OMAGGI NATALIZI – OBBLIGO DI PAGAMENTO TRACCIATO

Con l’approssimarsi delle festività natalizie inviamo un promemoria sulla disciplina fiscale degli omaggi, con un’importante precisazione in materia di modalità di pagamento.

 

Gli omaggi sono deducibili dal reddito d’impresa dal 2025 solo se acquistati con mezzi di pagamento tracciabili.

Ai fini della deducibilità del costo è necessario utilizzare uno dei seguenti strumenti di pagamento: carta di credito/debito, carta prepagata, bonifico bancario, o altro mezzo idoneo a garantire la tracciabilità dell’operazione.

La detrazione dell’Iva è diversa a seconda del costo dei beni:

per i beni di costo unitario non superiore ad €. 50,00;

per i beni di costo unitario superiore ad €. 50,00;

La relativa cessione, in entrambi i casi costituisce una operazione “fuori campo IVA”.

 

Alla consegna degli omaggi consigliamo di emettere un DDT (con causale “cessione gratuita”) per vincere la presunzione di cessione onerosa.

: le regole esposte valgono anche nel caso che i beni omaggio siano costituiti da alimenti e bevande e ceste natalizie. Il valore della cesta natalizia è dato dalla somma del costo dei singoli beni che la compongono.

– Se la cesta natalizia è di valore non superiore a €. 50,00 l’iva è detraibile;

– Se la cesta natalizia è di valore superiore a €. 50,00 l’iva è indetraibile.

I costi sostenuti per l’acquisto di beni non commercializzati e/o non prodotti, da destinare ad omaggi, sono deducibili:

– interamente se i beni hanno un costo unitario inferiore a €. 50,00;

– come spese di rappresentanza se i beni hanno un costo superiore a €. 50,00 e risultano deducibili nei limiti dell’1,5% dei ricavi quando questi sono inferiori a € 10.000.000, cumulandosi con le altre spese di rappresentanza del periodo d’imposta.

– Se l’IRAP è conteggiata col metodo “da bilancio” il costo è deducibile.

– Se l’IRAP è determinata ai sensi dell’art. 5-bis D. Lgs 446/97 le spese per omaggi sono indeducibili.

L’IVA afferente l’acquisto di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, è detraibile indipendentemente dal valore unitario del bene (es. ditta che produce scarpe e ne omaggia un paio ai clienti).

La cessione gratuita di campioni di modico valore appositamente contrassegnati, in maniera indelebile e non con un’etichetta, è invece un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.

La fatturazione elettronica degli omaggi di beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa è diversa a seconda che venga richiesto o meno il pagamento dell’iva:

– TD01 o TD24 per le fatture di omaggi con rivalsa iva.

– TD27 – “Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa iva” (art. 18 DPR 633/72), in questo caso l’IVA rimane a carico dell’impresa e costituisce un costo indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Il trattamento ai fini IRES/IRPEF per i beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa è come quello indicato al punto A) per i beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.

Il trattamento ai fini IRAP per i beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa è come quello indicato al punto A) per i beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO:

Gli omaggi a dipendenti e amministratori comportano l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti e la deducibilità ai fini IRES/IRPEF.

L’ammontare degli omaggi/benefit non imponibili per dipendenti e amministratori è diverso per il 2025 a seconda che gli stessi abbiano o meno figli a carico:

– Gli omaggi/benefit non sono imponibili se inferiori a €. 1.000,00 annui;

– Gli omaggi/benefit non sono imponibili se inferiori a €. 2.000,00 annui.

Sono comprese nella soglia anche le somme erogate o rimborsate a dipendenti e amministratori per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas nonché per le spese per l’affitto della prima casa o gli interessi sul mutuo prima casa.

Le spese per cene, feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose hanno un trattamento fiscale diverso in base ai soggetti che vi partecipano.

il costo è considerato una liberalità a favore dei dipendenti:

– l’IVA è indetraibile;

– il costo, ai fini IRPEF/IRES, è deducibile al 75% nel limite del 5‰ dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

il costo è considerato una spesa di rappresentanza:

– l’IVA è indetraibile;

– il costo, ai fini IRPEF/IRES, è deducibile al 75% nei limiti proporzionati ai ricavi.

 

In entrambi i suddetti casi è necessario indicare il nominativo dei partecipanti nella copia di cortesia del documento di spesa.

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

 

 

NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL’INDIRIZZO PEC DEGLI AMMINISTRATORI

Con l’entrata in vigore del D.L. n 159/2025 (cd. Decreto sicurezza) del 31.10.2025 è stato sancito l’obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori.

 

L’obbligo riguarda tutti coloro che nelle società di capitali (srl, spa), ricoprono la carica di:

  • AMMINISTRATORE UNICO;
  • AMMINISTRATORE DELEGATO O IN MANCANZA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

 

L’adempimento è a carico della società che vi dovrà provvedere nei seguenti termini:

  • Per i soggetti che ricoprivano una delle cariche di cui sopra al 31.10.25, l’adempimento andrà eseguito entro il 31.12.2025. La mancata/tardiva comunicazione comporterà l’applicazione di una sanzione da un minimo di 206,00 euro ad un massimo di 2.064,00 euro;
  • In caso di nuova nomina o conferma di una delle cariche di cui sopra la comunicazione del domicilio digitale dovrà avvenire contestualmente alla iscrizione della nomina al registro imprese, pena la sospensione della pratica.

 

Il domicilio digitale degli amministratori dovrà essere univoco, perciò non potrà coincidere con quello della società in cui ricoprono la carica, pertanto i soggetti interessati dovranno attivare una loro PEC personale se non già in loro possesso.

 

Vi chiediamo, pertanto, di fornirci l’indirizzo PEC da comunicare al registro delle imprese entro il 05.12.2025 al fine di poter adempiere entro i termini.

 

SCADENZARIO SETTEMBRE 2025

Per la consultazione dell’elenco completo delle scadenze fiscali di settembre 2025 pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate cliccate sul seguente link:

https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/scadenzario/main.php

SCADENZARIO AGOSTO 2025

Per la consultazione dell’elenco completo delle scadenze fiscali di agosto 2025 pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate cliccate sul seguente link:

https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/scadenzario/main.php?mesesel=08-2025

 

NEUTRALITA’ FISCALE DEI RIMBORSI SPESE ANALITICI ADDEBITATI DAI PROFESSIONISTI

Con la presente si illustrano le novità in materia di rimborsi spese analitici addebitati dai professionisti ai propri clienti.

 

NEUTRALITA’ FISCALE PER I RIMBORSI ANALITICI DEI PROFESSIONISTI

Il regime fiscale applicabile ai rimborsi analitici nell’ambito del reddito di lavoro autonomo cambia radicalmente:

  • I rimborsi analitici addebitati ai propri clienti non concorrono più alla formazione dei compensi professionali (ex articolo 54, comma 2, lettera b, Tuir).
  • Le relative spese non sono più deducibili (ex articolo 54-ter, comma 1, Tuir).

Questa modifica è stata introdotta per agevolare il professionista sotto il profilo finanziario, escludendo l’applicazione della ritenuta d’acconto su elementi non rappresentativi di un vero compenso.

 

IMPONIBILITA’ IVA E ASSOGETTAMENTO A CASSA PREVIDENZA

La nuova disciplina di neutralità si applica solo alle imposte sul reddito, mentre nulla cambia ai fini IVA:

  • Le somme riscosse a titolo di rimborso rimangono imponibili agli effetti dell’IVA.
  • I rimborsi continuano ad essere assoggettati al contributo integrativo per le casse professionali.

 

PAGAMENTI TRACCIATI PER SPESE SOSTENUTE IN ITALIA

Il D.L. 84/2025 ha introdotto l’obbligo di tracciabilità per alcune tipologie di spese sostenute nel territorio dello Stato:

  • Vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, NCC, ecc.).

Il riaddebito analitico è escluso dalla formazione del reddito solo se le spese sono pagate con mezzi tracciabili.

 

MANCATO RIMBORSO

In caso di mancato rimborso da parte del committente, le spese diventano deducibili a partire dalla data in cui:

  • Il committente ha fatto ricorso a procedure concorsuali.
  • La procedura esecutiva individuale è rimasta infruttuosa.
  • Il diritto alla riscossione del credito si è prescritto.

Qualora l’importo complessivo dovuto dal committente (compenso e spese) sia inferiore a €.2.500,00, e il relativo pagamento non avvenga entro un anno, tale credito è integralmente deducibile.

SCADENZARIO LUGLIO 2025

Per la consultazione dell’elenco completo delle scadenze fiscali di luglio 2025 pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate cliccate sul seguente link:

https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/scadenzario/main.php