CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI – DICITURA IN FATTURA

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi in proprietà o in leasing effettuati nel 2020, o prenotati entro il 31.12.2020 con versamento di un acconto pari al 20%, si può beneficiare del nuovo credito d’imposta L.160/2019.

AMBITO OGGETTIVO

Il credito d’imposta si applica agli investimenti in beni in possesso dei seguenti requisiti:

  • strumentali all’attività d’impresa o di arte o professione;
  • nuovi;
  • destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
  • acquistati a titolo di proprietà, in locazione finanziariacostruiti internamenteo acquisiti con contratto di appalto.

Risultano esclusi dall’agevolazione i seguenti beni:

  • fabbricati e costruzioni;
  • autovetture;
  • beni con coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;
  • beni immateriali non 4.0 (ad esempio i software gestionali).

DICITURA IN FATTURA

Per beneficiare del nuovo credito d’imposta Le fatture e gli altri documenti (in caso di leasing anche il contratto) devono riportare la dicitura:

“Beni agevolabili art. 1, commi da 184 a 194, L. 160/2019”.

Nel caso la dicitura sia assente la fattura deve essere regolarizzata nel modo seguente:

  • o stampa di una copia cartacea e apposizione della dicitura con scrittura indelebile o timbro (scelta consigliata);
  • o integrazione elettronica da allegare all’originale e da conservare unitamente a quest’ultimo (in questo caso si usano le modalità specificate in caso di reverse charge).

Si dovrà fare attenzione all’apposizione della dicitura in fattura per gli acquisti ancora da effettuare da oggi al 31.12.2020.

MODELLO DI COMUNICAZIONE

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *