Condominio: no al divieto agli animali domestici

Il tribunale ordinario di Cagliari, con ordinanza del 22 luglio 2016, ha ribadito che non è possibile impedire ai condomini di tenere animali domestici in appartamento, anche nel caso in cui tale divieto sia stato previsto dal regolamento condominiale approvato all’unanimità.

Tale sentenza scioglie, auspicabilmente in maniera definitiva, ogni dubbio: “sono nulle tutte le clausole contenute nei regolamenti condominiali che vietano la detenzione di animali, indipendentemente dalla natura dell’atto che le contiene”.

Secondo l’orientamento perseguito dai giudici del tribunale di Cagliari, ogni norma regolamentare che proibisce ai condomini di detenere animali domestici all’interno delle proprie case è da considerare in aperto contrasto con la normativa vigente anzi, il tribunale stesso precisa che ogni norma regolamentare contenente tale divieto è da considerarsi “contraria ai principi di ordine pubblico, ravvisabili, per un verso, nell’essersi indirettamente consolidata, nel diritto vivente e a livello di legislazione nazionale, la necessità di valorizzare il rapporto uomo-animale e, per altro verso, nell’affermazione di quest’ultimo principio anche a livello europeo”.

Infine, il tribunale di Cagliari, ha sottolineato anche la possibilità di accesso agli spazi condominiali per gli animali domestici. Infatti ha ravvisato che il divieto di utilizzo degli spazi comuni da parte degli animali, come per le abitazioni dei proprietari, può essere istituito esclusivamente qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge e che ciò non possa avvenire, invece, in mera via precauzionale.

Ovviamente tale libertà di detenere animali domestici all’interno di appartamenti e di poter accedere agli spazi comuni deve essere sempre legata al rispetto dei condomini e della cosa comune. Sarà sempre onere del proprietario assicurarsi di rimuovere ogni sporcizia creata dal proprio animale e cercare, secondo le regole del quieto vivere, di evitare di creare inutili disagi ai condomini.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *