OMAGGI NATALIZI – OBBLIGO DI PAGAMENTO TRACCIATO
Con l’approssimarsi delle festività natalizie inviamo un promemoria sulla disciplina fiscale degli omaggi, con un’importante precisazione in materia di modalità di pagamento.
Gli omaggi sono deducibili dal reddito d’impresa dal 2025 solo se acquistati con mezzi di pagamento tracciabili.
Ai fini della deducibilità del costo è necessario utilizzare uno dei seguenti strumenti di pagamento: carta di credito/debito, carta prepagata, bonifico bancario, o altro mezzo idoneo a garantire la tracciabilità dell’operazione.

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La detrazione dell’Iva è diversa a seconda del costo dei beni:
per i beni di costo unitario non superiore ad €. 50,00;
per i beni di costo unitario superiore ad €. 50,00;
La relativa cessione, in entrambi i casi costituisce una operazione “fuori campo IVA”.
Alla consegna degli omaggi consigliamo di emettere un DDT (con causale “cessione gratuita”) per vincere la presunzione di cessione onerosa.
: le regole esposte valgono anche nel caso che i beni omaggio siano costituiti da alimenti e bevande e ceste natalizie. Il valore della cesta natalizia è dato dalla somma del costo dei singoli beni che la compongono.
– Se la cesta natalizia è di valore non superiore a €. 50,00 l’iva è detraibile;
– Se la cesta natalizia è di valore superiore a €. 50,00 l’iva è indetraibile.
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I costi sostenuti per l’acquisto di beni non commercializzati e/o non prodotti, da destinare ad omaggi, sono deducibili:
– interamente se i beni hanno un costo unitario inferiore a €. 50,00;
– come spese di rappresentanza se i beni hanno un costo superiore a €. 50,00 e risultano deducibili nei limiti dell’1,5% dei ricavi quando questi sono inferiori a € 10.000.000, cumulandosi con le altre spese di rappresentanza del periodo d’imposta.
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– Se l’IRAP è conteggiata col metodo “da bilancio” il costo è deducibile.
– Se l’IRAP è determinata ai sensi dell’art. 5-bis D. Lgs 446/97 le spese per omaggi sono indeducibili.

L’IVA afferente l’acquisto di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, è detraibile indipendentemente dal valore unitario del bene (es. ditta che produce scarpe e ne omaggia un paio ai clienti).
La cessione gratuita di campioni di modico valore appositamente contrassegnati, in maniera indelebile e non con un’etichetta, è invece un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
La fatturazione elettronica degli omaggi di beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa è diversa a seconda che venga richiesto o meno il pagamento dell’iva:
– TD01 o TD24 per le fatture di omaggi con rivalsa iva.
– TD27 – “Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa iva” (art. 18 DPR 633/72), in questo caso l’IVA rimane a carico dell’impresa e costituisce un costo indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.
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Il trattamento ai fini IRES/IRPEF per i beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa è come quello indicato al punto A) per i beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.
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Il trattamento ai fini IRAP per i beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa è come quello indicato al punto A) per i beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.
PROSPETTO RIEPILOGATIVO:

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Gli omaggi a dipendenti e amministratori comportano l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti e la deducibilità ai fini IRES/IRPEF.
L’ammontare degli omaggi/benefit non imponibili per dipendenti e amministratori è diverso per il 2025 a seconda che gli stessi abbiano o meno figli a carico:
– Gli omaggi/benefit non sono imponibili se inferiori a €. 1.000,00 annui;
– Gli omaggi/benefit non sono imponibili se inferiori a €. 2.000,00 annui.
Sono comprese nella soglia anche le somme erogate o rimborsate a dipendenti e amministratori per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas nonché per le spese per l’affitto della prima casa o gli interessi sul mutuo prima casa.
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Le spese per cene, feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose hanno un trattamento fiscale diverso in base ai soggetti che vi partecipano.
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il costo è considerato una liberalità a favore dei dipendenti:
– l’IVA è indetraibile;
– il costo, ai fini IRPEF/IRES, è deducibile al 75% nel limite del 5‰ dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.
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il costo è considerato una spesa di rappresentanza:
– l’IVA è indetraibile;
– il costo, ai fini IRPEF/IRES, è deducibile al 75% nei limiti proporzionati ai ricavi.
In entrambi i suddetti casi è necessario indicare il nominativo dei partecipanti nella copia di cortesia del documento di spesa.
Restiamo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento e porgiamo cordiali saluti.



















