PROVA DELLE CESSIONI INTRA UE – NOVITA’ 2020
L’art. 41 del D.L. 331/93 (conv. L. 427/93) prevede, per la non imponibilità IVA delle cessioni a titolo oneroso nei confronti di Clienti UE, che i beni siano “trasportati spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto”.
L’onere della prova dell’effettiva uscita delle merci dal territorio italiano compete al cedente.
Con decorrenza 01.01.2020 il nuovo art. 45-bis del Regolamento UE n. 282/2011 elenca i documenti necessari per la prova delle cessioni intracomunitarie.
I mezzi di prova previsti sono diversi a seconda di chi effettua il trasporto (venditore o acquirente).
Trasporto effettuato dal VENDITORE o suo incaricato
In questo caso il venditore deve avere e conservare almeno 2 prove del gruppo A, non contraddittori e rilasciati da due diverse parti indipendenti:
A. Prove del gruppo A:
A.1 – documento o lettera CMR firmato;
A.2 – polizza di carico;
A.3 – fattura di trasporto aereo;
A.4 – fattura emessa dallo spedizioniere.
In alternativa il venditore potrà avere e conservare almeno 1 prova del precedente gruppo A e 1 prova del seguente gruppo B:
B. Prove del gruppo B:
B.1 – polizza assicurativa relativa alla spedizione o trasporto dei beni;
B.2 – documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
B.3 – documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (ad es. notaio) che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
B.4 – ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito di beni in tale Stato membro.
Inoltre, la norma prevede la predisposizione di un’AUTODICHIARAZIONE che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o per suo conto. Relativamente al testo di tale dichiarazione non è ancora stato fornito il contenuto minimo.
TRASPORTO EFFETTUATO DALL’ACQUIRENTE O SUO INCARICATO
INCOTERMS: EXW o FCA
Se il trasporto è effettuato a cura dell’acquirente, il venditore deve essere in possesso di:
- Dichiarazione dell’acquirente che deve pervenire al venditore entro il 10 del mese successivo alla cessione. Quindi la prima scadenza sarà il prossimo 10.02.2020 per le cessioni effettuate in gennaio 2020.
La dichiarazione dell’acquirente deve certificare:
- che i beni sono stati spediti o trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto;
- che la merce è giunta nello stato membro di destinazione di beni.
La dichiarazione deve contenere:
- la data di rilascio;
- il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo delle merci;
- in caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo;
- l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.
Trattandosi di Regolamento UE tale dichiarazione vi verrà richiesta anche dai vostri fornitori UE, se avrete organizzato/pagato voi il trasporto.
In allegato il modello da noi proposto.
Inoltre, 1 prova del precedente gruppo A e 1 prova del precedente gruppo B.
Considerazioni
Nella prima ipotesi, venditore nazionale che cura il trasporto al cliente UE, servono almeno due prove di non difficile reperimento; salvo il caso di merci consegnate al Cliente UE con mezzi di trasposto di proprietà. In tale ipotesi non è possibile soddisfare le previsioni dell’art. 45 bis.
Nella seconda ipotesi, venditore nazionale che NON cura il trasporto in quanto ha effettuato la vendita EXW o FCA, è molto più difficoltoso il reperimento delle due prove e della dichiarazione da parte del suo Cliente.
ISCRIZIONE AL VIES
Dal 01.01.2020 è obbligatoria la preventiva verifica dell’iscrizione al Vies del Cliente UE; la verifica deve essere conservata con la fattura di riferimento.
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MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL’ACQUIRENTE
STATEMENT ACCORDING TO ART. 45-BIS, 1.B)i), REG. (EU) N. 282/2011
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 45-BIS, 1.B)i), REG. (EU) N. 282/2011
Name of the Acquirer/Nome dell’Acquirente:
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Address of the Acquirer/Indirizzo dell’Acquirente:
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Member State of destination of the goods/Stato membro di destinazione dei beni:
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Quantity and nature of the goods/Quantità e natura dei beni:
Date and place of the arrival of the goods/Data e il luogo di arrivo dei beni:
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Identification of the individual accepting the goods on behalf of the Acquirer/Identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’Acquirente:
Name and surname/Nome e cognome | |
Position in the company/Ruolo nell’Azienda |
The Acquirer states that the goods have been dispatched or transported, to Member State of destination, by the Acquirer or by a third party on behalf of the Acquirer/L’Acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti, nello Stato Membro di destinazione, dall’Acquirente, o da un terzo per conto dello stesso Acquirente.
Place and date of issue/Luogo e data di rilascio ____________________
The Acquirer/L’Acquirente
Name and surname/Nome e cognome | |
Position in the company/Ruolo nell’Azienda | |
Signature/Firma |
[1] In the case of the supply of means of transport, it’s necessary to indicate the identification number of the means of transport/Nel caso di cessione di mezzi di trasporto, è necessario indicare il numero di identificazione del mezzo di trasporto.
[2]A reference to the documents relating to the dispatch or transport of the goods, such as a signed CMR document or note, a bill of lading, an airfreight invoice or an invoice from the carrier of the goods/Gli estremi dei documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere.
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