GIUDICE COMPETENTE PER IL RIMBORSO DEI BIGLIETTI AEREI ACQUISTATI ONLINE
Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, il giudice competente al quale chiedere il rimborso di un biglietto aereo a causa di un ritardo nel volo non è, di regola, quello della città in cui si trova la succursale della compagnia aerea, e nemmeno il domicilio del consumatore, soprattutto se si tratta di un biglietto acquistato online. La Corte di giustizia Ue nella sentenza in merito alla causa C-464/18 che vide coinvolta la nota compagnia aerea Ryanair ha individuato il giudice competente in quello del luogo di partenza, di arrivo oppure quello della sede sociale della compagnia aerea.
La sentenza prese avvio da un passeggero che aveva acquistato – online – un biglietto aereo per un volo Ryanair tra Porto e Barcellona, e si era pertanto rivolto al Tribunale commerciale di Gerona (Spagna) per ottenere dalla compagnia aerea un indennizzo per il ritardo.
Il Tribunale dubitava della propria competenza, poiché il passeggero non aveva domicilio né risiedeva in Spagna e Ryanair ha la sede in Irlanda, sebbene abbia una succursale a Gerona.
Il tribunale spagnolo pose così la seguente questione alla Corte di giustizia:
- se il tribunale di uno Stato membro è competente a esaminare una controversia relativa ad un’azione di indennizzo nei confronti di una compagnia aerea stabilita nel territorio di altro Stato membro per il solo motivo che tale società ha una succursale nel territorio del giudice.
Secondo la Corte, sulla base del regolamento sulla competenza giudiziaria, la giurisdizione competente potrebbe situarsi nel luogo di partenza (Porto) o, in via alternativa, nel luogo di arrivo (Barcellona) del volo. Questa regola si basa sul principio di competenza speciale fondata sul luogo di esecuzione dell’obbligazione, oppure nel luogo in cui Ryanair ha la sua sede sociale (Dublino), secondo il principio generale del foro del soggetto convenuto.
Non si applica invece la competenza speciale in favore del consumatore (domicilio del consumatore), perché il regolamento stabilisce che tale regola «non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale».
Nel caso di specie, il fatto che la compagnia aerea avesse una succursale a Gerona non rileva sulla competenza perché il biglietto aereo è stato acquistato via internet, e nessun elemento suggerisce che il contratto di trasporto tra il passeggero e la compagnia aerea sia stato stipulato con l’intervento della succursale. Difatti «un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro non è competente a esaminare una controversia riguardante un ricorso per indennizzo proposto ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei e diretto contro una compagnia aerea stabilita nel territorio di un altro Stato membro, per il fatto che tale compagnia possiede una succursale nella circoscrizione dell’autorità giurisdizionale adita, senza che questa succursale abbia avuto un ruolo nel rapporto giuridico tra la compagnia e il passeggero».