcune delle principali novità fiscali introdotte dalla
“Legge di Bilancio 2020” (Legge 27.12.2019, n. 160), per i soggetti titolari di
partita iva, in vigore dal 01.01.2020 .
1)Credito d’imposta per nuovi investimenti
In sostituzione del super ammortamento è
stato introdotto un credito d’imposta pari al 6% del costo dell’investimento
col limite massimo di spesa di €. 2.000.000. Sono agevolabili gli investimenti
in beni materiali nuovi strumentali con l’esclusione dei veicoli aziendali e
dei beni con coefficiente d’ammortamento inferiore al 6,5%, nonché fabbricati e
costruzioni.
Anche l’iper ammortamento sui beni
materiali è stato sostituito con il credito d’imposta in misura percentuale
diversa a seconda che il costo dell’investimento sia maggiore o minore di
determinate soglie. In particolare fino a €. 2,5 milioni di spesa, il credito
d’imposta è riconosciuto nella misura del 40%. Oltre €. 2,5 milioni e fino €.
10 milioni il credito d’imposta si riduce al 20%.
Anche il maxi ammortamento sui beni
immateriali è stato abolito ed è stato introdotto al suo posto un credito
d’imposta nella misura del 15% del costo di acquisto del bene fino al tetto
massimo di spesa di €. 700.000.
In base alla diversa tipologia di credito
d’imposta, lo stesso può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con
il modello F24 in 5 o 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno
successivo a quello di entrata in funzione del bene.
2)
Fringe Benefit veicoli aziendali assegnati ai dipendenti
Per le assunzioni di nuovi dipendenti a
far data dal 01.07.2020 è stata
ridefinita la tassazione, in capo ai dipendenti, dei veicoli aziendali concessi
in fringe benefit a seconda del grado di inquinamento del veicolo.
Consigliamo la gentile clientela di
contattare lo Studio di consulenza del lavoro per maggiori informazioni.
3)
Buoni pasto ai dipendenti
Sono deducibili dal reddito d’impresa e
non concorrono a formare il reddito del lavoratore i buoni pasto fino
all’importo complessivo giornaliero di €. 4 (prima era €. 5,29), aumentato a €.
8 (prima era €. 7) nel caso il buono pasto sia elettronico.
4)
Regime forfetario e fattura elettronica
Per i contribuenti che si avvalgono del
regime forfetario e che optano per la fattura elettronica è prevista la
riduzione di un anno del termine di decadenza dell’attività di accertamento da
parte del fisco.
5)
Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni solo per le società di
capitali
E’ riconfermata la riproposizione della
rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018.
Il maggior valore dei beni è riconosciuto
ai fini fiscali (consente di calcolare maggiori ammortamenti e di ridurre la
plusvalenza in caso di vendita) a partire dal terzo esercizio successivo a
quello della rivalutazione (quindi dal 2022). La rivalutazione comporta il
versamento di un’imposta sostitutiva pari al:
E’ stata modificata l’indeducibilità dal
reddito dell’IMU relativa agli immobili strumentali. Pertanto dal 01.01.2019 è prevista la deducibilità
(IRPEF/IRES) dal reddito d’impresa e dal reddito di lavoro autonomo nella
misure di seguito indicate:
– 50% nell’anno 2019;
– 60% nell’anno 2020 e 2021.
L’IMU rimane invece indeducibile ai fini
IRAP.
7)
Cambio periodicità Esterometro
E’ cambiata la periodicità dell’invio
all’Agenzia delle Entrate dell’Esterometro: non è più mensile ma trimestrale.
Di seguito si indicano le nuove per l’anno
2020:
– I° trimestre gennaio, febbraio e marzo:
entro il 17 maggio 2020;
– II° trimestre aprile, maggio e giugno:
entro il 20 agosto 2020;
– III° trimestre luglio, agosto e
settembre: entro il 16 novembre 2020;
– IV° trimestre ottobre, novembre e
dicembre: entro il 16 marzo 2021.
La presente per informarVi su alcune delle principali novità fiscali introdotte dalla “Legge di Bilancio 2020” (Legge 27.12.2019, n. 160), per le persone fisiche non titolari di partita iva, in vigore dal 01.01.2020 .
1) Detrazioni IRPEF 19% – obbligo di pagamenti tracciati
La detrazione Irpef del 19% per le spese e
gli oneri di cui all’art. 15 TUIR è riconosciuta solo a condizione che la spesa
venga sostenuta mediante bonifico o assegno bancario o altri sistemi di
pagamento tracciabili (ad esempio carte di credito, di debito, prepagata,
bollettino postale).
Ricordiamo di seguito le spese che
dovranno essere pagate come sopra indicato:
visite specialistiche sanitarie private;
spese veterinarie;
spese funebri;
spese intermediazione acquisto prima casa;
spese per la scuola (mensa, gite
scolastiche, contributi scolastici facoltativi, no libri di testo);
spese per l’Università (tasse e
affitto per studenti fuori sede);
spese asilo nido;
spese di assicurazione (vita,
infortuni);
rate del mutuo per la detrazione
degli interessi;
abbonamento al trasporto pubblico;
spese per addetti all’assistenza a
persone non autosufficienti;
spese per l’attività sportive di ragazzi
tra 5 e 18 anni;
erogazioni liberali.
Pertanto invitiamo la gentile
clientela a conservare e allegare alla ricevuta/fattura di spesa, il bonifico, il
bollettino postale ed in generale le quietanze dei mezzi di pagamento
tracciabili utilizzati al fine di poter detrarre la spesa in dichiarazione dei
redditi.
N.B. Sono escluse dal suddetto obbligo e quindi si possono pagare in contanti le spese per l’acquisto di medicinali, le spese per l’acquisto di dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture convenzionate SSN.
E’ stato
prorogato al 31.12.2020 il termine entro il quale devono essere sostenute le
spese relative agli interventi di riqualificazione energetica per poter fruire
della detrazione IRPEF del 65 – 50%.
In
particolare trattasi delle spese per l’acquisto e la posa in opera di:
–
schermature solari;
– micro-cogeneratori in sostituzione di
impianti esistenti;
– impianti
di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili.
3) Detrazione IRPEF recupero edilizio 50%
Anche in
questo caso è prorogato al 31.12.2020 il termine entro il quale devono essere
sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio
(spese di ristrutturazione) per la detrazione del 50%, sull’importo massimo di spesa
pari a €. 96.000.
4) Detrazione IRPEF “Bonus mobili” 50%
Proroga del
termine al 31.12.2020 per il sostenimento delle spese di acquisto di mobili e/o
grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per forni), purché
siano finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero
del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’01.01.2019.
5) Detrazione “Bonus verde” 36%
Proroga
anche per il 2020 della detrazione Irpef su una spesa massima di €. 5.000 per
unità immobiliare ad uso abitativo sul quale sono effettuati interventi di:
–
“sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti;
– impianti di irrigazione e realizzazione
pozzi;
– realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
6) Detrazione IRPEF “Bonus facciate” 90% –
E’ stata introdotta la nuova
detrazione Irpef pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi
edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti,
compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al
recupero/restauro della facciata esterna degli edifici.
La detrazione va ripartita in 10
quote annuali di pari importo e non prevede limite massimo di spesa.
Siamo tuttavia in attesa di
chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate.
E’ stata introdotta la nuova
detrazione Irpef pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi
edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti,
compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al
recupero/restauro della facciata esterna degli edifici.
La detrazione va ripartita in 10
quote annuali di pari importo e non prevede limite massimo di spesa.
Siamo tuttavia in attesa di
chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate.
7) Riduzione soglia utilizzo contante dal 01.07.2020
A far data dal 01.07.2020 il divieto di utilizzo del contante si riduce da €.
3.000 a €. 2.000.
AMMINISTRATORI-COLLABORATORI /
termine ultimo per il pagamento dei compensi relativi all’anno 2019
ENTRO IL16
IVA / liquidazione dicembre
2019
RITENUTE D’ACCONTO / dicembre
2019
Contributi INPS dipendenti e
collaboratori / dicembre 2019
ENTRO IL20
CONAI/
dichiarazione annuale e relativo pagamento del contributo per gli
importatori di imballaggi immessi nel territorio nazionale nel 2019
BOLLO / pagamento imposta di
bollo su fatture elettroniche emesse nel 4^ trimestre 2019
ENTRO IL27
INTRA/
invio telematico elenchi riepilogativi acquisti beni e/o servizi se
superiori ai limiti di legge/ dicembre e 4^ trimestre 2019
INTRA/
invio telematico elenchi riepilogativi vendite beni e/o servizi/ dicembre
e 4^ 2019
ENTRO
IL 31
IVA/
invio telematico “ESTEROMETRO”: Comunicazione fatture emesse e ricevute,
nel mese di dicembre 2019, a e da soggetti UE ed EXTRA UE. L’obbligo non
interessa le operazioni documentate da fattura elettronica e da bolletta
doganale
INAIL/
pagamento premio assicurazione casalinghe
Vi segnaliamo, inoltre,
che è possibile consultare online dal portale dell’Amministrazione
finanziaria il calendario delle scadenze tributarie per il mese di gennaio 2020
– esteso oppure con segnalazioni di ricerca per categoria contribuente, tipologia di
scadenza, data – (http://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php?mesesel=01-2020).
https://www.wise.pro/wp-content/uploads/2017/10/img_scadenze.jpg6001000Wise Commercialistihttps://www.wise.pro/wp-content/uploads/2019/03/logo-wise-legal-tax1.pngWise Commercialisti2020-01-09 10:42:342020-01-09 10:42:37Scadenza fiscali gennaio 2020