La Corte d’Appello di Trieste conferma il rimborso dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica
Lo Studio legale Wise, con l’Avv. Riccardo Rocca e l’Avv. Andrea Rinaldi, ha ottenuto dalla Corte di Appello di Trieste, con sentenza n. 296/2022, la conferma della condanna di un’Azienda fornitrice di energia elettrica a rimborsare al consumatore finale l’importo addebitatogli a titolo di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, già pronunciata dal Tribunale della stessa città.
In particolare, l’Azienda fornitrice aveva impugnato la condanna di primo grado sostenendo, da un lato, la legittimità della norma impositiva in quanto l’addizionale provinciale all’accisa sarebbe in realtà la medesima imposta rispetto all’accisa “base”, con la conseguenza non troverebbe applicazione, nel caso di specie, il divieto stabilito dalla normativa U.E. di applicare, ai prodotti sottoposti ad accisa, “altre” imposte indirette tranne che abbiano finalità specifiche; e sostenendo inoltre, dall’altro lato, la mancanza di effetti extraprocessuali delle sentenze della Corte di Giustizia U.E. in base alle quale il consumatore finale (e il Giudice di primo grado) avevano affermato la contrarietà al Diritto U.E. della norma impositiva italiana, nonché più in generale l’inefficacia orizzontale, cioè nei rapporti tra privati, delle direttive europee.
La Corte d’Appello, invece, accogliendo integralmente le difese dello Studio legale Wise, ha respinto l’appello dell’Azienda fornitrice con le seguenti motivazioni:
- quanto alla pretesa legittimità dell’imposta, la Corte d’Appello ha affermato che «nessuno degli argomenti svolti dall’appellante consente di dubitare dell’esattezza della ricostruzione in forza della quale la Cassazione ha posto il principio di diritto che l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica… è contrastante con l’art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia della UE»;
- quanto alla legittimazione del consumatore a chiedere il rimborso in questione all’Azienda fornitrice, la Corte d’Appello ha affermato che «il consumatore finale dell’energia elettrica, a cui siano state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all’art. 6 comma 3 D.L. 511/1998 da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest’ultimo con l’ordinaria azione di ripetizione di indebito»;
- quanto alla pretesa “inefficacia orizzontale” delle Direttive, la Corte d’Appello ha affermato che «il consumatore finale non chiede nei confronti del fornitore la disapplicazione della disciplina di diritto interno in materia di addizionali sulle accise per contrasto con il diritto unionale sulla base di una inesistente efficacia orizzontale tra privati delle direttive della UE, ma chiede piuttosto la restituzione dell’indebito pagamento da lui eseguito; la natura indebita del pagamento discende dall’illegittimità dell’atto impositivo per contrarietà della norma nazionale alla direttiva, nel senso che il fornitore non aveva titolo per riversare sul consumatore finale l’importo dell’accisa, in quanto non dovuta dal fornitore all’ente impositore, e il giudice ordinario ha il potere di disapplicare l’atto impositivo illegittimo»;
- quanto, infine, alle spese di lite, la Corte d’Appello ha affermato che «la necessità per l’Azienda fornitrice della propria condanna in giudizio al fine di potere richiedere il rimborso all’Ente impositore non incide sul fatto che il consumatore, in quanto a sua volta costretto ad agire in giudizio, abbia diritto a ottenere la rifusione anche delle spese che ha affrontato per ottenere il riconoscimento del proprio diritto … Si esclude che, a fronte del consolidarsi dell’indirizzo della Cassazione che è stato richiamato, ricorra quell’incertezza giurisprudenziale alla quale fa riferimento l’appellante per ottenere la compensazione delle spese di lite. Si esclude altresì che sia il disposto dell’art. 14 D.P.R. 504/1995 a giustificare la compensazione, in quanto alle osservazioni già svolte deve essere aggiunto il rilievo che la disposizione, nel fare decorrere dalla pronuncia passata in giudicato il termine di decadenza per chiedere il rimborso da parte del fornitore, non imponeva la proposizione dell’appello».
Pertanto, in conclusione, la Corte d’Appello di Trieste ha confermato la condanna dell’Azienda fornitrice di energia elettrica a rimborsare al consumatore finale la somma di euro 25.293,62 oltre agli interessi moratori al tasso legale e alle spese di causa.
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